Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7945 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 22/03/2021), n.7945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1469/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

S.c.a.r.l. Consorzio agrario di Sassari, in liquidazione, in persona

del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.

Salvatore Galleri, presso cui è elettivamente domiciliato in

Sassari alla via Roma n. 61;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2012 della Commissione tributaria Centrale,

sezione di Cagliari, pronunciata il 23 ottobre 2012, depositata in

data 12 novembre 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020

dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro S.c.a.r.l. Consorzio agrario di Sassari, in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 61/2012 della Commissione tributaria centrale, sezione di Cagliari, pronunciata il 23 ottobre 2012, depositata in data 12 novembre 2012 e non notificata, che ha dichiarato estinto il procedimento n. 17150/19990 R.G., sussistendo le condizioni previste dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 bis, lett. a);

con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16-decies (c.d. Mille proroghe 2011), convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio, n. 14, aveva fornito l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), primo periodo concernenti la definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale, nel senso che anche la soccombenza parziale dell’A.F. nei due gradi di giudizio determinava l’estinzione del giudizio;

a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16 – decies) e del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-4;

secondo l’Agenzia delle entrate, prima delle modifiche disposte dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-decies; il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. a) stabiliva, fra i requisiti ai fini della definibilità della lite, la “soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio”;

tale dizione era interpretata come soccombenza totale, giustificandosi l’applicazione di un istituto deflattivo solo per cause la cui probabilità di diverso esito in Cassazione risultasse molto improbabile (cfr. Cass. n. 2714/10, che aveva rigettato istanze definitorie in cui non ricorreva il requisito della soccombenza costante dell’Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio; vedi anche la prassi amministrativa, in particolare la Circolare 37/E del 21.6.10, punto 6.1.3, secondo cui, se i gradi di giudizio fossero stati tre, con il ricorso alla C.T.C., doveva registrarsi “un triplice, conforme esito sfavorevole per l’Amministrazione…”);

con la sopravvenuta norma di interpretazione autentica, in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, “nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione”;

ritiene, quindi, la ricorrente che la lite sarebbe definibile, anche ove il primo grado di giudizio si sia concluso con una pronuncia solo parzialmente sfavorevole all’Ufficio, purchè sempre confermata con gli stessi contenuti nei gradi successivi (concetto riassunto dall’Agenzia nella successiva Circ. n. 39/E/12, per cui l’applicazione della norma interpretativa esclude dalla definizione “le controversie in cui la decisione di secondo grado parzialmente sfavorevole non confermi esattamente la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole”);

nel caso di specie, la prima pronuncia annullava i rilievi riguardanti gli interessi passivi, gli ammortamenti effettuati, le spese varie, le perdite su crediti, le sopravvenienze attive e l’ILOR, mentre confermava in parte quelli attinenti alle erogazioni liberali, al personale per la somma ammessa dalla parte, e, integralmente, quello relativo al recupero delle erogazioni all’Associazione dei coltivatori;

la C.T. di secondo grado, invece, disattendeva l’appello dell’Ufficio unicamente per il motivo di rito della sua ritenuta tardività e, secondo la ricorrente, non determinava una soccombenza di uguale contenuto rispetto a quella di primo grado;

preliminarmente, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso risulta inoltrato per la notifica tempestivamente una prima volta in data 30/12/2013 (lunedì), ultimo giorno utile attesa la scadenza il giorno di sabato 28/12/2013 (un anno e 46 giorni dopo il deposito, in data 12/11/2012, del provvedimento impugnato);

la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. al liquidatore pro tempore, B.L., perfezionatasi per compiuta giacenza, è stata comunque seguita da una successiva notifica, inoltrata in data 6 marzo 2013, alla quale fa riferimento il controricorrente, che risulta irrilevante ai fini di stabilire la tempestività del ricorso;

nel merito, il motivo è infondato e va rigettato;

il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. a), (nel testo in vigore al 31 luglio 2010), convertito in L. n. 73 del 2010, prevede che “Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato…”;.

successivamente è intervenuto il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2012, in base al quale “il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), primo periodo, si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, opera la predetta definizione automatica”;

come rilevato dalla Commissione centrale, la disposizione in esame è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto essa opera retroattivamente nei processi pendenti;

pertanto, nella specie, la lite era senz’altro definibile ai sensi dell’art. 29 citato, in quanto la decisione di primo grado era stata solo parzialmente sfavorevole all’Amministrazione finanziaria, invece totalmente soccombente in esito all’appello da essa proposto, avendo il giudice di secondo grado confermato la sentenza appellata, ritenendo inammissibile l’appello;

risulta, dunque, soddisfatta la condizione posta dall’art. 29 citato, in base al quale, ai fini della definibilità della lite, era sufficiente la soccombenza parziale dell’Amministrazione finanziaria in primo grado, confermata nei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16944 del 19/08/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20773 del 14/10/2016);

pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente;

rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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