Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7939 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 22/03/2021), n.7939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11761-2016 proposto da:

D.C.L., V.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

DAMASCELLI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

V.D., D.C.L., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 637/2016 della COMM.TRIB.REG. PUGLIA,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. V.D. e D.C.L. ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR aveva riformato la decisione di primo grado di accoglimento dell’originaria impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro su atto di compravendita posto in essere da essi ricorrenti;

2. i contributi hanno depositato copia del modello di istanza di definizione delle liti pendenti, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, e, con atto in data 29 settembre 2017, unitamente copia del modello di pagamento in data 21 settembre 2017;

3. nessun diniego della definizione operata risulta essere intervenuto, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, nel termine del 31 luglio 2018, nè alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2018 (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10);

4. ne consegue che il processo deve essere dichiarato estinto (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019);

5. le spese restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA