Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7944 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale notarile, dagli Avvocati Paolo De Faveri e Giovanni

D’Amico, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma,

via Germanico, n. 109;

– ricorrente –

contro

PA.Gi., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Pierluigi

Casagrande e Michele Costa, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1563 in data

3 luglio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

febbraio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito l’Avvocato Giovanni D’Amico;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1994, P.S. dedusse che la madre F.G. aveva venduto alla sorella Pa.Gi., con contratto in data (OMISSIS) a rogito del notaio C.A., un immobile sito in (OMISSIS) dissimulando donazione e, pertanto, convenendola in giudizio, chiese la ricostituzione dell’asse, relitto morendo in data (OMISSIS) dalla comune madre, e la reintegra nella sua quota di legittima relativamente all’eredità della madre lesa dall’atto simulato.

Resisteva Pa.Gi., opponendosi alla domanda, poichè in realtà era ella rimasta lesa da atti dissimulati posti in essere sia dalla madre che dal padre P.E. in favore del fratello, sicchè a sua volta chiedeva l’accertamento delle simulazioni di detti atti e la ricostituzione degli assi relitti dai comuni genitori e la sua reintegra nella quota di legittima con gli accessori.

L’adito Tribunale di Treviso, con sentenza in data 12 ottobre 2006, accoglieva in parte la domanda proposta da Pa.Gi. e gravava P.S. delle spese di lite.

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 luglio 2012, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello principale di P.S., mentre ha accolto l’appello incidentale mosso da Pa.Gi. e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato P.S. a pagare in favore di Pa.Gi. la somma capitale di Euro 57.518, con rivalutazione, in luogo dell’assegnazione fatta del primo giudice in proprietà della quota di 7/18 intestata al fratello P.S. dei terreni siti in Treviso, fogli (OMISSIS), compensando tra le parti le spese del grado.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello P.S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 gennaio 2013, sulla base di cinque motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c.) il ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza in relazione alla eccepita mancanza e/o insufficienza del mandato del difensore di Pa.Gi. (Avvocato Casagrande) nel giudizio di primo grado per la proposizione di domanda riconvenzionale in quanto essa non attribuirebbe il potere e la rappresentanza per detta domanda.

1.1. – Il motivo è infondato.

La procura rilasciata al difensore in calce alla comparsa di costituzione e risposta, recante la proposizione della domanda riconvenzionale, recita: “delego a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente in ogni fase e grado del presente procedimento anche d’appello come nel processo di esecuzione ed eventuali opposizioni conferendogli ogni facoltà di legge comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazione, eleggere domicilio, nonchè nominare e sostituire a sè e revocare altri procuratori”.

Correttamente la Corte di Venezia ha ritenuto che la procura, apposta in calce alla comparsa anch’essa sottoscritta dalla Pa., legittimava il difensore ad ampliare l’oggetto della lite con la proposizione, con lo stesso atto, della domanda riconvenzionale.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, 7 aprile 2006, n. 8207; Cass., Sez. 2, 20 marzo 2009, n. 6883), il mandato ad litem, anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest’ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all’attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte.

2. – Il secondo mezzo lamenta la nullità della sentenza e del procedimento sempre in relazione a detta procura per la mancanza di qualità della convenuta per lo meno alla lite attiva – la riconvenziona-le – (in relazione agli artt. 101 e 102 c.p.c.), mancanza che, ad avviso del ricorrente, si traduce sotto detto profilo in una carenza di legittimazione all’azione, eccepibile in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il ricorrente sostiene che l’azione esercitata da Pa.Gi. “non è mai stata precisata nella qualità di erede della madre” e che, in ogni caso, “la procura per l’azione avrebbe dovuto essere rilasciata in proprio e quale erede della madre (trattandosi di far valere diritti di questa e non propri)”.

2.1. – La Corte di Venezia ha respinto il corrispondente motivo di appello rilevando, quanto alla presenza della madre quale litisconsorte, che F.G. era premorta alla lite, sicchè esercitava i suoi diritti, in quanto trasmessi ai suoi eredi, la figlia nominata erede, relativamente alla quota disponibile nel testamento.

Si tratta di statuizione che si sottrae alla censura del ricorrente, che neppure si appalesa fondata là dove si lamenta che nella procura difetterebbe l’indicazione nella Pa. della qualità di erede della madre.

Invero, secondo il condivisibile orientamento espresso da Cass., Sez. 3, 13 dicembre 2012, n. 22923, poichè la successione a causa di morte comporta di norma – e comunque una volta accettata l’eredità e non ricorrendo od essendo invano elassi i termini od esauriti gli incombenti di un’accettazione con beneficio di inventario – la confusione tra la quota ereditaria del patrimonio del de cuius ed il patrimonio del successore in capo a quest’ultimo, egli non costituisce un soggetto di diritto diverso a seconda che faccia valere la sua qualità di erede oppure no: in altri termini, un individuo quale erede non è soggetto suscettibile di differenziarsi da sè medesimo non in qualità di erede, quando faccia valere rapporti giuridici nei quali sia subentrato per effetto di quella successione a causa di morte (ed ove non si verifichi una contrapposizione con rapporti giuridici a lui facenti capo in proprio).

