Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7948 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 27/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25548/2013 proposto da:

C.M.A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MARIELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE SPIRITO

MICHELETTA TITA’, RODOLFO UMMARINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIETTA MELIDORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6208/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Mozzillo per delega dell’avvocato Colarizi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M.A.G. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza n. 6208/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 22/10/2013, che aveva rigettato l’appello nei confronti della sentenza n. 3931/2012 del Giudice di Pace di Torino, con la quale era stata respinta l’opposizione di C.M.A.G. alla sanzione amministrativa per le violazioni degli arttt. 180 e 218 C.d.S., di cui ai verbali del 29 novembre 2011. Il Tribunale di Torino ha condiviso l’inammissibilità dell’opposizione, già affermata dal primo giudice, al verbale di infrazione ex art. 218 C.d.S., in quanto mero atto iniziale del procedimento, ed essendo, invece impugnabile il provvedimento di sospensione. Quanto sempre al verbale ex art. 218 C.d.S., il Tribunale negava l’illegittimità per mancata immediata contestazione, essendo la violazione emersa solo a seguito dell’accertamento della sospensione della patente. Inoltre, il Tribunale di Torino confermava la sussistenza della condotta omissiva ex art. 180 C.d.S., non avendo il C. esibito la patente entro venti giorni dall’11 ottobre 2011, allorchè, nel corso di un controllo di polizia, aveva dichiarato di aver lasciato il documento a casa. Il COMUNE DI TORINO resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 214, comma 4 e art. 204-bis. Si assume che il Tribunale di Torino abbia errato a non considerare che la patente del ricorrente fosse già stata sospesa al momento dei verbali elevati il 29 novembre 2011. Nel primo motivo di ricorso si sostiene che l’opposizione del C. riguardasse sia il verbale di infrazione n. (OMISSIS) (per giustificato motivo di esonero dall’ordine di esibizione della patente), sia il verbale (OMISSIS) (per mancata contestazione immediata), entrambi del (OMISSIS), ma anche il verbale di fermo amministrativo prot. 123/2011 F.A. del Corpo di Polizia Municipale di Torino.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè artt. 384 e 385 reg. C.d.S.. Si contesta che fosse apparente la motivazione del differimento della contestazione addotta dal Corpo di Polizia Municipale di Torino, in quanto, al momento in cui il C. venne fermato in data 11 ottobre 2011 e ritrovato senza patente, gli poteva essere agevolmente contestata immediatamente la condotta di infrazione, in quanto la patente dello stesso era stata sospesa già il 15 febbraio 2011.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8 e l’art. 49 c.p.. Ciò perchè l’accertamento della violazione dell’art. 218 C.d.S., è stato possibile per la P.A. nonostante la riconducibilità della condotta del ricorrente alla fattispecie di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8.

Possono essere trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rivelandosi il loro esame assorbente rispetto al primo motivo (il quale sollecita il solo profilo pregiudiziale, peraltro estraneo al contenuto specifico delle sanzioni oggetto di causa, dell’ammissibilità dell’opposizione giurisdizionale avverso i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione: v. Cass. Sez. U., 29/07/2008, n. 20544).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.

Si ha riguardo, per il verbale (OMISSIS), a sanzione amministrativa ex art. 218 C.d.S., comma 6, per effetto di circolazione successiva all’adozione di provvedimento prefettizio di sospensione della patente. Non essendosi proceduto alla contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 200, comma 1, il Tribunale di Torino, nell’ambito dell’accertamento di fatto demandato al giudice di merito, ha congruamente valutato che, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento (mancata esibizione della patente nel controllo dell’11 ottobre 2011) fosse idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata (cfr. Cass. Sez. 2, 27/08/2007, n. 18071; Cass. Sez. 2, 21/05/2008, n. 12865; Cass. Sez. 6-2, 14/10/2013, n. 23222). D’altro canto, nel valutare la legittimità di un verbale con contestazione differita, il giudice, tenuto conto essenzialmente del tipo di infrazione, deve limitarsi a verificare l’indicazione di una plausibile ragione che abbia determinato il differimento (quale, nella specie, si rivela l’accertamento della violazione prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6, avvenuto, evidentemente in assenza del trasgressore, soltanto a seguito della mancata esibizione della patente ordinatagli nel corso di servizi di polizia stradale), senza che sussista alcun margine da parte del giudice stesso di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione.

Il terzo motivo è del pari infondato in quanto il Tribunale di Torino si è uniformato alla giurisprudenza di questa Corte, nè il ricorrente indica elementi per superare l’orientamento secondo cui l’art. 180 C.d.S., comma 8, sanziona il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della P.A. cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e ciò indipendentemente dall’avvenuto accertamento, o meno, di specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, altrimenti e partitamente sanzionati (Cass. Sez. 2, 23/06/2005, n. 13488).

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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