Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7941 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 20/04/2020), n.7941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17830/2014 proposto da:

T.C., in proprio ed in qualità di esercente potestà

genitoriale su G.M.C., G.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, Viale Delle Belle Arti 7, presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Ambrosio, rappresentati e difesi

dall’avvocato Vittorio De Franco;

– ricorrente –

contro

B.C., B.T., B.V., elettivamente

domiciliati in Roma Piazza Verbano 16, presso lo studio

dell’avvocato Conte Giovanni che li rappresenta e difende;

– controricorrenti incidentali –

Ge.An., C.M.R., B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 676/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/09/2008 nonchè avverso la sentenza n. 611/2013

della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

20/09/2019 da Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del primo motivo del ricorso, assorbito per l’effetto il

secondo motivo di doglianza;

udito l’Avvocato Vittorio De Franco, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Giovanni Conte, difensore dei resistenti, che si è

riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20.2.96 il sig. G.A. conveniva dinanzi al tribunale di Catanzaro il sig. B.V., per sentir pronunciare la risoluzione del contratto preliminare del 3.3.1988 con cui il convenuto gli aveva promesso in vendita un immobile in Catanzaro e per sentir condannare il medesimo B. a restituirgli il prezzo versato ed a risarcirgli il danno da inadempimento contrattuale.

Il sig. B. si costituiva resistendo alla domanda e, in via subordinata, svolgeva domanda riconvenzionale di condanna del sig. G. (il quale, in forza del contratto preliminare, era nella detenzione dell’immobile) a versargli un indennizzo per l’occupazione dell’immobile stesso dal marzo 1988 all’effettivo rilascio.

Con sentenza n. 676/08 del 21.2.2002 il tribunale di Catanzaro dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell’immobile promesso in vendita ( B.L., B.T., B.C., Ge.An. e C.R.M.) – dichiarava, per quanto qui ancora interessa, la nullità del contratto preliminare, condannava il B. a restituire al G. le somme da quest’ultimo versate a titolo di prezzo, rigettava la domanda del G. di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e rigettava la domanda riconvenzionale del B. di indennizzo per il godimento dell’immobile da parte del G. dal marzo 1988 al rilascio.

Con sentenza non definitiva n. 611/13 del 30.9.2008 la corte di appello di Catanzaro, adita con l’appello principale del G. e con l’appello incidentale del B., riformava la sentenza di primo grado e, sempre per quanto qui ancora interessa, accoglieva tanto le domande (risolutoria, restitutoria e risarcitoria) del G. quanto la domanda riconvenzionale del B. di indennizzo per l’occupazione dell’immobile (che qualificava come domanda risarcitoria), disponendo proseguirsi la causa per la quantificazione del “risarcimento del danno da godimento dell’immobile” e, con separata ordinanza, rinviando, per il prosieguo, all’udienza del 25.11.2008.

Nella suddetta udienza il procuratore di G.A. dava atto dell’intervenuto decesso del medesimo e, a seguito della conseguente interruzione del processo, tanto gli eredi G. – T.C. e G.F. – quanto B.V. procedevano alla relativa riassunzione, al cui esito, con sentenza definitiva dell’8.5.13, la corte catanzarese condannava gli eredi G. a pagare al B. la sorte capitale di Euro 79.029,95, oltre interessi, per l’occupazione dell’immobile.

T.C. e G.F. hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, tanto per la cassazione della sentenza non definitiva del 2008 (in relazione alla quale essi avevano avanzato tempestiva riserva di impugnazione nel ricorso per riassunzione conseguito al decesso di G.A.) quanto per la cassazione della sentenza definitiva del 2013.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti hanno censurato l’impugnata sentenza non definitiva per essersi pronunciata nel merito – accogliendola – sulla domanda di indennizzo per l’occupazione dell’immobile spiegata da B.V. in via riconvenzionale, invece di dichiararne la inammissibilità ex art. 167 c.p.c., comma 2, in ragione del tardivo deposito della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado con cui tale domanda era stata avanzata.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti hanno denunciato l’insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione di entrambe le sentenze impugnate, in relazione alla statuizione concernente l’indennizzo riconosciuto al sig. B. per l’occupazione del suo immobile da parte del sig. G.. In particolare i ricorrenti censurano la determinazione del periodo di occupazione sulla cui base la corte di appello ha quantificato detto indennizzo, sia per quanto riguarda la data di inizio dell’occupazione che per quanto riguarda la data della relativa fine.

