Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7940 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7940 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 15733-2010 proposto da:
PULCRANO FELICE,

CAMPANA CARMINE,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEL PLEBISCITO 107 – STUDIO
SPA ITALIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI, presso lo studio
dell’avvocato VIGNA RENATO MAURIZIO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
CONCETTA GUERRA giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/04/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI TORINO 1,
GEST LINE SPA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

avverso la sentenza n. 38/2009 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 21/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/04/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che
chiede il rinvio per produrre la cartolina di
avvenuta notifica, nel merito chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo, assorbiti gli altri in
subordine inammissibilità del ricorso nei confronti
del Ministero Economia e Finanze.

– intimati –

R.G. 15733/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Regionale di Torino ha confermato la decisione della
Commissione Tributaria Provinciale di Torino con cui era stato dichiarato inammissibile il
ricorso proposto da Felice Pulcrano e Carmine Campana contro distinte cartelle di pagamento
emesse dall’Agenzia delle entrate per il pagamento del differenziale del canone televisivo non
versato, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica per l’anno 2005. Il contribuenti, nel ricorso
congiunto, avevano esposto di aver aderito ad un’iniziativa di protesta promossa da

programmazione televisiva della Rai e di essersi autoridotti di parte del canone annuo dovuto,
nella misura pari alla quota da loro identificata come sovraprezzo ingiustificato.
La CTR rilevava che il ricorso introduttivo era stato proposto da contribuenti diversi,
destinatari di atti distinti, accomunati solo dalla tipologia del tributo, vale a dire il canone Rai
per l’anno 2005. Non sussistevano, dunque, i presupposti del litisconsorzio processuale
necessario ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 546/1992. Neppure sussisteva il
presupposto del litisconsorzio facoltativo, che ricorre quando l’impugnazione proposta da uno
degli obbligati è fondata su elementi positivi comuni a tutti i destinatari. Inoltre era da
escludere la legittimazione a proporre ricorso degli enti esponenziali di una generica indefinita
categoria di contribuenti.
2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione Campana Carmine e
Pulcrano Felice affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
3. Con il primo motivo deducono i ricorrenti violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 14, 26,29 e 62 del decreto legislativo 546/92
e all’articolo 103 cod. proc. civ. dovendosi ritenere ammessa la proposizione di un ricorso
collettivo nel caso di litisconsorzio facoltativo attivo previsto dall’articolo 103, primo comma,
cod. proc. civ., applicabile anche nel processo tributario. Hanno formulato i contribuenti il
seguente quesito di diritto:

“Voglia codesta eccellentissima Suprema Corte di Cassazione

accertare e dichiarare la compatibilità del disposto di cui all’articolo 103, primo comma, del
codice di procedura civile, in materia di litisconsorzio facoltativo originario, con la disciplina del
processo tributario contenuta nel decreto legislativo 546/92, nonché, di conseguenza,
accertare e dichiarare con specifico riferimento a detta giurisdizione tributaria, la legittimazione
di due o più parti-e quindi anche degli odierni ricorrenti -ad agire ed essere convenute nello
stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il
titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente
dalla risoluzione di identiche questioni “.

2. Con il secondo motivo deducono contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. i laddove la CTR ha
dedotto l’inammissibilità del ricorso dal fatto di essere stato proposto da ente esponenziale di
una generica indefinita categoria di contribuenti.
1

un’associazione a difesa dei consumatori contro lo scadimento qualitativo della

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero questo collegio intende
dare continuità al condivisibile principio espresso dalla Corte di legittimità con le sentenze n.
4490 del 22/02/2013, n. 3692 del 16/02/2009 e n. 171 del 10/01/1991 secondo il quale nel
processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in
ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di
procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue
norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo,
conseguendone l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più

questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. Nel caso che occupa entrambi i
ricorrenti hanno proposto ricorsi di identico contenuto avverso distinte cartelle di pagamento,
deducendo entrambi la non debenza di parte del canone televisivo dovuto per l’anno 2005,
nella misura pari alla quota da loro identificata come sovraprezzo ingiustificato, in conseguenza
dello scadimento qualitativo della programmazione televisiva della Rai. Si tratta, dunque, di
identiche questioni dalle quali dipende la decisione della causa.
Alla stessa decisione si perverrebbe, peraltro, pur seguendo il diverso ed isolato arresto di
cui alla decisione della Corte di legittimità n. 10578 del 30/04/2010, nella quale si evidenziava
che nel giudizio tributario/ a natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e
concreto nesso tra l’atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del
ricorrente, così come richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone,
indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche
in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico
fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti / con la conseguente
virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria. Invero nel caso
che occupa la questione comune involge non solo il punto di diritto ( carenza di motivazione
della cartella, illegittimità del sovraprezzo ) ma anche il punto di fatto (sproporzione tra
ammontare del canone e scadente qualità della programmazione ).
4. Il secondo motivo rimane assorbito.
5. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale dì Torino che deciderà nel merito oltre che
sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dei contribuenti, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016.

soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche

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