Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7946 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FUTURA IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Alessandro Lembo, con domicilio

eletto nel suo studio in Roma, via G.G. Belli, n. 39;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (già (OMISSIS) s.p.a.),

in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato

Vieri Romagnoli, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1017 in data

17 luglio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

febbraio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

uditi gli Avvocati Alessandro Lembo e Vieri Romagnoli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del primo

motivo e l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza in data 20 settembre 2005, il Tribunale di Firenze, disposta ed eseguita c.t.u., respinse la domanda principale di ripristino, certificazione e collaudo della gru usata con impianto di betonaggio acquistata, proposta dalla Futura Immobiliare s.r.l. nei confronti della venditrice (OMISSIS) s.p.a. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta dalla (OMISSIS) nei confronti dell’attrice, dichiarò risolto il contratto del (OMISSIS), condannando l’attrice alla restituzione dei beni predetti e al risarcimento dei danni, liquidati nell’importo di Euro 9.625,17, nonchè al rimborso delle spese di lite.

A sostegno della decisione, il Tribunale osservò che i vizi e difetti denunciati dall’attrice erano risultati, alla luce della c.t.u., inesistenti, mentre – essendo pacifico che la Futura Immobiliare non aveva provveduto al pagamento del residuo corrispettivo ancora dovuto – andava pronunciata la risoluzione del contratto inter partes.

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 luglio 2012, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dalla Futura Immobiliare, confermando la sentenza impugnata, condannando l’appellante a rifondere all’appellata le spese del grado di appello, tassate in complessivi Euro 8.518, nonchè a pagare, a titolo di danno ex art. 96 c.p.c., la complessiva somma di Euro 10.000.

La Corte territoriale ha rilevato che nessuna seria prova è stata offerta dall’appellante circa la presenza dei vizi allegati al momento della compravendita.

Ha sottolineato in proposito la Corte di Firenze:

– che il c.t.u. nominato dal primo giudice, ing. M.S., non solo ha rilevato la piena efficienza della gru al momento della sua ispezione e ha individuato la possibile causa dell’episodio, verificatosi il (OMISSIS), della discesa fuori controllo del carico nella presenza di detriti nelle ganasce o nelle infiltrazioni di acqua che potevano avere danneggiato l’elettrocalamita di richiamo, ma ha, inoltre, esaminato attentamente la documentazione esibitagli dall’acquirente a sostegno della tesi che essa avesse dovuto sostenere spese per la sostituzione dei vari pezzi della gru e ha espresso il parere, motivato e logico, che tale documentazione non fosse idonea a dimostrare la preesistenza dei vizi lamentati dall’attrice (dimostrando, forse, piuttosto, errori di governo commessi dalla medesima);

– che la sostituzione dei contatori, rilevatisi difettosi, eseguita gratuitamente dalla venditrice, senza nessuna discussione, durante il periodo di garanzia, appare dimostrare ulteriormente l’atteggiamento corretto della (OMISSIS);

– che il collaudo (la cui omissione è, pure, lamentata dall’appellante) non risulta, per il vero, previsto dal contratto;

– che furono, comunque, eseguiti i controlli contrattualmente previsti.

La Corte di Firenze ha infine ritenuto l’appello “costruito sul nulla” e, quindi, “certamente temerario”, e ha liquidato in favore dell’appellata, ex art. 96 c.p.c., un’indennità di Euro 10.000, calcolata applicando come parametro l’importo fra 1.000 e 2.000 Euro per ogni anno di pendenza del giudizio di appello, durato inutilmente circa sei anni.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Futura Immobiliare ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 ottobre 2013, sulla base di due motivi.

L’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (già (OMISSIS) s.p.a.) ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c. e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene la ricorrente che una compiuta delibazione delle risultanze processuali fornite dalla parte appellante avrebbe dovuto indurre la Corte di Firenze ad assumere una decisione dall’esito diametralmente opposto. La ricorrente censura che la Corte d’appello abbia focalizzato l’esame dell’atto di gravame sul solo episodio del (OMISSIS), omettendo qualsivoglia disamina dei numerosi episodi antecedenti, prodromici a tale evento. Futura Immobiliare avrebbe ampiamente assolto all’onere della prova, producendo analitiche fatture e note di lavoro che corroberebbe-ro, non solo l’effettiva sussistenza di continui guasti, ma anche che questi sono stati rimossi dalla Futura Immobiliare per il tramite di interventi riparatori effettuati da terze società, stante la perdurante “latitanza” di parte venditrice.

1.1. – Il motivo è infondato.

La Corte di Firenze ha dato ampiamente conto della conclusione, cui è pervenuta, di mancata dimostrazione, da parte dell’attrice, della presenza dei vizi allegati al momento della compravendita.

La Corte territoriale ha, a tal fine, condiviso gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, avendo l’ausiliario non solo constatato la piena efficienza di funzionamento della gru al momento della sua ispezione, ma anche escluso che l’episodio, lamentato dall’acquirente, della discesa fuori controllo del carico sia dipeso da un vizio del bene compravenduto o sia comunque riconducibile a colpa della venditrice.

