Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7945 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7945 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 24553/09 proposto da:
NB Pubblicità S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata
in Roma, Via Germanico n. 74, presso lo Studio
dell’Avv. Giuseppe Scavuzzo che la rappresenta e
difende, anche disgiuntamente con l’Avv. Luciana
Rostelli, giusta delega a margine del ricorso;
— ricorrente —
contro
Comune di Roma, in persona del suo Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio
Pasquali, giusta delega a margine del controricorso;
Data pubblicazione: 20/04/2016
controricor.rente avverso la sentenza n. 112/02/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 17
settembre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine il rigetto del
ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 112/02/08 depositata il 17
settembre 2008 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, respinto l’appello di NB Pubblicità S.r.l.,
confermava la decisione n. 320/47/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il
ricorso della suddetta contribuente avverso gli avvisi
n. 47/2001 <
accertava imposte di pubblicità anno 2000 relativamente
a <
La CTR riteneva in primo luogo infondata l’eccezione di
«inammissibilità della costituzione del Comune
attraverso la funzionaria>>, riteneva altresì infondata
l’eccezione di inammissibilità delle <
formulate dal Comune, riteneva non provato che gli
impianti pubblicitari posti in essere dalla
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udienza del 15 dicembre 2015 dal Consigliere Dott.
contribuente fossero stati autorizzati, riteneva ancora
non provato il pagamento dell’imposta accertata,
riteneva
corretta
la determinazione
dell’imposta
accertata, riteneva infine che non fossero sussistenti
le condizioni per la non applicazione della sanzione.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
Il Comune resisteva con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs.
267/00, nonché degli artt. 24 e 34 Del. Cons. Com .
122/00 (Statuto del Comune di Roma) e degli art. 11
d.lgs. 546/92, così come novellato dalla 1. 88/05 (d.l.
44/05) e dell’art. 75 c.p.c.>>, deducendo a riguardo
che il Comune <
nemmeno «del dirigente dell’Ufficio Tributi>>, mentre
invece la rappresentanza del Comune era da ritenersi
<
conseguente «invalidità della costituzione del
Comune>>. Il quesito di diritto sottoposto era il
seguente: <
dell’imposta in misura ridotta>>, il quale pertanto
erroneamente non era stato riconosciuto dalla CTR. Il
quesito di diritto era il seguente: «Se l’art. 12
d.lgs. n. 507/93, a seguito della 1. 388/00, nel
mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di
manifesti e simili su apposite strutture adibite alla
esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base
alla superficie complessiva degli impianti nella misura
e con le modalità previste dai commi 1 e 2″, ha inteso
applicare anche per le “affissioni dirette” la
disciplina di cui al comma 2 (prevedente che “Per le
fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano
durata non superiore a tre mesi si applica per ogni
mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella
ivi prevista”), ovvero abbia inteso provvedere
l’obbligatorietà per le affissioni dirette del tributo
annuale a prescindere dalle effettive esposizioni
pubblicitarie sui mezzi autorizzati>>.
Il motivo è inammissibile.
In disparte il rilievo che il contenuto del quesito,
che denuncia esclusivamente una violazione di legge,
contraddice in parte la rubrica e l’illustrazione del
motivo, nei quali invece si fa per lo più questione per
non aver la CTR riconosciuto la prova dell’esistenza
degli elementi di fatto costitutivi del diritto al
pagamento dell’imposta «in misura ridotta>>; in
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prevedere al comma 3 che “Per la pubblicità effettuata
disparte la mancanza di sintesi del fatto decisivo e
controverso per cui la contribuente ha lamentato il
vizio motivazionale, con conseguente violazione
dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile
ratione temporis
(Cass. sez. III n. 12248 del 2013; Cass. sez. III n.
4353 del 2013); in disparte il difetto di
senza indicarle, senza trascriverle e senza dire tempo
e luogo della produzione documentale (Cass. sez. III n.
8569 del 2013; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009);
deve infine evidenziarsi la violazione dell’art. 366
bis c.p.c. in ragione dell’astrattezza del quesito, che
non fa alcun riferimento alla concreta fattispecie e ai
principi sui quali la CTR ha fondato la decisione e che
manca pertanto della specifica critica agli stessi
(Cass. sez. III n. 13240 del 2014; Cass. sez. III n.
5600 del 2014).
4. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs.
507/93 e dell’art. 8 Del. 289/94. Erroneo computo della
superficie imponibile>>, nella sostanza lamentando che
dal calcolo della superficie imponibile avrebbero
dovuto escludersi «i sostegni (piedi, pali, supporti,
cornici), purché strutturali al mezzo e privi di
finalità pubblicitaria>>, ma che ciò ingiustamente la
CTR non aveva riconosciuto affermando «una generica
mancanza di sostegno probatorio>>. Il quesito
sottoposto era il seguente:
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«Se ai
fini del calcolo
autosufficienza, perché la contribuente richiama prove
dell’imposta sulla pubblicità
ex art. 7 d.lgs. 507/93
debbano considerarsi nel computo del tributo anche
quelle parti del mezzo pubblicitario che non sono
destinate a veicolare alcun messaggio quali pali,
cornici e quant’altro di contorno>>.
Il motivo è inammissibile.
bis
c.p.c. in ragione dell’astrattezza del quesito, che non
fa alcun riferimento alla concreta fattispecie e ai
principi sui quali la CTR ha fondato la decisione e che
manca pertanto della specifica critica agli stessi
(Cass. sez. III n. 13240 del 2014; Cass. sez. III n.
5600 del 2014); deve essere evidenziato che in realtà
nell’illustrazione del quesito non viene contestata una
violazione di legge, bensì una non corretta valutazione
della prova degli elementi costitutivi del diritto a
una «misura ridotta dell’imposta>>, che eventualmente
avrebbe dovuto censurarsi sotto il profilo del vizio
motivazionale
ex
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.>>
(Cass. sez. I 1646 del 2014; Cass. sez. VI n. 3164 del
2012).
5. Con il quinto motivo del ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n.
546/1992>>, con ciò criticando la CTR per non aver
disapplicato le sanzioni. Il quesito sottoposto era il
seguente: <
bis
c.p.c. in ragione dell’astrattezza del quesito, che non
fa alcun riferimento alla concreta fattispecie e ai
principi sui quali la CTR ha fondato la decisione e che
manca pertanto della specifica critica agli stessi
(Cass. sez. III n. 13240 del 2014; Cass. sez. III n.
5600 del 2014); deve essere anche rilevato il difetto
di autosufficienza in mancanza di trascrizione dei
richiamati avvisi, oltreché in mancanza di indicazione
di tempo e luogo della loro produzione (Cass. sez. III
n. 8569 del 2013; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a
rimborsare al Comune le spese processuali, queste
liquidate in complessivi C 2.000,00 a titolo di
compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 15 dicembre 2015
Di nuovo in disparte la violazione dell’art. 366