Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7943 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15642/2016 R.G. proposto da:

Z.R., Cospalat FVG, rappresentati e difesi dall’Avv. Cesare

Tapparo, per procura a margine del ricorso, domiciliati presso la

cancelleria della Corte;

– ricorrenti –

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’Avv.

Daniela Iuri per procura a margine del controricorso, elettivamente

domiciliata in Roma presso l’Ufficio regionale alla piazza Colonna

n. 355;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 655,

depositata il 10 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 26 novembre 2019.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

La controversia riguarda l’ordinanza-ingiunzione n. 42338, recante sanzione amministrativa di Euro 32.642,56, emessa nel giugno 2012 dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti di Z.R., trasgressore principale, e Cospalat FVG, obbligato solidale, il primo legale rappresentante di Cospalat FVG, quest’ultimo consorzio di produttori lattiero-caseari, per irregolare tenuta della contabilità delle quote-latte nel periodo 2010/2011.

Essendo stata respinta l’opposizione in entrambi i gradi di merito, gli ingiunti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, L.R. FVG n. 1 del 1984, artt. 4, 5, 7, omessa motivazione, per non aver il giudice d’appello riconosciuto la tardività della contestazione, nè censurato la brevità del termine a difesa.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 32, 33 Tratt. CE, reg. (CE) 1788/2003, reg. (CE) 595/2004, omessa motivazione, omesso esame, per non aver il giudice d’appello rilevato che il prelievo supplementare su base mensile è illegittimo poichè slegato da un accertato superamento della quota globale di produzione.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112,624 c.p.c., per non aver il giudice d’appello annullato l’ordinanza-ingiunzione malgrado essa fosse stata emessa in costanza di una sospensiva giurisdizionale che inibiva a Cospalat FVG di eseguire le trattenute del superprelievo in danno dei consorziati eccedentari.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 3 Cost., L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 16, D.L. n. 22 del 2005, per non aver il giudice d’appello considerato oblabile l’illecito col pagamento del doppio del minimo edittale.

Nel definire un ricorso analogo, tra le stesse parti, Cass. 24 ottobre 2018, n. 26979, ha respinto i primi tre motivi e accolto il quarto. Per una verosimile distorsione da serialità, l’odierno ricorso non asseconda la specificità del caso, che non riguarda l’omesso versamento del prelievo supplementare (come in Cass. n. 26979 cit.), ma l’omessa tenuta di regolare contabilità (sul tenore di materia grassa di periodo); avendo viceversa il giudice d’appello espresso rationes coerenti alla fattispecie, le censure si rivelano non pertinenti, quindi inammissibili, eccettuato il quarto motivo.

Il primo motivo è inammissibile: riguardo la tempestività della contestazione dell’illecito, il giudice d’appello non ha fatto questione del periodo di accertamento, ma ha solo constatato che il verbale sulla contabilità risale al 31 gennaio 2012 e che la contestazione è stata notificata il 3 aprile 2012, quindi nell’immediata osservanza del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, L.R. FVG n. 1 del 1984, art. 5.

Lamentando la posticipazione del dies a quo del termine in rapporto alla protrazione dei tempi di accertamento, il motivo in scrutinio si riferisce evidentemente a una fattispecie diversa da quella di lite, e non coglie la ratio della decisione d’appello.

Sulla brevità del termine a difesa, fissato nel verbale di contestazione in sessanta giorni, a norma della L.R. FVG n. 1 del 1984, art. 8, esattamente il giudice d’appello ha osservato trattarsi di un termine persino più ampio di quello dato dalla legge statale (trenta giorni L. n. 689 del 1981, ex art. 18).

Il secondo motivo è inammissibile: il giudice d’appello ha notato che la questione sollevata dagli ingiunti in ordine all’illegittimità del superprelievo mensile non è pertinente alla fattispecie, giacchè questa non riguarda un’eccedenza di produzione, ma un’irregolarità contabile.

Tornando ad insistere sull’illegittimità del superprelievo, il motivo palesa di riferirsi a una fattispecie diversa da quella di lite, e non coglie la ratio della decisione d’appello.

Il terzo motivo è inammissibile: il giudice d’appello ha rappresentato che la sospensiva giurisdizionale delle trattenute del prelievo supplementare non avrebbe esentato l’acquirente dall’obbligo di tenere una regolare contabilità.

Anche qui, gli ingiunti reiterano gli argomenti originari dell’opposizione, e così ignorano la ratio decidendi della sentenza d’appello.

Il quarto motivo è fondato: pacifico che agli ingiunti sia stata prospettata l’oblazione nella misura di un terzo della sanzione irrogabile, si osserva che la L. n. 689 del 1981, art. 16, come pure la L.R. FVG n. 1 del 1984, art. 7, consente di estinguere l’illecito anche col pagamento del doppio del minimo edittale, se più favorevole, qui dunque col pagamento della somma di Euro 2.000,00, preso a riferimento il minimo edittale di Euro 1.000,00 (D.L. n. 49 del 2003, art. 8, comma 3, conv. L. n. 119 del 2003).

Sulla base di un parere ministeriale, la Regione ha coltivato la tesi, fatta propria anche dal giudice d’appello, per cui il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione de qua, in ragione della sua natura proporzionale, cosicchè residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria.

Tuttavia, la sanzione di che trattasi non è una sanzione proporzionale, in quanto essa ha il limite massimo di Euro 100.000,00 (D.L. n. 49 del 2003, art. 8, comma 3), mentre “le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo” (L. n. 689 del 1981, art. 10).

Comunque, la L. n. 689 del 1981, art. 16, esclude l’operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 52, qualora non sia per essa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato, come detto, in Euro 1.000,00; nè può un parere ministeriale “modificare, limitare e, ancor di più, abrogare una norma di legge” (Cass. n. 26979 cit.).

Sebbene riferito, ancora una volta, ad una fattispecie diversa da quella di lite, cioè all’omesso versamento del prelievo supplementare (D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5), anzichè all’omessa tenuta di regolare contabilità (D.L. n. 49 del 2003, art. 8, comma 3), il motivo di ricorso può essere esaminato ed accolto, perchè è identica la disciplina delle fattispecie sovrapposte (minimo edittale di Euro 1.000,00, massimo edittale di Euro 100.000,00), com’è identica la questione giuridica sottesa ad entrambe (se l’ipotizzata proporzionalità della sanzione impedisca l’oblazione nella misura del doppio del minimo).

– Questo il principio di diritto: “in tema di c.d. quote-latte, l’acquirente che non abbia rispettato gli obblighi di contabilità di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 8, comma 3, conv. L. n. 119 del 2003, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di Euro 1.000,00”.

In definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, che si atterrà al principio di diritto ora enunciato, e infine regolerà le spese processuali, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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