Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7946 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 20/04/2020), n.7946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2846/2016 R.G. proposto da:

Impresa A. s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro

Contardi, per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata

in Roma presso lo studio dell’Avv. Mauro Pelo alla via Giosuè

Carducci n. 4;

– ricorrente –

contro

Condominio (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6165,

depositata il 6 novembre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 20 gennaio 2020.

Letta la memoria depositata dalla ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– La controversia riguarda lavori edili appaltati dal Condominio (OMISSIS) all’Impresa A. s.r.l. e da questa lasciati incompiuti.

– Condannata dal Tribunale di Roma a rimborsare al Condominio il sovrapprezzo pagato a tal Impresa I. per il completamento dei lavori, Impresa A. ricorre per cassazione avverso il rigetto del proprio appello e articola due motivi di censura.

– Il primo motivo denuncia cumulativamente la violazione degli artt. 61,112,164 c.p.c., artt. 1223,1227,1362,1660,1664 c.c., e in tal modo si pone ai limiti dell’ammissibilità, poichè costringe la Corte a reperire nella diffusione del ricorso quanto ipoteticamente riferibile alle singole norme enunciate: sembrano comunque enucleabili le seguenti doglianze, tutte peraltro infondate, come distintamente si evidenzia.

– A) Il giudice d’appello non ha stigmatizzato l’indeterminatezza della domanda risarcitoria del Condominio, nè l’ultrapetizione commessa dal primo giudice nel liquidare un danno non richiesto (richiamo agli artt. 112 e 164 c.p.c.).

– A1) Dalla stessa trascrizione di ricorso (pag. 8) si evince che la domanda del Condominio era riferita anche al danno indotto dalla necessità di completare i lavori abbandonati da Impresa A., sicchè non vi è stato difetto di editio actionis, nè il giudice territoriale è andato ultra petita.

– B) Il giudice d’appello non ha rilevato l’erroneità della consulenza tecnica d’ufficio a proposito del confronto tra il prezzo di Impresa A. e quello di Impresa I. (richiamo all’art. 61 c.p.c.).

– B1) Accolta la richiesta di Impresa A. di far verificare dal consulente tecnico d’ufficio l’identità delle opere e le differenze di prezzo, il giudice d’appello ha recepito le conclusioni del perito, formatesi nel contraddittorio tecnico e favorevoli al Condominio, “in ordine a cui alcun rilievo tecnico risulta proposto dall’appellante” (pag. 9 della sentenza d’appello); l’odierna ricorrente non indica, come invece suo onere (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482; Cass. 3 agosto 2017, n. 19427), in quale atto innanzi al giudice a quo essa avrebbe sollevato i rilievi tecnici alla relazione peritale.

– C) Il giudice d’appello non ha interpretato il contratto di appalto inter partes in base al comportamento posteriore del Condominio, il quale, conferendo a Impresa I. un incarico a prezzo assai maggiorato, aveva sostanzialmente riconosciuto la legittimità della revisione-prezzi chiesta da Impresa A. (richiamo all’art. 1362 c.c.); nè il giudice d’appello ha rilevato come la clausola di esclusione della revisione-prezzi inserita nel contratto di appalto tra Condominio e Impresa A. fosse da intendere limitata al progetto fornito dal Condominio medesimo, senza poter quindi valere “per opere e lavori non previsti e non facilmente prevedibili” (richiamo agli artt. 1660 e 1664 c.c.).

– C1) Il giudice d’appello ha trascritto la clausola di rinuncia alla revisione-prezzi, la cui assolutezza non lascia margini interpretativi (“in nessun caso e per nessuna ragione”); la facoltà di revisione-prezzi ex art. 1664 c.c., è derogabile per via convenzionale, potendo l’appaltatore accettare l’ampliamento della propria alea negoziale (Cass. 21 dicembre 1996, n. 11469; Cass. 5 settembre 1997, n. 8570; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2146; Cass. 6 marzo 2018, n. 5267); quanto ad eventuali varianti necessarie di progetto, esse certo non autorizzano l’abbandono di cantiere, potendo l’appaltatore eseguirle anche senza l’autorizzazione preventiva del committente, salva verifica giudiziale, in caso di disaccordo, per gli effetti dell’art. 1660 c.c. (Cass. 4 maggio 2017, n. 10891).

– D) Il giudice d’appello ha omesso di rilevare la non coincidenza tra i lavori commissionati a Impresa A. e quelli poi commissionati a Impresa I., e quindi ha mal liquidato il danno nella misura della differenza tra il prezzo degli uni e il prezzo degli altri, anche perchè il Condominio, per ultimare i lavori, avrebbe potuto ottenere una più conveniente soluzione di mercato (richiamo agli artt. 1223 e 1227 c.c.).

D1) La valutazione dell’identità dei lavori, abbandonati da Impresa A. e completati da Impresa I., e la stima di congruità del prezzo praticato dalla seconda impresa involgono questioni di merito, insindacabilmente risolte dal giudice d’appello con adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, per la quale valgono i rilievi di cui sopra (lett. B1); l’eccezione di concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., è stata dichiarata inammissibile per novità (pag. 7 della sentenza d’appello), declaratoria non specificamente impugnata.

Il secondo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo, quest’ultimo individuando nell’inevitabilità dell’impiego della fiamma per l’asportazione del rivestimento plastico delle pareti in ristrutturazione.

Il secondo motivo è infondato: la sentenza d’appello (pag. 8) esamina specificamente il fatto di che trattasi, cioè che quel certo sistema di asportazione del quarzo plastico avrebbe compromesso l’intonaco, sicchè non di omesso esame può parlarsi, semmai di esame sfavorevole all’appaltatore, comunque insindacabile in sede di legittimità, come ogni altro esame di merito.

Peraltro, tale esame è stato esplicitamente operato “ad abundantiam” (sempre pag. 8 della sentenza d’appello), nell’economia di una decisione che trova il suo fulcro nell’inadempimento per abbandono di cantiere, dovendosi allora rammentare che gli argomenti ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione, poichè ne difetta l’interesse (Cass. 4 novembre 2005, n. 21388; Cass. 5 giugno 2007, n. 13068; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380; Cass. 18 dicembre 2017, n. 30354; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755).

Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato; nulla sulle spese di giudizio, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

– Con la propria memoria, la ricorrente ha chiesto la trattazione partecipata, e tuttavia il ricorso, con ogni evidenza, non determina quelle esigenze nomofilattiche che, sole, giustificano la discussione in pubblica udienza (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2647).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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