B.V., B.T. e B.C. hanno depositato controricorso (non contenente – ancorchè l’atto risulti intitolato “controricorso e ricorso incidentale”, alcuna richiesta di cassazione delle sentenze impugnate dai ricorrenti), mentre Ge.An., B.L. e C.R.M. non hanno spiegato attività difensive in questa sede.

La causa è stata chiamata una prima volta all’adunanza del 4.7.17, nella quale il Collegio, ai fini della pronuncia sul primo motivo di ricorso, ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio dalla corte di appello di Catanzaro, rinviando a nuovo ruolo.

Alla successiva adunanza del 19.10.18 il Collegio ha disposto il rinvio alla pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilattica della questione di diritto implicata nel primo motivo di ricorso.

La causa è stata quindi fissata all’udienza pubblica del 23 maggio 2019, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e successivamente rinviata di ufficio all’udienza pubblica del 20 settembre 2019, per la quale il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta e nella quale le parti l’hanno discussa ed il medesimo Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti delle controricorrenti B.T. e C., da queste ultime sollevata in ragione della loro carenza di legittimazione passiva in ordine alla statuizione attinta dall’impugnazione.

Le signore B.T. e C., infatti, erano parti del giudizio di secondo grado e quindi, ancorchè il ricorso per cassazione censuri statuizioni che non le coinvolgono (ossia, nella sentenza non definitiva, la condanna generica di G.A. al pagamento di una somma in favore di B.V. e, nella sentenza definitiva, la liquidazione di detta somma), la notifica dell’impugnazione nei loro confronti vale quale litis denuntiatio ex 332 c.p.c.. Questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare che in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza (Cass. 2208/12, Cass. 5508/16).

Parimenti va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’acquiescenza che G.F. e T.C. avrebbero prestato alla statuizione con cui sono stati condannati a pagare a B.V. la somma di Euro 79.029,95, oltre interessi, quale indennizzo per l’occupazione dell’immobile di quest’ultimo da parte del loro dante causa G.A.. Tale eccezione si fonda sul rilievo che gli odierni ricorrenti hanno notificato al B. atto di precetto per una somma determinata detraendo dall’importo riconosciuto a loro favore nella sentenza non definitiva n. 676/08 l’importo riconosciuto a favore del B. nella sentenza definitiva n. 611/13. Secondo i controricorrenti, i sigg. G. e T., conteggiando, ai fini della determinazione del loro avere, il credito riconosciuto al B. nella sentenza definitiva n. 611/13, avrebbero prestato acquiescenza a tale sentenza ed anche al capo di condanna generica contenuto a favore del medesimo B. nella sentenza non definitiva n. 676/08 (la cui impugnazione per cassazione, peraltro – si legge a pag. 5, ultimo capoverso, del controricorso – sarebbe stata proposta “senza formulare la benchè minima censura che possa sul punto supportare tale gravame”).

L’assunto secondo cui l’impugnazione per cassazione della sentenza non definitiva n. 676/08 non sarebbe supportata da specifiche censure è infondato; il primo motivo di ricorso, infatti, censura detta sentenza per aver accolto – con statuizione di condanna generica – la domanda di indennizzo del B. che, secondo i ricorrenti, la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile. Quanto alla circostanza che gli eredi G. hanno tenuto conto, ai fini della determinazione delle somme da loro precettate, del credito riconosciuto alla controparte nella sentenza definitiva n. 611/13, essa non implica acquiescenza a tale sentenza; la sentenza n. 611/13 era provvisoriamente esecutiva e, pertanto, del credito dalla stessa recata in favore del B. era corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti dare/avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non foss’altro che per prevenire l’eccezione di compensazione che la parte precettata avrebbe inevitabilmente sollevato; ma ciò non implica rinuncia all’impugnazione di tale sentenza (si veda, in termini, la pronuncia di questa Corte n. 19747/11, nella quale, in situazione speculare a quella qui in esame, si è affermato che il comportamento della parte soccombente che, all’atto della notifica della sentenza di primo grado dichiarata provvisoriamente esecutiva e del pedissequo precetto intimato per il pagamento delle somme dovute a termini della sentenza medesima, abbia invitato la controparte ad operare la compensazione del credito fatto valere mediante il citato atto di precetto con la maggiore somma della quale essa sia creditrice ed a restituire la differenza, non può assumere l’univoco significato di una libera, totale e incondizionata accettazione del decisum e quindi di una acquiescenza preclusiva, ex art. 329 c.p.c., del diritto di impugnazione, trattandosi di comportamento ispirato alla finalità di evitare l’esecuzione intimata con l’atto di precetto).

Quanto poi alla doglianza con cui nel controricorso si deduce la “illegittima riassunzione della causa da parte degli eredi G. per tardiva comunicazione dell’avvenuto decesso dell’appellante G.” (pag. 8 del controricorso) e si lamenta che il procuratore di G.A. abbia dichiarato in giudizio la morte del proprio assistito oltre tre anni dopo l’evento, è sufficiente osservare, per un verso, che il codice di rito non prevede alcun termine entro il quale il decesso della parte costituita debba essere dichiarato in giudizio dal suo procuratore; per altro verso, che qualunque considerazione dei controricorrenti in ordine alla ipotetica illegittimità della riassunzione della causa da parte degli eredi G. è del tutto sterile, non avendo essi proposto impugnazione incidentale contro la sentenza pronunciata nel processo riassunto dopo l’interruzione conseguita alla dichiarazione di morte di G.A. (la sentenza non definitiva n. 676/08).

Venendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo si lamenta, come accennato in narrativa, che la corte di appello si sia pronunciata nel merito della domanda riconvenzionale di B.V., accogliendola, invece che dichiararla inammissibile ex art. 167 c.p.c., comma 2, in ragione del tardivo deposito della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado in cui detta domanda era stata avanzata.

I ricorrenti infatti – premesso che la inammissibilità, per tardività, della domanda riconvenzionale spiegata da B.V. doveva essere rilevata di ufficio (e, comunque, era stata eccepita da G.A. nell’udienza del giudizio di primo grado del 20 febbraio 1998) lamentano che tale rilievo di inammissibilità è stato erroneamente omesso tanto dal tribunale (che ha rigettato la domanda nel merito) quanto dalla corte di appello (che, riformando la sentenza del tribunale, tale domanda ha accolto).

Al riguardo va premesso che, dal diretto esame del fascicolo del giudizio di merito (al quale il Collegio ha provveduto previa acquisizione del medesimo, disposta nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 con ordinanza interlocutoria n. 24332/17) emerge che la comparsa di costituzione del B. nel giudizio di primo grado è stata effettivamente depositata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 166 c.p.c..

Secondo i contro ricorrenti, il tribunale, pronunciandosi sul merito della domanda riconvenzionale del B. (sia pure per rigettarla), avrebbe implicitamente ritenuto la stessa ammissibile, escludendone la tardività, e su tale implicita statuizione di ammissibilità si sarebbe formato il giudicato interno, non avendo essa formato oggetto di specifica impugnazione da parte di G.A. (il cui appello attingeva i capi di sentenza che avevano rigettato le sue domande risolutoria e risarcitoria). Sotto altro aspetto i contro ricorrenti sottolineano che l’eccezione di tardività della riconvenzionale del B. non era stata nemmeno riproposta da G.A., nel suo atto di appello, ma era stata riproposta soltanto dai suoi eredi, nel loro atto di riassunzione del giudizio di appello.

Il Collegio non condivide questa prospettazione. Nella sentenza di primo grado la questione della tardività della domanda riconvenzionale di B.V. non risulta esaminata, avendo il tribunale rigettato tale domanda per carenza di prova, senza dedicare alcun cenno alla questione della relativa tempestività.

Dal tenore di tale sentenza emerge, quindi, che la questione della tempestività della domanda riconvenzionale del B. non ha formato oggetto di alcuna pronuncia di accertamento positivo, sia pure indiretta, ma è stata semplicemente trascurata dal tribunale.

Deve quindi escludersi, in conclusione, che la sentenza di primo grado contenga alcuna statuizione di ammissibilità della domanda riconvenzionale del B..

