Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7945 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MANIFATTURE LANE BOAFIL s.n.c. in liquidazione, in persona dei

liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale notarile, dall’Avvocato Umberto Conti, con domicilio eletto

nello studio dell’Avvocato Paola Ambruosi in Roma, via Quintino

Sella, n. 41;

– ricorrente –

contro

G.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avvocato Cosimo Montemurro, con

domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Franco Matera in Roma,

piazza Santiago del Cile, n. 7;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –

e contro

P.G. e D.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 984/12 in data

13 settembre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

febbraio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito l’Avvocato Franco Matera, per delega dell’Avvocato Cosimo

Montemurro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto dei primi

quattro motivi del ricorso principale, per l’accoglimento del quinto

motivo del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 1989 ed emendato con nota depositata il 10 marzo 1989, G.L. – promissario acquirente, in forza di preliminare di vendita stipulato con scrittura privata in data (OMISSIS), dell’appartamento ubicato in (OMISSIS), piano sesto, e censito in catasto alla partita (OMISSIS), per il pattuito prezzo di Lire 150.000.000 – conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, i promittenti venditori, P.G. e D.M.L., per sentirsi emettere la sentenza costitutiva di trasferimento dell’immobile in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da ritardo e alla rifusione delle spese processuali.

Precisava l’attore di avere versato, nelle more, il saldo del corrispettivo dovuto, avendo i promittenti venditori provveduto a liberare l’immobile dalle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.

In corso di causa spiegava intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., la s.n.c. Boafil Manifatture Lane, la quale, esponendo di essere creditrice della promittente venditrice D.M., quale titolare del Maglificio Gilly, assumeva che il contratto preliminare era viziato da nullità per simulazione assoluta e che la domanda, oltre a non avere alcun supporto documentale, era frutto di collusione tra le parti, finalizzata a sottrarre alla garanzia patrimoniale dei creditori l’immobile promesso in vendita; chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la declaratoria di nullità della trascrizione della stessa, nonchè la condanna dell’attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Con comparsa depositata il 17 luglio 1992, analoga domanda per responsabilità aggravata spiegava, in via riconvenzionale, il G. nei confronti della terza interventrice.

Con sentenza in data 16 giugno 1996, l’adito Tribunale di Bari, nella dichiarata contumacia dei coniugi convenuti, rigettava la domanda del G. per difetto di prova (per essere stata la scrittura del (OMISSIS) prodotta tardivamente in giudizio e non notificata ai convenuti contumaci), dando atto che in tale statuizione rimaneva assorbita la conforme domanda della terza interventrice di rigetto della pretesa attorea, anche sotto il profilo della nullità per simulazione del preliminare di compravendita; rigettava, altresì, la domanda della società Boafil, di dichiarazione della nullità della trascrizione; compensava per intero le spese processuali tra le parti costituite; ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda attrice al conservatore dei registri immobiliari di Bari.

2. – Proponeva appello G.L..

Si costituivano i promittenti venditori.

Si costituiva l’interventrice, resistendo all’appello e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di condanna delle controparti ai danni per lite temeraria.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 29 ottobre 2002: rigettava l’appello principale; dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l’appello incidentale proposto dall’interveniente Boafil; confermava, nel resto, la sentenza impugnata correggendone la motivazione.

In particolare, la Corte territoriale: dava atto della rituale produzione in appello della scrittura contenente il preliminare, avverso la quale nulla avevano opposto i promittenti venditori costituiti; tuttavia, osservava che presupposto necessario per l’accoglimento della domanda proposta ex art. 2932 c.c. è “che la sottoscrizione della “scritta” privata sia dichiarata riconosciuta dal giudice con la sentenza”; rilevava che nella specie il G. non aveva mai richiesto ciò, neppure in appello; osservava, infine, che il riconoscimento della “scritta” privata non era solo “ricollegabile ad una mera condotta” di coloro contro i quali la scrittura è prodotta ma era “frutto di un atto di impulso della parte producente che deve richiedere al giudice, nella ricorrenza di tutti i presupposti di legge, di dichiarare l’avvenuto riconoscimento” e che, “in assenza di tale domanda ‘la scrittà non può dichiararsi per riconosciuta giudizialmente”, con la conseguenza che non poteva essere accolta la domanda principale del G..

