Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7944 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. II, 06/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 06/04/2011), n.7944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2012/2009 proposto da:
C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato
GUGLIELMI Aldo, che lo rappresenta, e difende, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso il provvedimento R.G. 76431/03 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 23/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/12/201 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Roma con provvedimento reso all’udienza del 25 marzo 2004 “convalidava” l’atto impugnato da C.M., costituito da cartella esattoriale emessa dal “servizio riscossione Tributi Rieti spa per conto del comune di Roma” relativa a sanzione amministrativa per violazione del C.d.S.. A tal fine rilevava che parte ricorrente non era comparsa all’udienza fissata e che dai motivi di opposizione non risultava evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Il C. con atto notificato il 9 gennaio 2009 ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune di Roma è rimasto intimato.
E’ stata avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.
Il ricorso trae occasione da un’istanza di modifica del provvedimento esaminata il 23 ottobre 2008 dal giudice di pace, il quale ha respinto la richiesta del C. di fissazione di nuova udienza per la discussione dell’opposizione già respinta.
Il ricorso si rivolge avverso l’ordinanza resa nel 2004.
Esso appare inammissibile perchè tardivo.
La L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, nel testo in vigore nel 2004, prevedeva che l’ordinanza di convalida era ricorribile per cassazione.
Il termine per l’impugnazione, in difetto di notifica dell’ordinanza, era quelle annuale, prolungato dalla sospensione feriale, decorrente dal deposito del provvedimento, ai sensi dell’art. 327 c.p.c..
Esso è dunque venuto a scadenza nel maggio 2005.
Mette conto ribadire che nessun rilievo al fine di spostare il termine per l’impugnazione può avere la istanza di modifica del provvedimento, della quale si è detto, che non è oggetto del gravame.
Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011