Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 794 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 794 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 19940-2010 proposto da:
PONTICELLI

MARIA

PAOLA

C.F.

LPRTTR48A02A535Z,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LEPERINO ETTORE,
giusta delega in atti;
– ricorrente-

2013
3142

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C.F.
00543100580, in persona del Presidente del Consiglio
pro tempore, MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’

Data pubblicazione: 16/01/2014

UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. 80185250588, in
persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA
SALUTE C.F. 00811720580, in persona del Ministro pro
tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FEDERICO II NAPOLI
C.F. 00876220633, in persona del Rettore pro tempore,

persona del legale rappresentante pro tempore, tutti
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 3215/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 17/07/2009 r.g.n. 10451/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO C.F. 06909360635, in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ponticelli Maria Paola, premesso di essere iscritta e di avere

nell’anno accademico 1999-2000, convenne in giudizio la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università
degli Studi Federico Il di Napoli e l’Azienda Universitaria Policlinico
per sentirli condannare alla corresponsione dell’adeguata
remunerazione del periodo di frequenza del corso di specializzazione
in medicina con applicazione dell’art. 39 dl.vo n. 468/99, previo
riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato, nonché, in via subordinata, al risarcimento del
danno asseritamente patito per la mancata remunerazione
dell’attività svolta.
Il Giudice adito respinse le domande e la Corte d’Appello di Napoli,
con sentenza del 20.5-17.7.2009, rigettò il gravame della Ponticelli.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, per ciò che ancora qui
rileva, osservò quanto segue:
– l’evoluzione normativa in materia di trattamento retributivo dei
medici specializzandi era chiara nel prevedere l’applicazione della
disciplina prevista dal dl.vo n. 368/99, così come modificato dall’art.
1, comma 300, legge n. 266/05, a decorrere dall’anno accademico
2006-2007, mentre per il periodo precedente doveva continuare a
trovare applicazione la disciplina di cui al dl.vo n. 257/91;

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frequentato il corso di specializzazione in Medicina e Chirurgia

non vi erano elementi per affermare che la previsione del

compenso di cui al suddetto dl.vo n. 257/91 fosse in contrasto con i

il recepimento della direttiva CEE n. 76/82 era già avvenuto con il
dl.vo n. 257/91 e che il carattere formativo del rapporto di lavoro
instaurato tra università e medico specializzando giustifica la
disparità di trattamento economico tra i medici specializzandi e quelli
effettivamente assunti dalla struttura sanitaria; né vi erano motivi per
affermare che la retribuzione riconosciuta alla stregua del dl.vo n.
257/91 non fosse adeguata;

il principio secondo cui le direttive comunitarie in materia non

erano applicabili prima del loro recepimento trovava applicazione
anche con riferimento al disposto dell’art. 46, comma 2, dl.vo n.
368/99;
– né tale disposizione poteva ritenersi incostituzionale, costituendo
il fluire del tempo un elemento diversificatore delle situazioni
considerate;

solo qualora fosse stato dedotta e provata l’inesistenza di una

causa di formazione, si sarebbe potuta porre la questione inerente al
riconoscimento, per il periodo della specializzazione, di un rapporto
di lavoro subordinato, nel mentre il rapporto intercorrente tra gli
specializzandi e le università non è configurabile come rapporto
d’impiego;

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precetti delle direttive CEE e dell’art. 36 della Costituzione, posto che

– le considerazioni anzidette comportavano l’assorbimento della
doglianza relativa al mancato riconoscimento delle pretese

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Ponticelli Maria
Paola ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e
illustrato con memoria.
Le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme
comunitarie e costituzionali, la ricorrente deduce l’immediata
applicabilità della normativa comunitaria in materia (instando, ove
ritenuto il contrario, per la richiesta di interpretazione alla Corte di
Giustizia CE ai sensi dell’art. 234 del Trattato) e la ritardata
applicazione della stessa da parte dello Stato italiano; in ogni caso
doveva riconoscersi l’illegittima omissione dell’obbligo di recepimento
delle direttive comunitarie e, quindi, l’illegittimità dell’art. 46 dl.vo n.
368/99, in forza del quale la nuova disciplina non aveva potuto
trovare applicazione nel caso che ne occupa.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme
comunitarie e costituzionali, la ricorrente eccepisce in via gradata
l’incostituzionalità del dl.vo n. 368/99 in quanto, nel disciplinare il
rapporto dello specializzando, aveva determinato disparità di
trattamento tra soggetti che, in attuazione della medesima
disposizione comunitaria, svolgevano le medesime mansioni.

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risarcitorie.

Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme
comunitarie e nazionali, la ricorrente, premessa l’awenuta
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (in ordine alla

sussistenza del quale aveva vanamente articolato prove) e ribadita
l’immediata applicabilità del dl.vo n. 368/99, rivendica il
riconoscimento di una retribuzione pari a quella prevista per un
dirigente medico di I livello.
Con il quarto motivo, denunciando violazione di plurime norme
comunitarie e nazionali, nonché vizio di motivazione, la ricorrente,
nell’ipotesi di ritenuta non estensibilità della disciplina di cui al dl.vo
n. 368/99, si duole del mancato riconoscimento delle pretese
risarcitorie, ribadendo l’omogeneità del servizio reso rispetto a quello
prestato dal dirigente medico di I livello e il comportamento colpevole
dello Stato italiano, per avere omesso di recepire in maniera
esaustiva e concreta la disciplina comunitaria in materia.

2. I primi due motivi di ricorso, fra loro connessi, possono essere
esaminati congiuntamente.
La giurisprudenza di questa Corte, da cui il Collegio non ravvisa
ragioni per discostarsi, ha chiarito che, prima del loro recepimento
nell’ordinamento interno, avvenuto con la legge n. 428/90 e con il
dl.vo n. 257/91, le direttive CEE 362/75 e CEE 82/76, che
prevedevano l’adeguata remunerazione per la partecipazione alle
scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina che
comportasse lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui

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..

si effettuava la specializzazione, con dedizione a tale formazione
pratica e teorica per l’intera settimana lavorativa e per tutta la durata

non erano applicabili nell’ordinamento interno in considerazione del
loro carattere non dettagliato, che, come precisato anche dalla Corte
di Giustizia CE, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, non
consentiva al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al
versamento della remunerazione adeguata, né l’importo di
quest’ultima (cfr, Cass., nn. 9842/2002; 6427/2008).
Ne discende l’infondatezza dell’assunto della ricorrente circa
l’immediata applicabilità della normativa comunitaria in materia e
l’inaccoglibilità della richiesta di interpretazione della normativa
comunitaria da parte della Corte di Giustizia, trattandosi di questione
che è già stata scrutinata dalla giurisprudenza comunitaria e risolta
nel senso anzidetto (cfr., Corte di giustizia sentenza 25 febbraio
1999 Carbonari, in causa C-131/97; parr. 44 e 45; nello stesso senso
sostanzialmente Corte di giustizia sentenza 3 ottobre 2000 Gozza, in
causa C- 371/97).
Essendo il recepimento delle direttive comunitarie già avvenuto con il
ridetto dl.vo n. 257/91, ne resta escluso l’ulteriore assunto di
avvenuto recepimento soltanto in forza della nuova disciplina di cui
al dl.vo n. 368/99.
Né la postergazione dell’entrata in vigore di tale nuova disciplina
potrebbe far insorgere dubbi di legittimità costituzionale, costituendo

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dell’anno secondo le disposizioni fissate dalle autorità competenti,

il fluire del tempo obiettivo fattore di diversificazione delle situazioni
soggettive contemplate dalla norma (cfr,

ex plurimis,

Corte

273/2011).
I motivi all’esame non possono quindi trovare accoglimento.

3. Quanto al terzo motivo, deve richiamarsi il condiviso
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il
rapporto di lavoro degli specializzandi presso strutture universitarie,
ospedaliere o delle ASL, finalizzato, precipuamente, alla formazione
teorica e pratica, non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato, né tra le ipotesi di parasubordinazione, non essendo
ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli
stessi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando
conseguentemente inapplicabili l’art. 36 della Costituzione ed il
principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr,

ex

plurimis, Cass., n. 27481/2008).
Il profilo di censura relativo alla mancata ammissione delle prove
che, in tesi, avrebbero dovuto dimostrare l’effettiva avvenuta
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è inammissibile
per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato
riportato in ricorso il contenuto dei capitoli di prova non ammessi,
onde a questa Corte resta impedita la valutazione preliminare della
decisività delle circostanze fattuali dedotte a prova.
Anche il motivo all’esame va quindi disatteso.

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Costituzionale, nn. 212/2008; 170/2009; 61/2010; 31/2011;

4. Analogamente è a dirsi per il quarto motivo, dovendo al riguardo
considerarsi che:

257/91 esclude un obbligo risarcitorio, nei confronti dei soggetti
destinatari di tale disciplina, per tardiva attuazione delle direttive
comunitarie;
– non viene indicato il riscontro probatorio dell’assunto relativo
all’omogeneità del servizio reso rispetto a quello prestato dal
dirigente medico di I livello, dovendo ribadirsi il già evidenziato difetto
di autosufficienza del ricorso in relazione alla prove che avrebbero
dovuto dimostrare tale circostanza.
5. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre le spese prenotate
a debito.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013.

– il recepimento della normativa comunitaria attuato con il dl.vo n.

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