Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7943 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.D.T.M. (c.f. (OMISSIS)), R.D.

T.G., quest’ultimo in proprio e nella qualita’ di

procuratore speciale di R.D.T.M.P., M.

G., F., P.A., quali eredi di T.B.

A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la o

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati DE DONNO PECCHIOLI DONATELLA, PECCHIOLI PAOLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso l’avvocato CALVIERI

VALTER, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VALTER CALVIERI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Firenze,con sentenza 421/1998, in parziale riforma della decisione 128/1995 del Tribunale di Firenze, condannava S.M.A., conduttore di un immobile gia’ di proprieta’ di T.B.A., al pagamento della somma di L. 760.219 con rivalutazione monetaria dal 3 ottobre 1989 al 15 dicembre 1990 per spese di rifacimento della facciata ed escludeva la risoluzione del contratto di locazione tra le parti per inadempimento del locatario.

La T.B. proponeva ricorso, accolto da questa Corte con sentenza 19 luglio 2002 n. 10554 limitatamente alla pronuncia sulla rivalutazione monetaria; ma il giudizio non veniva riassunto tempestivamente davanti alla Corte di appello di Firenze che con sentenza del 31 gennaio 2006 ha dichiarato:

a) estinto il giudizio ai sensi dell’art. 393 c.p.c.;

b) che avendo la Corte di Cassazione accolto il ricorso della locataria esclusivamente per la parte relativa alla svalutazione monetaria, le spese processuali dovevano essere compensate per un quinto e gravate per i restanti 4/5 su M. e R.D.T. G., eredi della T.B.;

c) che dette spese andavano liquidate per il giudizio di legittimita’ in complessivi Euro 5.000,00 e per quello di rinvio, nel quale andavano poste a totale carico dei D.T., in complessivi Euro 8.090,96.

Per la cassazione della sentenza,questi ultimi hanno proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste S.M.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il terzo motivo,che per evidenti motivi di logica giuridica va esaminato con precedenza, R.D.T., deducendo violazione dell’art. 310 c.p.c. lamentano che la Corte di appello abbia liquidato le spese del giudizio di rinvio senza considerare che la norma dispone che a seguito dell’estinzione dell’intero processo,non e’ piu’ consentita la liquidazione delle spese neppure per le fasi pregresse: e quindi in particolare per quello di cassazione.

Il ricorso va accolto nei limiti appresso precisati. La Corte di appello ha accertato, e le parti confermato, che a seguito della sentenza 19 luglio 2002 di questa Corte che aveva accolto il ricorso della locatrice T.B.A. limitatamente alle statuizioni della sentenza del primo appello inerenti alla svalutazione monetaria del credito riconosciutole dai giudici di merito, nessuna di esse ha riassunto tempestivamente il giudizio: in quanto il relativo atto e’ stato tardivamente notificato dagli eredi della T.B. al conduttore S.M. soltanto il 2 dicembre 2003. Per cui, in applicazione dell’art. 393 c.p.c. la sentenza impugnata ha dichiarato estinto l’intero processo, in accoglimento dell’eccezione formulata da quest’ultimo, costituitosi in tale fase proprio per rilevare la tardivita’ dell’atto di riassunzione. Al riguardo, l’art. 310 c.p.c., u.c., dispone che “le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate”.

E tuttavia questa Corte ha ripetutamente affermato:

a) che tale disposizione non trova applicazione quando insorga controversa in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza;

b) che in quest’ultima ipotesi riprendono vigore i generali principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, temperato dalla facolta’ attribuita al giudice di merito di compensare per intero o parzialmente le spese processuali;

c) che questo orientamento relativo alla inapplicabilita’ della regola posta dall’art. 310 c.p.c., comma 1 va, pero’, limitato alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione e non puo’ estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione: in quanto la soccombenza puo’ configurarsi solo rispetto alla questione sulla avvenuta estinzione, mentre per le attivita’ precedenti va applicata la regola della anticipazione dettata specificamente dal codice.

Pertanto siccome nel caso il S.M. aveva eccepito l’estinzione del suddetto giudizio e dalla sentenza impugnata, non risulta che la controparte abbia aderito all’eccezione, avendo i R.D.T. insistito per l’attribuzione del danno da svalutazione monetaria, secondo quanto disposto dalla sentenza della cassazione (cfr. concl. degli stessi),la Corte territoriale non poteva applicare interamente il disposto dell’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c.; e doveva liquidare esclusivamente le spese relative alla questione dell’avvenuta estinzione (Cass. 15313/2006; 13736/2005;

10173/1993).

Ed allora ha errato per aver provveduto anche sulle spese del pregresso giudizio di legittimita’ definito dalla decisione 10554/2002 (peraltro ponendole a carico della parte vittoriosa), dopo averne dichiarato l’estinzione; e quindi per non aver liquidato quelle del giudizio tardivamente riassunto con riferimento esclusivo alla questione suddetta che ne limitava altresi’ il valore. Assorbiti pertanto i primi due motivi del ricorso,la decisione di appello va conclusivamente cassata in relazione alle statuizioni sulle spese processuali; e non essendo necessari ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dichiarando irripetibili quelle relative all’intero giudizio pregresso ed, attesa la ricorrenza di giusti motivi, interamente compensate tra le parti le spese sia del giudizio che ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c., sia di questo giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Accoglie il terzo motivo del ricorso ed assorbiti i primi due, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di estinzione, nonche’ di quelle di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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