3. – Con il terzo motivo il ricorrente censura la nullità della pronuncia della Corte d’appello di Venezia per nullità del procedimento e/o della sentenza, “per pronuncia ultra petita anche in relazione all’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 556 c.c. (massa ereditaria per calcolo)”. Si lamenta: (a) che la pronuncia sia ultra petita “per i vari aspetti in cui si addentra (pronuncia senza domanda e senza richiesta delle parti), od a seguito di domande formalmente inesistenti o comunque inammissibili, perchè proposte da soggetti in proprio non legittimati”; (b) che la dichiarazione di nullità dei singoli atti di cessione del padre P.E. “non passa attraverso la collazione, ma solo attraverso l’eventuale lesione del diritto o dei diritti di successione (non espressamente lamentati) e fa valere diritti della madre e non propri di Pa.Gi.”; (c) che il Tribunale “ha pronunciato su due eredità (di cui nulla si è chiesto) con una pronuncia diretta sugli atti impugnati e la loro efficacia (non ammissibile con tale contraddittorio), senza che sia stata mai dedotta (e neppure domandata) la lesione della legittima come condizione e possibilità di impugnare tali atti”.

3.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha respinto la denuncia del vizio di ultrapetizione osservando come Pa.Gi. abbia proposto esattamente le domande, poi accolte dal Tribunale, con riguardo sia all’eredità relitta dal padre che dalla madre; ha poi giudicato priva di rilevanza la circostanza che la Pa. non abbia impugnato il testamento a suo favore redatto dalla madre, e ciò in quanto la stessa ha agito quale erede legittimaria della madre lesa per ricostituire l’effettivo asse ereditario relitto da P.E., togliendo valore agli atti simulati lesivi del suo diritto.

La conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale non incorre nei vizi denunciati dal ricorrente.

Premesso infatti che, a seguito dell’intervenuto decesso di F.G. e dell’apertura della successione in favore della figlia, che ha accettato puramente e semplicemente e non con beneficio di inventario, è priva di significato la distinzione tra la posizione di Pa.Gi. in proprio e quella della stessa come erede della madre, occorre rilevare che l’esame delle conclusioni rassegnate dalla convenuta nella comparsa di risposta dimostra per tabulas come sia da escludere il lamentato vizio di extrapetizione. Con la proposta domanda riconvenzionale, infatti, è stata denunciata la lesione della legittima e domandata la relativa tutela, chiedendosi di accertare la simulazione degli atti indicati in comparsa di risposta, di procedere alla ricostituzione dell’asse ereditario del defunto P.E., collazionando anche i cespiti di cui ai predetti atti, ivi comprendendo tutte le donazioni dirette, indirette e dissimulate risultanti da tali atti, e di stabilire sull’asse – così ricostituito – la quota di riserva quali legittimari, riducendo conseguentemente le donazioni operate a favore di P.S..

4. – Con il quarto motivo si deduce che la sentenza impugnata incorre “nella contraddittoria valutazione circa fatti rilevanti per la definizione del merito per giudizio”, ma anche in un “evidente errore di diritto” “in relazione alla individuazione della novità di domande ed eccezioni ex art. 345 c.p.c. del tutto inesistente”: (a) per quel che concerne la configurazione dei lasciti da parte del genitore a P.S. come cessioni remuneratorie; ancora, (b) per quel che concerne la configurazione delle somme spese da P.S. (e richieste come deduzioni per addizioni e miglioramenti, considerate domande nuove ex art. 345 c.p.c. e quindi valutate inammissibili); infine, (c) per la richiesta di prove (in particolare il giuramento decisorio e/o suppletorio).

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Quanto ai profili sub (a) e sub (b), va osservato che la Corte d’appello ha esplicitato che “il cenno a(la natura rimuneratoria delle donazioni e la pretesa afferente le somme spese per miglioramenti od addizioni nell’azienda agricola comune appaiono questioni nuove, proposte solamente in sede di appello, sicchè consegue l’inammissibilità del relativo mezzo di gravame non fondato su critica alla sentenza resa dal Giudice trevigiano ma su domanda nuova”.

Ora, il ricorrente deduce che la indicazione della compensazione non è nuova in senso tecnico, “essendo dedotta solo per il rigetto della domanda principale e quindi perfettamente fruibile… in quanto proposta nell’atto di appello”; e ribadisce di avere indicato, nell’atto di impugnazione, “una serie di spese sostenute e documentate”; ma in violazione del principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione – non riporta il tenore esatto del proposto atto di appello, e quindi non consente di desumere, dal testo del motivo di ricorso, se con l’atto di gravame dinanzi alla Corte territoriale sia stata dedotta una mera eccezione (consentita, essendo il giudizio di primo grado introdotto anteriormente al 30 aprile 1995) o – come ritenuto dalla Corte di Venezia – una domanda nuova.

Cade – di conseguenza – il profilo di censura sub (c), avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibile il deferito giuramento poichè tutti i capitoli proposti afferivano alle domande nuove proposte, come tali a loro volta inammissibili.

5. – Con il quinto mezzo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione di legge o, quanto meno, nullità del procedimento, in relazione alla domanda del P., stante l’omessa valutazione della mancanza di dazione di corrispettivo nella compravendita madre – figlia.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha condiviso la conclusione del primo giudice circa l’inadeguatezza della prova a sostegno della domanda di simulazione del contratto di vendita alla figlia Gi. del bene sito in (OMISSIS).

Il ricorrente non indica dove si anniderebbe l’erronea e falsa applicazione di legge”, soltanto genericamente denunciata, senza indicazione delle norme di legge pertinenti o dei principi giurisprudenziali di riferimento; e si limita a chiedere, in sostanza, una rinnovata valutazione delle prove, censurando l’erronea lettura compiuta dal giudice di merito di prove rilevanti.

6. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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