Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7941 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 22/03/2021), n.7941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3183-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SA.F.IM. ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

DOMENICO D’ARRIGO giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso;

– controricorrente –

riunito al ricorso n. 3711-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

DOMENICO D’ARRIGO giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/66/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10.6.2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone distinti ricorsi, affidati, a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 59/6/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, in accoglimento del ricorso proposto dalla società SA.F.IM. S.p.A. e da S.L. avverso avviso di rettifica e liquidazione emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 51 relativo ad atto di conferimento di immobile ed aumento di capitale societario, con cui si riqualificava l’atto di conferimento di immobile come trasferimento diretto dell’immobile dal proprietario alla società, conseguentemente liquidando una maggiore imposta di registro oltre sanzioni ed accessori;

i contribuenti resistono con controricorso ed hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va preliminarmente disposta la riunione dei due procedimenti in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

2. a seguito dei ricorsi, l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanze di estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Brescia dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che il contribuente S. aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7 convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6, e che tale definizione si estende alla società SAFIM condebitore solidale, ai sensi del citato art. 6, comma 14;

3. alla declaratoria di estinzione dei giudizi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinti i riuniti giudizi per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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