3. – Avverso detta sentenza il G. proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.

Gli intimati non resistevano.

La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza 25 giugno 2008, n. 17356, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

Con l’unico motivo, il ricorrente aveva denunciato violazione degli artt. 2932 e 2702 c.c. e artt. 214 e 215 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato che, che non essendo stata disconosciuta nei modi di legge la firma sulla scrittura, questa doveva ritenersi legalmente riconosciuta ed aveva piena attitudine probatoria, senza la necessità di una domanda espressa della parte che l’aveva prodotta in giudizio per ottenerne il riconoscimento.

Questa Corte, nel dichiarare fondata la censura, ha così motivato: “La Corte barese ha dato atto della rituale produzione nel giudizio di appello della scrittura contenente il preliminare. Sulla ritualità della produzione non vengono proposte censure, così che sul punto è intervenuto il giudicato. La stessa Corte, avendo dato atto che la scrittura era stata prodotta “tempestivamente e nel contraddittorio dei promittenti venditorì, ha emesso la decisione gravata ignorando l’istituto del riconoscimento giudiziale di cui all’art. 215 c.p.c. e art. 2702 c.c., in forza del quale la scrittura si intende riconosciuta se la parte comparsa contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nelle prima risposta successiva alla produzione. In tal caso la scrittura si ha per tacitamente riconosciuta e la sua forza probatoria è piena, ai sensi dell’art. 2702 c.c., comma 1, u.p., senza che sia necessaria l’attività di impulso o la espressa richiesta della parte che l’ha prodotta per farne dichiarare l’avvenuto riconoscimento, come erroneamente ha ritenuto la Corte d’appello”.

4. – Riassunta la causa ad iniziativa del G., la Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 13 settembre 2012, ha accolto l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato trasferita dai promittenti venditori a favore del promis-sario acquirente la proprietà dell’appartamento in questione, dando atto che il prezzo pattuito è stato integralmente versato e che, per dichiarazione dei promittenti venditori, l’alloggio è stato costruito con licenza di costruzione del Comune di Bari del 20 marzo 1963 rilasciata al costruttore L.G. e che l’appartamento non era stato modificato e cambiato dalla costruzione; ha ordinato all’Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Bari, Servizio di pubblicità immobiliare, di trascrivere la sentenza; ha compensato tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

4.1. – Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha escluso che l’eccezione (o domanda) riconvenzionale di nullità del contratto preliminare per simulazione assoluta, proposta dalla Boafil, sia meritevole di accoglimento, e ciò non essendo stata fornita una prova convincente ed esaustiva in ordine alla sussistenza dell’accordo simulatorio tra promissario acquirente e promittenti venditori.

In particolare, secondo la Corte di Bari, il complesso delle circostanze e delle argomentazioni allegate dalla terza interventrice, appellata in riassunzione, mentre sembra idoneo a giustificare la congettura che i promittenti venditori abbiano stipulato il preliminare di vendita con il proposito di disfarsi di un bene immobile al fine di sottrarlo alla garanzia patrimoniale dei creditori, non è però sufficiente ad integrare la prova che alla base di tale attività negoziale vi sia un accordo simulatorio tra gli stessi e l’attore, attraverso il quale le parti abbiano inteso porre in essere un procedimento negoziale solo apparente, senza volere dare effettivamente luogo ad una operazione contrattuale realmente traslativa della proprietà immobiliare.

La Corte distrettuale ha altresì ritenuto soddisfatte le prescrizioni imposte dalla L. n. 47 del 1985, art. 40 rilevando che, unitamente al preliminare di vendita del (OMISSIS), è stata acquisita agli atti la postilla in pari data, con la quale i promittenti venditori ebbero a dichiarare che l’alloggio promesso in vendita “è stato costruito con la licenza di costruzione del Comune di Bari del 20 marzo 1963 al costruttore L.G. e che l’appartamento non è stato modificato e cambiato dalla costruzione”.

5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Manifatture Lane Boafil ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 gennaio 2013, sulla base di cinque motivi.