La questione di diritto che questa Corte è chiamata a risolvere consiste quindi nello stabilire se il giudice di appello debba rilevare di ufficio la tardività di una domanda riconvenzionale che il giudice di primo grado abbia rigettato nel merito, senza, tuttavia, pronunciarsi sulla relativa tempestività.

In senso contrario alla possibilità che la tardività della domanda riconvenzionale del convenuto, non rilevata in primo grado, possa, in difetto di specifica impugnazione sul punto da parte dell’attore, essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello sembra muovere l’argomentazione che si legge nella sentenza delle Sezioni Unite n. 11799/17, là dove si afferma che il mancato esame di una eccezione pregiudiziale di rito astrattamente idonea a precludere l’esame di una domanda che, di fatto, sia stata esaminata dal giudice e rigettata nel merito onera la parte che l’aveva proposta, ancorchè vittoriosa nel merito, di proporre appello incidentale, restando quindi preclusa, in mancanza di impugnazione, la possibilità per la parte di riproporre l’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (nonchè – pare doversi desumere dall’argomentazione della sentenza, pur in mancanza di espressa precisazione sul punto – la possibilità per il giudice dell’impugnazione di rilevare la questione di ufficio); si veda pag. 32 della sentenza: “Può accadere che il giudice, nel pronunciare nel merito, rigettando la domanda, ometta di decidere su un’eccezione di rito proposta dal convenuto, nel senso che se ne disinteressi completamente. In tal caso il giudice non solo ha violato l’art. 276 c.p.c., ma il suo disinteresse, a differenza di quello su un’eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell’eccezione ma senza alcuna possibilità di considerarla come effettiva, potendo, come s’è detto, il giudice solo avere scelto la soluzione più liquida. In questo caso, poichè l’eccezione di rito doveva esaminarsi prima del merito e ne condizionava l’esame, il silenzio del giudice si risolve però – ancorchè la sua opinione sull’eccezione di rito non sia stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzione più liquida – in un error in procedendo, cioè nell’inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell’eccezione di rito. La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige allora una reazione con l’appello incidentale e non la riproposizione dell’eccezione di rito, perchè è necessario che essa venga espressa con un’attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di rito”.

Il Collegio dissente dalle conclusioni sopra riportate (le quali, peraltro, sono state di recente recepite da Cass. 30745/19). Va peraltro subito evidenziato che tale dissenso non implica la necessità di investire sui punto le Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, giacchè, per un verso, l’argomentazione sopra riportata non attiene alla ratio decidendi della sentenza n. 11799/17 (in quanto il principio di diritto ivi enunciato riguarda le eccezioni di merito e non quelle di rito) e, per altro verso, come si vedrà infra, l’orientamento del Collegio risulta allineato a principi che le stesse Sezioni Unite hanno espresso in due sentenze del 2019, la n. 7925 e la n. 7940.

Ciò posto, si osserva che l’argomentazione enunciata nel brano sopra trascritto di SSUU n. 11799/17 si articola in due passaggi: il primo è che il criterio della ragione più liquida opera nel rapporto tra questioni merito e non nel rapporto tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito;

il secondo è che l’adozione del criterio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito costituisce un error in procedendo (per violazione dell’art. 276 c.p.c., che prescrive espressamente che le questioni pregiudiziali vengano decise prima di quelle di merito) al quale la parte è tenuta a reagire con l’impugnazione.

Il Collegio condivide il primo dei due suddetti passaggi argomentativi. Infatti – sebbene in alcune pronunce di questa Corte si sia affermato che il principio processuale della ragione più liquida consentirebbe al giudice, in applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., di esaminare una ragione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale (sentenze nn. 12002/14, 11458/18 e 363/19; si veda anche, sia pure in relazione all’ordine di esame dei motivi di ricorso per cassazione, SSSUU n. 9936/14) – deve al contrario ritenersi che il criterio della ragione più liquida operi solo tra questioni di merito.

Il criterio della ragione più liquida risponde infatti, più che a ragioni di economia processuale, all’esigenza di escludere la formazione del giudicato implicito su questioni di merito diverse da quelle che sono state effettivamente esaminate e decise ai fini della definizione della controversia. Tale esigenza rappresenta un corollario della possibilità (prevista dagli art. 187 c.p.c., comma 2 e art. 279 c.p.c., comma 2, n. 2, seconda ipotesi) di definire il giudizio su questioni di merito che presuppongono l’esistenza del diritto controverso (e, quindi, siano concettualmente successive al relativo accertamento) senza, tuttavia, procedere all’accertamento del diritto e, quindi, senza precludere la possibilità che a tale accertamento, positivo o negativo, si proceda in altra sede e per altri fini (il nesso tra il criterio della ragione più liquida e l’esigenza di definire i limiti oggettivi del giudicato risulta esplicitato in SSUU n. 26242/14, là dove, alla fine del paragrafo 5.4.1. si afferma: “Proprio la facoltà del giudicante di definire il processo celermente, sulla base della ragione più liquida…, impedisce di affermare la perfetta sovrapponibilità dell’oggetto del processo all’oggetto del giudicato”).

La suddetta esigenza, come è evidente, non si può porre se non in relazione al rapporto tra questioni di merito ed è proprio questa, ad avviso del Collegio, la ragione per cui il criterio della ragione più liquida non opera nel rapporto tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito, ma trova applicazione solo nel rapporto tra questioni preliminari di merito e altre questioni di merito (si pensi, ad esempio, alla questione della prescrizione o alla questione della decadenza ex art. 1495 c.c., comma 1 o ex art. 1667 c.c., comma 2), o anche tra questioni di merito equiordinate (si pensi al rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova sul quantum debeatur, senza accertamento in ordine all’an debeatur).

Se, tuttavia, deve convenirsi sul principio che il criterio della ragione più liquida non può trovare applicazione nel rapporto tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito, il Collegio non ritiene, per contro, condivisibile il secondo dei menzionati passaggi argomentativi di SSUU n. 11799/17, che si sostanzia nell’assunto secondo cui la parte vittoriosa nel merito sarebbe tenuta a reagire con l’impugnazione incidentale all’inosservanza dell’ordine delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c., insita nella pronuncia di rigetto nel merito di una domanda da dichiarare inammissibile.

Deve infatti ritenersi che il mancato rispetto dell’ordine delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c., non generi alcuna nullità della sentenza. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito nella già citata sentenza n. 26242/14, “non bisogna… sovrapporre la successione cronologica delle attività di cognizione del giudice con il quadro logico della decisione complessivamente adottata in esito ad esse, all’interno delle quali si collocano i passaggi che portano alla decisione finale” (paragrafo 5.2.5); cosicchè “la previsione di un tale ordine (quello indicato dall’art. 276 c.p.c., n.d.r.) non è mai stata ritenuta espressione della imposizione di una sequenza obbligata dalla quale il giudice non possa discostarsi in base alle esigenze volta a volta emergenti”; nella sentenza SSUU n. 26242/14 si conclude dunque, persuasivamente, sulla scorta dell’insegnamento di SSUU n. 2840/07 e di SSUU n. 15122/13, che “la necessità di rispettare l’ordine delle questioni rito/merito ha così, quale unica conseguenza, la inammissibilità di un rigetto della domanda sia per motivi di rito che di merito: dall’avvenuta verifica della insussistenza del requisito processuale discende sempre l’impossibilità di pervenire anche ad una statuizione sul merito” (paragrafo 5.14.5, in fine).

Dalle considerazioni che precedono sulla portata del disposto dell’art. 276 c.p.c., discende che il mancato esame di una questione pregiudiziale di rito astrattamente impediente dell’esame di una domanda che sia stata rigettata nel merito – vuoi che dipenda dall’erronea estensione del criterio della ragione più liquida dall’ambito dei rapporti tra questioni di merito all’ambito dei rapporti tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito, vuoi che dipenda da altre cause (peraltro, nel silenzio della sentenza, in nessun modo riconoscibili) – non determina una nullità della sentenza e, quindi, non costituisce motivo di impugnazione.

Non può dunque condividersi, in definitiva, l’assunto secondo cui la parte vittoriosa nel merito sarebbe tenuta a reagire con l’impugnazione incidentale alla violazione dell’art. 276 c.p.c., insita in una pronuncia che abbia rigettato nel merito una domanda che si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile. Tale assunto, infatti, finisce con l’addossare un improprio onere di gravame ad una parte che non è soccombente nè praticamente (essendo stata rigettata la domanda contro di lei proposta) nè teoricamente; riguardo a quest’ultimo profilo va infatti evidenziato, per un verso, che la questione dell’ammissibilità della domanda rigettata nel merito non ha formato oggetto di alcuna pronuncia e, per altro verso, che, in relazione alla inosservanza dell’ordine delle questioni fissato dall’art. 276 c.p.c., non è configurabile la soccombenza per alcuna delle parti in causa, proprio perchè detta inosservanza, come sopra argomentato, non determina alcuna nullità della sentenza.

