Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7939 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso l’avvocato CASTALDI ITALO,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L. (C.F. (OMISSIS)) , elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l’avvocato GIOIOSO

RAFFAELLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

24/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: propone la

fissazione del ricorso per la sua decisione in Camera di consiglio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il tribunale di Roma, con decreto 13 – 31 dicembre 2003 ha rigettato la domanda proposta da A.C. per la riduzione dell’assegno mensile che essa e’ tenuta a versare a P. L. quale contributo al mantenimento del figlio Lu.;

che la Corte d’appello di Roma ha parimenti rigettato il reclamo proposto dall’ A. avverso tale provvedimento;

che il decreto della Corte d’appello e’ stato impugnato da A. C. con ricorso a questa Corte con il quale sono stati formulati tre motivi, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

che il P. si e’ costituito con controricorso eccependo l’improponibilita’, inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza del ricorso;

che il ricorso e’ stato fissato per l’esame in Camera di consiglio, sotto il profilo della sua inammissibilita’, trattandosi di ricorso ex art. 111 Cost., proponibile solo per violazione di legge o carenza assoluta di motivazione;

che entrambe le parti hanno depositato memorie: la ricorrente deducendo di avere inteso allegare, con il ricorso, vizi di carenza assoluta di motivazione; il resistente insistendo per l’inammissibilita’ del ricorso in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell’art. 111 Cost.;

che in effetti con il ricorso vengono formulate unicamente censure relative a vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il decreto emesso su reclamo avverso il provvedimento che abbia deciso, con procedimento camerale, sull’istanza di modifica delle condizioni di divorzio, impugnabile ex art. 111 Cost., sino all’entrata in vigore delle modifiche dell’art. 360 c.p.c. di cui alla L. n. 40 del 2006, non applicabili ratione temporis al caso di specie, era proponibile solo per vizi di violazione di legge, ovvero sotto l’aspetto della carenza assoluta di motivazione;

che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria, il decreto impugnato non risulta affatto privo di motivazione, ovvero motivato in modo meramente apparente o intrinsecamente contraddittorio, cosi’ da doversi ritenere assolutamente carente di motivazione, ma risulta invece congruamente e specificamente motivato con riferimento agli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, con analitico esame degli elementi acquisiti in relazione alla situazione patrimoniale dell’ A.;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro milleduecento/00, di cui Euro duecento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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