Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7942 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 21/03/2019), n.7942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16814/2011 R.G. proposto da:

USI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Giuseppe Zizzo, Margherita Bariè e Claudio Lucisano, con domicilio

eletto presso quest’ultimo in Roma via Crescenzio n. 91, giusta

procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

JACUZZI BRANDS CORP, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe

Zizzo, Margherita Bariè e Claudio Lucisano, con domicilio eletto

presso quest’ultimo in Roma via Crescenzio n. 91, giusta procura

speciale notarile;

– controricorrente al ricorso incidentale e ricorrente incidentale

condizionato –

e

JACUZZI EUROPE Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe

Zizzo e Claudio Lucisano, con domicilio eletto presso quest’ultimo

in Roma via Crescenzio n. 91, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale e ricorrente incidentale

condizionato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 288/9/10, depositata il 22 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2018

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Visonà Stefano, che ha concluso per l’estinzione per

cessata materia del contendere.

Udito gli Avv.ti l’Avv. Claudio Lucisano e Zizzo Giuseppe per la Usi

Overseas Holdings Limited, nonchè per Jacuzzi Brands Corp e Jacuzzi

Europe Spa, che hanno concluso per l’estinzione del giudizio per

cessazione della materia del contendere e spese compensate.

Udito l’Avv. Pasquale Pucciariello per l’Agenzia delle entrate che ha

concluso per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia

del contendere e spese compensate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Jacuzzi Europe Spa (di seguito JESPA) nel periodo dal 1996 al 2004 distribuiva in regime di esenzione da ritenuta in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 bis, comma 3, i propri dividendi a Usi Overseas Holdings Limited (di seguito USIOH), residente in Gran Bretagna e diretta controllante totalitaria.

La USIOH, in forza della convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Gran Bretagna, art. 10, chiedeva, con riguardo ai diversi anni d’imposta, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate il rimborso della metà del credito d’imposta relativo ai dividendi così percepiti.

Il COP, dopo aver rimborsato le somme richieste per il 1996-1997, nonchè, nel 2004 e nel 2006, quelli, rispettivamente, per il 1999 e per il 2000-2001, avviava, nel giugno 2007, attività istruttoria inviando questionario ad entrambe le società.

In data 3 giugno 2008, emetteva nei confronti delle società, nonchè della Jacuzzi Brands Corp., società capo gruppo, controllante della USIOH, atto con il quale rigettava le istanze di rimborso per le ulteriori annualità, disponeva l’applicazione e il versamento della ritenuta del 27% sull’importo dei dividendi a decorrere dall’anno 2000, nonchè la restituzione delle somme già versate per Euro 7.898.302,96, oltre interessi e sanzioni.

Il giudice di primo grado rigettava l’impugnazione.

La CTR dell’Abruzzo confermava la sentenza quanto alla USIOH, mentre riteneva non fondata la pretesa nei confronti della JESPA e della società capo gruppo.

USIOH ricorre per cassazione con ventiquattro motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, con quattro motivi, in relazione alle posizioni di JESPA e Jacuzzi Brands Corp, che, a loro volta, resistono con controricorso e con ricorso incidentale condizionato, rispettivamente con nove e tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con nota del 2 novembre 2018 Usi Overseas Holdings Limited, Jacuzzi Brands Corp e Jacuzzi Europe Spa hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’intervenuta definizione dell’intera controversia in esito ad accordo con il quale l’Amministrazione finanziaria riconosceva l’applicazione della Convenzione Italia-Usa, con rideterminazione delle sanzioni, e le contribuente la debenza delle somme richieste dal COP, cui è seguito, da un lato, un provvedimento di sgravio parziale e, dall’altro, il pagamento del residuo importo a mezzo della procedura di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, effettuato con versamenti rateali tutti regolarmente eseguiti e quietanzati.

L’Amministrazione finanziaria ha, in pari data, confermato l’integrale definizione della controversia in relazione all’accordo intervenuto ed ha concordato per l’estinzione del giudizio a spese compensate.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.


P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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