Il G. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un mezzo.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., artt. 170, 152, 116 e 132 c.p.c., nonchè della L. n. 47 del 1985, art. 40) ci si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto (a pagina 14, ultimi sei righi) ritualmente acquisita agli atti, unitamente al preliminare del (OMISSIS), la “postilla” in pari data con la quale i promittenti venditori ebbero a rilasciare la dichiarazione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto acquisita al processo la detta dichiarazione, giacchè essa non risulta in alcuna materia agli atti del giudizio e, comunque, se sussistente, non è stata prodotta nel rispetto delle norme di legge. La ricorrente sottolinea che il G. non ha mai fatto cenno alla postilla sulla quale la Corte d’appello fonda l’accoglimento della domanda, in nessun atto del giudizio di primo grado e di appello, e neppure nelle successive fasi di legittimità e di appello per riassunzione. Non risultando il documento prodotto contestualmente al preliminare, la sentenza della Corte d’appello andrebbe cassata e la domanda rigettata.

Con il secondo motivo del medesimo ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., artt. 170, 152, 116 e 132 c.p.c., nonchè della L. n. 47 del 1985, art6. 40) si lamenta che la Corte abbia erroneamente utilizzato la postilla ai fini della L. n. 47 del 1985, art. 40 trattandosi di documento processualmente inesistente e, comunque, non qualificabile come dichiarazione della parte contumace.

Il terzo motivo del medesimo ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., artt. 170, 152, 116 e 132 c.p.c., nonchè della L. n. 47 del 1985, art. 40) deduce che la dichiarazione rilasciata in sede processuale dal venditore, per poter svolgere la funzione richiesta dalla legge, deve provenire dallo stesso venditore, per cui è necessario l’accertamento della identità della parte che rilascia la dichiarazione dinanzi al giudice o, in subordine, l’accertamento formale della paternità della dichiarazione attraverso il meccanismo di cui all’art. 215 c.p.c.. Nel caso di specie non vi sarebbe stato il rispetto di queste prescrizioni.

Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., artt. 170, 152, 116, 132 e 275 c.p.c., nonchè della L. n. 47 del 1985, art. 40) si prospetta che nè l’allegazione nè la documentazione della sussistenza della dichiarazione risultano da alcun atto processuale, per cui la postilla in questione non sarebbe mai stata depositata prima della decisione della causa. La Corte di Bari, pertanto, ad avviso della ricorrente, non avrebbe potuto esaminarla, posto che “la sua produzione non risulta in alcuna maniera, specie senza avere fornito la spiegazione in ordine alle modalità di acquisizione della stessa (visto che la spiegazione fornita in sentenza non trova riscontro nelle carte processuali)”.

1. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

La Corte di Bari – giudicando in sede di rinvio dopo la pronuncia in sede rescindente resa da questa Corte con la sentenza n. 17356 del 2008 – dopo avere escluso la fondatezza dell’eccezione (o domanda) riconvenzionale di nullità del contratto preliminare per simulazione assoluta, proposta dalla Boafil s.n.c. in liquidazione”, si è posta, infine, d’ufficio, il problema del rispetto delle prescrizioni imposte dalla L. n. 47 del 1985, la cui osservanza condiziona la possibilità di emettere la sentenza costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c..

Richiamato il principio secondo cui, in tema di preliminare di vendita, la dichiarazione o la documentazione relativa alla regolarità dell’edificazione ben possono essere prodotti anche in corso di giudizio e prima della pronunzia della sentenza ex art. 2932 c.c., che tiene luogo di tale contratto (tra le tante, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2009, n. 23825; Cass., Sez. 2 28 maggio 2010, n. 13117), la Corte territoriale ha accertato che nella specie le suddette prescrizioni risultano soddisfatte, “in quanto, unitamente al preliminare di vendita del (OMISSIS), è stata acquisita agli atti la postilla in pari data, con la quale i promittenti venditori ebbero a dichiarare che l’alloggio promesso in vendita “è stato costruito con la licenza di costruzione del Comune di Bari del 20 marzo 1963 al costruttore L.G. e che l’appartamento non è stato modificato e cambiato dalla costruzione”.

