Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7942 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1012-2013 proposto da:

G.U.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA

CRISCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GILBERTO PAGANI;

– ricorrente –

contro

RITIM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.FERRARI 11,

presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO MENDOLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2957/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Pagani e Petracca, per delega dell’Avvocato

Mendolia, che hanno concluso per la cessazione della materia del

contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.U.V., coadiutore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per l’amministrazione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ex artt. 110 e ss.), in relazione ai beni facenti parte del patrimonio immobiliare della Gra Immobiliare s.a.s. di M.G. & c. e di S.D., ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2957/2012 del 10 settembre 2012, che, accogliendo in parte l’impugnazione proposta dalla R.I.T.I.M. s.p.a., aveva dichiarato l’inefficacia per simulazione del contratto di compravendita concluso tra la Gra Immobiliare s.a.s. e S.D. il 17 novembre 2004. La R.I.T.I.M. s.p.a. era promissaria acquirente degli immobili siti in via Morandi di Segrate in forza di contratto preliminare del (OMISSIS), poi rivenduti dalla Gra Immobiliare a S.D. nel novembre. La Corte d’Appello ha ritenuto sufficienti le prove presuntive della simulazione tra la Gra Immobiliare s.a.s. di M.G. & c. e S.D. dedotte dalla R.I.T.I.M., ovvero: l’essere la S. ed il M. madre e figlio; la limitata utilità del bene (terreno posto fra fabbricati industriali) per la S., che svolge attività di casalinga; l’avveramento della condizione inserita nel preliminare di vendita del (OMISSIS), relativo allo stesso immobile; la vicinanza delle date dei due contratti, essendosi la Gra Immobiliare s.a.s. rifiutata di “concludere il preliminare” (è scritto in sentenza, ma sembra da intendersi: “il definitivo”) il (OMISSIS), sicchè la vendita alla S. del (OMISSIS) appare proprio strumento volto ad eludere gli obblighi derivanti dal preliminare stipulato con la R.I.T.I.M. s.p.a.

Si difende con controricorso la R.I.T.I.M. s.p.a.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in data 2 febbraio 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 2727 e 2729 c.c. per l’erroneità o comunque l’irrilevanza degli elementi di fatto posti dalla Corte d’Appello di Milano a base del ragionamento presuntivo da cui si è ricavata la prova dell’accordo simulatorio. Si censura, in particolare, la non rispondenza al vero dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le parti del contratto di vendita del (OMISSIS) sono parenti stretti (madre-figlio), essendo contraenti, piuttosto, la Gra Immobiliare s.a.s. e S.D., quest’ultima madre di M.G., rappresentante legale della società venditrice. Non significativi sarebbero, invece, per il ricorrente gli ulteriori indizi della coincidenza dell’oggetto del contratto asseritamente simulato con quello del contratto preliminare stipulato con la R.I.T.I.M. s.p.a. in data (OMISSIS), e della vicinanza delle date dei due contratti, ovvero anche della data in cui Gra Immobiliare s.a.s. si era rifiutata di concludere il definitivo. Piuttosto, la Corte d’Appello non avrebbe considerato, come invece doveva, l’avvenuto pagamento del prezzo di Euro 34.000,00 da Domenica Scuteri alla Gra Immobiliare s.a.s., nonchè la congruità dello stesso.

Il secondo motivo di ricorso censura, come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione le medesime circostanze indicate nel primo motivo con riguardo alla prova per presunzioni.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha tuttavia dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in forza del giudicato conseguente alla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 107/2014 del 14 gennaio 2014, la quale ha dichiarato risolto il contratto preliminare del (OMISSIS), concluso tra la R.I.T.I.M. s.p.a. e la Gra Immobiliare. La domanda di simulazione oggetto del presente giudizio aveva fondamento proprio nell’interesse dedotto dalla R.I.T.I.M. s.p.a., in quanto promissaria acquirente del bene in forza di quel preliminare dichiarato risolto, bene poi alienato dalla promittente venditrice Gra Immobiliare s.a.s. a S.D..

Anche il difensore della controricorrente, all’udienza di discussione del 9 febbraio 2017, ha aderito alla deduzione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Alla luce di tali concordi deduzioni, va rilevata la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. Sez. U, 29/11/2006, n. 25278).

Stante la concorde richiesta delle parti, vanno altresì compensate tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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