Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7940 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 22/03/2021), n.7940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22862-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G. E FLLI SNC, P. SRL, elettivamente

domiciliati in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO

PELLEGRINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 256/2015 della COMM.TRIB.REG.MARCHE,

depositata il 03/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale è stato annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso da essa ricorrente in rettifica del valore dell’avviamento e così del valore complessivo dichiarato di un ramo di azienda oggetto di contratto di vendita tra la snc P.G. & F.lli e la srl P., in data 30 dicembre 2002;

2. le due società resistono con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Agenzia deduce che la CTR avrebbe trascurato di considerare, in primo luogo, che “l’andamento dei ricavi (del ramo d’azienda de quo), come rappresentato nella motivazione dell’atto impositivo, negli anni compresi tra il 1999 e il 2001 è sempre stato crescente”, in secondo luogo, che “nella motivazione dell’atto impositivo era ben chiarito che l’ufficio aveva fatto riferimento alla redditività degli anni successivi alla cessione al solo fine di evidenziare che le aspettative di redditività dell’azienda avevano trovato conferma nei risultati positivi conseguiti dalla società acquirente”, in terzo luogo, che dalla motivazione dell’atto impositivo risultava che era stato valutato il solo ramo d’azienda oggetto di compravendita e non “tutta l’azienda della parte venditrice”;

2. le doglianze vanno disattese. La prima denunciata omissione non sussiste. Si legge nella sentenza impugnata che “nel caso specifico una valutazione prospettica e tendenziale dei risultati economici del ramo di azienda ceduto non è stata fatta dall’ufficio che si è accontentato del criterio di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2”. La seconda denunciata omissione è espressa riguardo non ad “un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (come previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) bensì ad un preteso errore commesso dalla CTR sul significato, solo rafforzativo del riferimento operato dall’ufficio alla redditività del ramo aziendale negli anni successivi alla cessione. Detta denuncia è inoltre del tutto slegata dal passaggio motivazionale al quale vorrebbe essere riferita nel quale si legge che “l’Ufficio, che ha preso in considerazione il risultato economico ottenuto dagli acquirenti negli esercizi 2003 e 2004, successivi alla compravendita, non ha tenuto conto che l’attività d’impresa era stata dai medesimi ulteriormente sviluppata con lavori.. con effetti rilevanti nel conto economico degli esercizi stessi”. La terza lamentata omissione non sussiste. Si legge nella sentenza impugnata che “l’errore logico più significativo nella determinazione dell’avviamento commerciale da parte dell’ufficio sta nel fatto che i dati economici esposti utilizzati dall’ufficio nel calcolo dell’avviamento non sono stati depurati delle componenti straordinarie di reddito sicuramente non riconducibili al ramo d’azienda acquisito”;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alle società Contribuenti le spese di causa, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA