Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7940 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
– ricorrente –
contro
M.M.M.A.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato il
11/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/02/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: propone che
il ricorso sia fissato per l’esame in Camera di consiglio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il P.G. presso la Corte d’appello di Genova ha impugnato il decreto della Corte d’appello di quella citta’, depositato l’11 ottobre 2008, con il quale, in riforma del provvedimento del tribunale di Savona in data 10 aprile 2008, la Corte ha dichiarato che M.M.M.A., nata a (OMISSIS), ha acquistato la cittadinanza italiana dalla madre M.M.A.;
che tale decreto afferma che la madre di M.M.M. A. non aveva mai perso la cittadinanza italiana e che tale cittadinanza si comunicava alla figlia in forza della sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 1, comma 1. n. 1 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano anche il figlio di madre cittadina italiana, da applicarsi anche ai soggetti nati prima dell’entrata in vigore della Costituzione;
che a seguito di relazione depositata il 23 novembre 2009 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il ricorso e’ stato fissato per l’esame in Camera di consiglio, apparendo sfornito di quesito idoneo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. e, comunque, manifestamente infondato alla stregua del principio desumibile dalla sentenza n. 4466 del 2009 delle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale le declaratorie d’illegittimita’ costituzionale contenute nelle sentenze nn. 87 del 1975 e 30 del 1983, in tema di cittadinanza, si applicano anche ai figli nati prima dell’entrata in vigore della Costituzione;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perche’ sfornito d’idoneo quesito; che nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010