Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7941 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
PALERMO;
– ricorrenti –
contro
D.M.G., M.V.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE PER I MINORENNI di PALERMO,
depositata l’08/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/02/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: propone la
fissazione del ricorso in Camera di consiglio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Palermo, con ordinanza depositata l’8 maggio 2009, ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza nei confronti del giudice tutelare di quella citta’, in relazione al provvedimento, emesso in data 7 febbraio 2009 dal giudice tutelare, di nomina del tutore al minore M.L., nella persona di C.A., che con la medesima ordinanza veniva sospeso da detto ufficio;
che nell’ordinanza si espone che in relazione al minore risultava aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita’, per cui la nomina del tutore doveva ritenersi di competenza del tribunale per i minorenni e non del giudice tutelare e che, inoltre, non ne sussistevano le condizioni, non essendo stati i genitori del minore dichiarati decaduti dalla potesta’ genitoriale;
considerato che dall’esame degli atti detto procedimento risultava effettivamente gia’ pendente al momento del provvedimento del giudice tutelare e che il minore, al momento, era collocato presso una comunita’, ma era stato disposto un progetto per il rientro nella famiglia naturale;
che a norma della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 3 avvenuta l’apertura del procedimento relativo all’accertamento dello stato di adottabilita’, al tribunale per i minorenni e’ attribuito il potere di disporre “ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore”, compresa la sospensione della potesta’ dei genitori sul minore, la sospensione delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio, mentre allo stesso tribunale, dopo la dichiarazione dello stato di adottabilita’, l’art. 19 attribuisce il potere di nominare il tutore;
che pertanto, avvenuta – come nel caso di specie – l’apertura del procedimento relativo all’accertamento dello stato di adottabilita’, deve ritenersi che la competenza ad adottare, ove ne ricorrano le condizioni, il provvedimento di nomina, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, del tutore al minore e’ di competenza del tribunale per i minorenni;
che il provvedimento del giudice tutelare va quindi cassato e va dichiarata la competenza del tribunale per i minorenni;
che nulla va disposto in tema di spese.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Pronunciando sull’istanza dichiara la competenza del tribunale per i minorenni e cassa il provvedimento del giudice tutelare.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010