Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7939 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.28/03/2017), n. 7939
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14932/2012 proposto da:
F.C., (OMISSIS), C.A.O (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO VALENTINI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SALVATORE DEIANA;
– ricorrenti –
contro
F.M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO DUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
GRIMALDI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
F.A., F.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 757/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 18/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito l’Avvocato LORENZO GIVA, con delega dell’Avvocato SALVATORE
DEIANA difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La vicenda portata all’esame della Corte di Cassazione ha ad oggetto l’apertura di una veduta in un immobile e ha visto il giudizio di merito preceduto da un procedimento di denuncia di nuova opera cui si sono poi affiancati un procedimento ex art. 700 c.p.c., un giudizio penale e un ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c..
2. Il giudizio di merito è stato instaurato dagli odierni ricorrenti nei confronti di F.M.A. (autore materiale della veduta), F.P. e F.A., in quanto comproprietari del fabbricato ove è stata posta in essere la veduta, chiedendo la condanna alla riduzione in pristino nonchè la condanna della sola F.M.A. a risarcire il danno dagli stessi subito.
F.M.A. si è costituita, gli altri due convenuti sono rimasti contumaci.
Il giudizio di primo grado si è concluso con l’accoglimento della domanda di riduzione in pristino e di risarcimento del danno nei confronti dei tre convenuti.
3. Hanno proposto appello principale i due convenuti rimasti contumaci in primo grado ( F.P. e F.A.). F.M.A. ha proposto appello incidentale. La Corte d’appello ha accolto l’appello principale e l’appello incidentale.
4. La sentenza di 2^ grado è stata impugnata di fronte alla Corte di cassazione da F.C. e C.A. con ricorso articolato in tre motivi.
F.M.A. ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” in quanto la Corte d’appello “avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dai resistenti”.
Il motivo va rigettato. La norma invocata concerne infatti le domande ed eccezioni proposte in primo grado e ivi non accolte perchè assorbite, che, se non riproposte, escono dal sindacato del giudice dell’impugnazione, ma è estranea rispetto all’eventuale declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale proposta, come nel caso di specie, da appellanti rimasti contumaci nel giudizio di primo grado.
2. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2909 e 1115 c.c., art. 112 c.p.c. e “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. Con il motivo, sostanzialmente, si denuncia la violazione, da parte della sentenza della Corte d’appello, del giudicato esterno rappresentato dall’ordinanza del giudice dell’esecuzione adito ai sensi dell’art. 612 c.p.c..
Il motivo va rigettato in quanto al provvedimento reso ex art. 612, non può essere riconosciuta efficacia di giudicato (cfr., da ultimo, Cass., 30/03/2016, n. 6148).
3. Con il primo motivo, infine, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 872 e la falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.: la sentenza impugnata ha concluso per la legittimità della veduta in quanto si tratta di uso di parte comune assoggettato alla disciplina dell’art. 1102 c.c., così trascurando che la veduta si affaccia sulla proprietà esclusiva dei ricorrenti.
Il motivo è fondato.
L’affermazione della corte territoriale, nella parte in cui nega che ricorra l’obbligo del rispetto delle distanze allorchè lo spazio su cui si apre una veduta sia comune (nel caso di specie: un sottopassaggio di accesso alle singole proprietà), è errata atteso che – secondo l’insegnamento di questa Corte – la qualità comune del bene su cui ricade la veduta non esclude il rispetto delle distanze (si veda, in particolare, Cass., 21/05/2008, n. 12989).
4. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari che valuterà la sussistenza o meno della violazione delle distanze in relazione alla veduta aperta nella proprietà di F.M.A. alla luce del principio secondo cui il carattere comune del bene sul quale si aprono vedute non costituisce motivo per l’esonero dal rispetto delle distanze legali.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e il terzo, e quindi cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017