Ora, la ricorrente contesta questa conclusione, e rileva che dagli atti del giudizio non risulta detta acquisizione agli atti del giudizio, la quale, in ogni caso, non sarebbe avvenuta nel rispetto delle norme dettate dal codice di rito. In particolare, la ricorrente invoca l’applicazione del principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, 19 luglio 2005, n. 15189), secondo cui le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.: ne consegue che, in mancanza di indicazione nell’indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all’atto della costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre parti (art. 170 c.p.c., comma 4) o, se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp. att. c.p.c.), si presume che il documento non sia stato acquisito al processo, essendo pertanto onere della parte dimostrare che, invece, malgrado la mancanza di prova dell’osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto, ancorchè senza le modalità predette, nei termini stabiliti dal codice di rito.

Sennonchè, la ricorrente non considera che – come risulta dal verbale dell’udienza dinanzi al Tribunale del 7 giugno 1996 (trascritto dalla stessa ricorrente a pag. 18 del ricorso) e come è confermato dall’esame diretto dell’indice del fascicolo di parte dell’Avvocato Cosimo Montemurro, debitamente sottoscritto dal cancelliere – in data 31 maggio 1996 è avvenuto il deposito del preliminare, menzionato nell’indice del citato fascicolo di parte sotto la voce “compromesso”; sicchè la sentenza qui impugnata ha ritenuto, con ragionevole interpretazione degli atti di causa, che quella indicazione (“compromesso”) comprenda, altresì, la postilla di pari data recante la dichiarazione integrativa del compromesso di compravendita, essendo la stessa materialmente inserita nel fascicolo di parte, unitariamente e congiuntamente, nello stesso incartamento del preliminare.

D’altra parte, la rituale acquisizione agli atti, sin dal 31 maggio 1996, del preliminare con la postilla risulta confermata, indirettamente, dalla complessiva scansione procedimentale del giudizio, giacchè nelle precedenti fasi mai nessuna delle parti in causa ha sollevato eccezioni sulla mancanza, in atti, della documentazione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40 costituente condizione dell’azione ex art. 2932 c.c., e questo vale a corroborare la conclusione che quella postilla sia stata acquisita agli atti del giudizio, e indicata sotto la voce unitaria e unificante di “compromesso”, di cui costituisce, anche cronologicamente, parte integrante.

E poichè, a seguito della produzione, con il preliminare, della postilla a firma dei promittenti venditori, costoro, costituitisi in giudizio in appello, non hanno opposto alcun disconoscimento, nè formulato alcun altro tipo di impugnazione della dichiarazione medesima, essa doveva intendersi riconosciuta, al pari dell’originale del preliminare cui accede; e questo basta a rendere utilizzabile, e conforme alla previsione di cui al citato art. 40, la dichiarazione, a firma dei promittenti venditori, contenente la dichiarazione della regolarità dell’edificazione con gli estremi della relativa licenza.

2. – Con il quinto motivo del ricorso principale si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 2729, 2704 c.c. e artt. 115, 116 e 132 c.p.c.. La società ricorrente si duole che la sentenza impugnata, pur ammettendo che la simulazione del preliminare poteva essere provata con presunzioni, abbia ritenuto gli indizi agli atti del giudizio privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie – sottolinea la ricorrente – gli indizi indicati dalla Boafil erano numerosi e la Corte ne avrebbe esaminati solo alcuni in maniera lacunosa, omettendo l’esame di altri di grave importanza, idonei ad integrare, da soli o unitamente a quelli esaminati, i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c..

2.1. – Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha preso le mosse dalla premessa – corretta in punto di diritto e conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2 20 ottobre 2008, n. 25490; Cass., Sez. 3, 30 giugno 2015, n. 13345) – secondo cui, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che nè l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nè l’altra parte abbia inteso acquisirla.