Il Collegio ritiene quindi, conclusivamente, di dover dare continuità ai precedenti di questa Corte che hanno affermato che i principi in tema di giudicato implicito trovano applicazione esclusivamente in ordine ai rapporti che vengono ad istituirsi tra le questioni preliminari di merito e le altre questioni di merito (e dunque tra plurime domande od eccezioni di merito), mentre tra le questioni pregiudiziali di rito – sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il giudice non si sia pronunciato – e le questione di merito sussiste una relazione di mera presupposizione logico-giuridica (vedi Cass. n. 25906/17, ma si vedano anche Cass. n. 5375/12, Cass. n. 20978/13 e Cass. n. 20259/13, che sul punto richiama Cass. n. 25500/2011). In tali precedenti si è altresì persuasivamente evidenziato come l’apertura concessa dalla sentenza delle Sezioni Unite nn. 24883 del 2008 alla ravvisabilità del giudicato interno implicito anche in ordine a questioni pregiudiziali di rito sulle quali il Giudice di merito non si sia pronunciato espressamente rimane circoscritta alla sola questione di giurisdizione (sulla quale, in caso di mancata impugnazione dello specifico capo della sentenza di merito da quella dipendente, cade il giudicato, appunto, implicito, anche se trattasi di questione rilevabile ex officio in ogni stato e grado) mentre, alla stregua della precisazione offerta dalla stesse Sezioni unite nella sentenza n. 26019/08, per le questioni pregiudiziali di rito che involgono la sussistenza della potestas judicandi il passaggio in giudicato (con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità di ufficio della questione nel successivo grado giudizio o nel giudizio di legittimità) è previsto solo nel caso in cui vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione, e non anche nel caso in cui essa è stata implicitamente risolta con la decisione sul merito della domanda. Quest’ultimo approdo, come accennato sopra, è stato da ultimo confermato dalle stesse Sezioni Unite sia nella sentenza n. 7925/19, dove – richiamando espressamente Cass. n. 25906/17, pur essa sopra citata – si ribadisce che “il giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito”, sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico giuridica” (pag. 6, ultimo capoverso); sia nella sentenza n. 7940/19, dove si legge, a pag. 11, che “le questioni pregiudiziali di rito che non siano state fatte oggetto di alcuna soluzione nella motivazione della sentenza di primo grado rimarranno rilevabili anche ad opera del giudice di appello, pur in mancanza di un motivo di gravame o della riproposizione di esse”.

Nè al Collegio appare persuasiva, nella sua assolutezza, l’affermazione che si legge nella sentenza di questa Corte n. 20170/18, là dove si stabilisce che “il tribunale decidendo nel merito la domanda riconvenzionale… l’ha per ciò solo implicitamente ritenuta ammissibile”.

Tale affermazione è condivisibile nel contesto in cui essa è stata resa, vale dire con riguardo ad una statuizione del tribunale che, come si rileva dalla narrativa del processo svolta in detta sentenza, decidendo nel merito una domanda riconvenzionale, l’ha accolta. In tale caso, infatti, la devoluzione al giudice di secondo grado, da parte del soccombente, della sola questione di merito implica effettivamente l’acquiescenza del medesimo alla statuizione di ammissibilità della domanda implicita nel relativo accoglimento. Ma la statuizione di ammissibilità della domanda, mentre è necessariamente implicita nella pronuncia di accoglimento, non lo è nella pronuncia di rigetto, la quale, come sopra evidenziato, potrebbe essere stata adottata semplicemente trascurando la questione dell’ammissibilità della domanda stessa, o ritenendo erroneamente che nei rapporti tra questioni di rito e questioni di merito possa trovare applicazione il criterio della ragione più liquida. Conviene allora citare, ancora una volta, SSUU 26242/14, nel cui paragrafo 5.14.4, in fine, si chiarisce che la risoluzione delle questioni di rito “è funzionale a eliminare gli impedimenti che si frappongono all’accertamento della fondatezza della domanda”; non dunque, all’accertamento della infondatezza della domanda.

Quanto alla considerazione, che pure si legge nella sentenza n. 20170/18, che la questione della tempestività della domanda riconvenzionale non rientrerebbe nel novero delle questioni che la sentenza delle Sezioni Unite n. 26019/08 ritiene sottratte alla regola per cui la decisione della causa nel merito fa calare il giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali non attinte da specifica impugnazione, il Collegio rileva che, secondo il fermo insegnamento di questa Corte (tra le tante, Cass. 3806/16, Cass. 24040/19) il regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, è volto, nel suo complesso, a tutelare l’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo.

In questo quadro, il termine di decadenza per la proposizione della domanda riconvenzionale fissato dall’art. 167 c.p.c., non può più considerarsi preordinato esclusivamente alla tutela del diritto di difesa della controparte (come riteneva la giurisprudenza formatasi sul testo dei codice di rito anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990), ma risulta funzionale a garantire anche, e principalmente, l’interesse pubblico alla celerità e concentrazione del procedimento civile; donde lo stabile insegnamento della rilevabilità di ufficio della tardività della domanda riconvenzionale anche in sede di impugnazione (cfr. Cass. 4901/07, Cass. 20859/09). Come puntualmente sottolineato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale (a pag. 4), “in caso di implicita statuizione di ammissibilità della domanda riconvenzionale conseguente alla mera intervenuta decisione nel merito” viene in rilevo “un profilo di carattere ordinamentale afferente l’estensione della potestas attribuita al giudicante, posta a diretto presidio e garanzia dell’attuazione e del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo”.

Deve quindi, in definitiva, enunciarsi il seguente principio di diritto:

Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita di ammissibilità di tale domanda (destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata); ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva – pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito – il potere, e quindi il dovere, di rilevare di ufficio la inammissibilità di detta domanda; e che l’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come error in procedendo.

La corte di appello di Catanzaro – omettendo di rilevare la tardività della domanda riconvenzionale del B. e, conseguentemente, pronunciandosi sul merito della stessa, accogliendola – è dunque incorsa nell’error in procedendo denunciato con il primo motivo di ricorso, che pertanto va accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

Il capo della sentenza non definitiva n. 676/08 relativo alla statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da B.V. contro G.A. per il pagamento di una somma per l’occupazione senza titolo dell’immobile de quo (somma poi liquidata con la sentenza definitiva n. 611/13) va quindi cassato senza rinvio ai sensi del comma 3, dell’art. 382 c.p.c., u.c., avendo ad oggetto una domanda che non poteva essere proposta.

La cassazione senza rinvio della statuizione di condanne generica di G.A. contenuta nella sentenza non definitiva n. 676/08 travolge la sentenza definitiva n. 611/13.

Essendo venuta meno l’unica pronuncia favorevole a B.V. (sulla domanda riconvenzionale da lui proposta), costui risulta interamente soccombente, giacchè, in definitiva, il giudizio si conclude con l’accoglimento delle sole domande (risolutoria e restitutoria) di G.A.. Non sussiste invece soccombenza delle contro ricorrenti B.T. e C., nè degli altri chiamati in causa B.L., Ge.An. e C.R.M.; il primo giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro, ma la loro estraneità alla causa introdotta da G.A. nei confronti di B.V. è già stata riconosciuto dalla corte di appello, con statuizione non impugnata.

Le spese sostenute dagli odierni ricorrente – e dal loro dante causa per l’intero giudizio vanno pertanto poste a carico del solo B.V. e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio la sentenza non definitiva n. 676/08, limitatamente al capo relativo alla statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da B.V. contro G.A., con conseguente caducazione della sentenza definitiva n. 611/13.

Condanna B.V. a rifondere ai ricorrenti le spese sostenute da loro e dal loro dante causa per l’intero giudizio, liquidandole, per il primo grado, in Euro 8.000, più Euro 350 per esborsi e accessori di legge; per il secondo grado, in Euro 9.000, più Euro 350 per esborsi e accessori di legge; per il giudizio di cassazione in Euro Euro 8.000, più Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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