Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7944 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 22/03/2021), n.7944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18998/2011 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.M., rappresentato e difeso dall’avv. Fernanda De

Scrilli, elettivamente domiciliato presso l’avv. Filippo de Jorio in

Roma piazza del Fante n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/5/10 della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, depositata il 25 maggio 2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16 dicembre

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso T.M. per la cassazione della sentenza n. 66/5/10 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 25 maggio 2010 e non notificata, che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo, favorevole all’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2001;

il contribuente resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 12 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

con successiva memoria, il contribuente chiedeva sospendersi il giudizio fino al 10 giugno 2019 ed, a seguito di fissazione del ricorso per la camera di consiglio del 16 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2020, avendo pagato la prima delle rate dovute per il condono, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

l’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda risulta ammissibile e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo l’estinzione del giudizio, cui aderiva il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente, deve rilevarsi che il contribuente ha prodotto copia della domanda di definizione della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 avanzata in data 21 maggio 2019 in relazione all’avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva dell’anno di imposta 2001, nonchè copia del modulo F24 attestante il pagamento della prima rata dovuta;

l’associazione ha chiesto, quindi, sospendersi il processo fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10;

l’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda risulta ammissibile e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, istanza a cui aderiva il contribuente;

pertanto, mancando un perdurante interesse del condonante alla sospensione del giudizio e ad una sua eventuale prosecuzione, può dichiararsi l’estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere;

ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e cessata la materia del contendere;

dichiara che le spese nel relativo rapporto processuale estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

 

 

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