E, procedendo ad un esame degli indizi di cui disponeva, ha considerato: quanto alla circostanza che il G. aveva omesso di trascrivere il preliminare per cautelarsi da eventuali pregiudizi, che, trattandosi di contratto preliminare stipulato con scrittura privata non autenticata, che lo stesso – al contrario della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. – non era suscettibile di trascrizione; quanto alla mancata previsione della consegna anticipata della unità immobiliare in questione, che si tratta di circostanza che non può in alcun modo giustificare il sospetto della simulazione della promessa di vendita, giacchè nei contratti preliminari di vendita è normale la previsione del trasferimento del possesso della res al momento della stipula del contratto definitivo, quando allo stesso tempo vi sia la pattuizione del pagamento rateale del prezzo convenuto.

La Corte di Bari ha poi escluso rilievo indiziario “alla stranezza della mancata indicazione della data entro la quale addivenire alla stipula dell’atto pubblico definitivo”, sottolineando che si è di fronte ad un rilievo erroneo, in quanto la data di stipula del rogito notarile risulta espressamente fissata, sia pure per relationem, al momento (novembre 1988) di pagamento dell’intero prezzo, per il quale erano stati pattuiti versamenti mensili di Lire 5.000.000 a decorrere dal mese di giugno 1986 per ventotto mensilità.

La Corte distrettuale ha altresì negato valenza indiziaria sia alla condotta processuale del G. e alle richieste di rinvio nella fase iniziale del procedimento, rilevando che lo stesso attore “ha allegato sin dall’inizio la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia con i promittenti venditori, i quali, subito dopo la notifica della citazione introduttiva del giudizio, si attivarono per l’estinzione delle procedure esecutive e la cancellazione dei pignoramenti gravanti sulla unità immobiliare promessa in vendita”; sia alla modalità di pagamento del prezzo (versamenti di ratei mensili di Lire 5.000.000 in contanti), considerando che la stessa non solo era, all’epoca, del tutto lecita, ma altresì adeguata alla presumibile capacità reddituale del promissario acquirente, che svolgeva l’attività professionale di odontotecnico.

In questo contesto, la Corte di Bari è giunta alla conclusione che il complesso delle circostanze e delle argomentazioni allegate dalla terza interventrice, mentre sembra idoneo a giustificare la congettura che i promittenti venditori abbiano stipulato il preliminare di vendita con il proposito di disfarsi di un bene immobile al fine di sottrarlo alla garanzia patrimoniale dei creditori, non è però sufficiente ad integrare la prova che alla base di tale attività negoziale vi sia un accordo simulatorio tra gli stessi e l’attore, attraverso il quale le parti abbiano inteso porre in essere un procedimento negoziale solo apparente, senza volere dare effettivamente luogo ad una operazione contrattuale realmente traslativa della proprietà immobiliare.

La Corte d’appello ha pertanto proceduto ad un apprezzamento dell’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, valutandoli non solo analiticamente, ma anche – come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, 28 ottobre 2014, n. 22801) – nella loro globalità, con un giudizio unitario di sintesi.

L’apprezzamento della Corte di Bari è accompagnato da una motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico.

La ricorrente denuncia l’esame lacunoso degli indizi (ad esempio, non sarebbe stata esaminata la circostanza che l’avvocato che ha assistito il G. nel presente giudizio è lo stesso che ha assistito i promittenti venditori nelle procedure esecutive a loro carico), ma non introduce alcuna censura sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza qui impugnata pubblicata il 13 settembre 2012). La ricorrente, pur formalmente denunciando un vizio di violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge, sollecita una revisione del giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità, non considerando che la pronuncia della Corte d’appello non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla ricostruzione da essa sostenuta.

3. – Il ricorso principale è rigettato.

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato, con cui il G. lamenta nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 e 101 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 2 (vecchia formulazione), e art. 394 c.p.c., comma 3, deducendosi che – ove non avesse potuto esaminare il documento prescritto dall’art. 40 perchè non “formalmente” prodotto – la Corte d’appello, venendo ad emergere una questione di nullità del contratto rilevabile d’ufficio, avrebbe comunque dovuto rimettere la causa sul ruolo segnalando alle parti la questione della rilevabilità d’ufficio della nullità, per consentire il contraddittorio sulla stessa, nella pienezza dei poteri delle parti in ordine alle attività loro riservate nel processo.

4. – La complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; dichiara l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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