La Corte distrettuale ha inoltre riferito dell’esame, da parte del consulente d’ufficio, di tutte la documentazione esibitagli dalla società acquirente, concernente le spese da essa sostenute per la sostituzione di vari pezzi della gru, e ha considerato il parere espresso dal c.t.u., secondo cui tale documentazione non era idonea a dimostrare la preesistenza dei vizi lamentati dall’attrice, ma, semmai, era indicativa di errori di governo commessi dalla medesima.

La motivazione che supporta la conclusione della Corte d’appello è congrua, logica e priva di mende logiche e giuridiche.

La ricorrente, pur formalmente denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge e un decisivo difetto di motivazione, finisce con il richiedere a questa Corte un novello scrutinio di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito, invocando una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come ricostruite dalla Corte territoriale. Futura Immobiliare muove così all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice del merito.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., escludendo che l’interposto appello abbia rivestito carattere di pretestuosità o di palese e strumentale infondatezza, e rilevando che controparte non avrebbe fornito prova dell’an e del quantum debeatur.

2.1. – Va respinta, preliminarmente, l’eccezione di parte controricorrente secondo cui la ricorrente non avrebbe svolto alcuno specifico motivo di censura con riguardo alla condanna per responsabilità aggravata disposta dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

A smentire l’assunto del Fallimento controricorrente è sufficiente la lettura delle pagine da 16 a 18 del ricorso per cassazione, che articolano l’autonomo capo di impugnazione” nel rispetto delle prescrizioni di specificità dettate dall’art. 366 c.p.c..

2.2. – Nel merito, il motivo di censura è fondato.

L’accoglimento della domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all’art. 96 c.p.c., è dalla sentenza impugnata motivato sul riscontro della temerarietà dell’impugnazione (essendo l’appello “costruito sul nulla”, “visto che sull’unico punto che avrebbe potuto avere rilievo, ossia il parere di irrilevanza espresso dal c.t.u. circa le fatture esibitegli dall’attrice, nulla si dice”) e sull’equità del riconoscimento di un’indennità tra i 1.000 e i 2.000 Euro per ogni anno di pendenza del giudizio (in analogia ai criteri di cui alla Legge “Pinto” n. 89 del 2001), essendo stata la (OMISSIS) “costretta a subire un inutile giudizio di appello durato circa sei anni”.

Sennonchè – premesso che nella specie viene in rilievo la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1 (essendo il comma 3 stesso articolo inapplicabile ratione temporis, giacchè esso si riferisce soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, atteso il disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, in relazione all’art. 45 stessa legge) – la Corte di Firenze ha trascurato di considerare che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l’onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l’esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass., Sez. 3, 19 luglio 2004, n. 13355; Cass., Sez. 1, 5 agosto 2005, n. 16525; Cass., Sez. 1, 12 dicembre 2005, n. 27383).

Nella specie la Corte d’appello non ha neppure dato atto che l’appellata abbia allegato e provato la “direzione” dei supposti danni (cfr. Cass., Sez. 2, 26 marzo 2013, n. 7630); e – senza indicare in che modo la parte istante abbia dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte – ha liquidato in via equitativa il danno, ma finendo con il surrogarsi alla parte appellata, colmandone una lacuna sul piano dell’allegazione e della prova.

E’ bensì esatto che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, sotto il profilo del danno patrimoniale questa Corte ha riconosciuto legittima una liquidazione con riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale (così Cass., Sez. 6-3, 12 ottobre 2011, n. 20995); ma nella specie neppure sull’esistenza in concreto di tale scarto il giudice del merito ha motivato.

3. – Il primo motivo del ricorso è rigettato, mentre il secondo è accolto.

La sentenza impugnata è cassata limitatamente alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Poichè non risultano il tipo e l’entità del pregiudizio che la parte appellata abbia in concreto subito per essere stata costretta a contrastare l’iniziativa ingiustificata dell’appellante, deve essere eliminata la condanna della Futura Immobiliare s.r.l. a pagare all’appellata (OMISSIS) s.p.a., a titolo di danno ex art. 96 c.p.c., la complessiva somma di Euro 10.000, restando ferme tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza d’appello.

4. – Le spese del giudizio di cassazione vanno regolate in applicazione del principio di soccombenza.

Essendo il ricorso risultato fondato solo in parte, va disposta la compensazione per metà delle spese di lite, mentre l’altra metà va posta a carico del controricorrente Fallimento.

La liquidazione totale delle spese del grado, tenuto conto della tariffa di riferimento e dello scaglione applicabile, è di complessivi Euro 3.000 per compensi, oltre a Euro 200 per rimborsi e a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge. Quindi, tenuto conto della compensazione parziale, la porzione a carico del controricorrente Fallimento è di complessivi Euro 1.600, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, elimina la condanna dell’appellante Futura Immobiliare a pagare alla convenuta in appello (OMISSIS) s.p.a., a titolo di danno ex art. 96 c.p.c., la complessiva somma di Euro 10.000; compensa tra le parti la metà delle spese del giudizio di cassazione e pone la restante parte a carico del controricorrente Fallimento, porzione che liquida in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA