Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7939 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7939 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 12629-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
1195

REDAELLI

SIDERURGICA ACCIAI

SPECIALI

SPA

IN

LIQUIDAZIONE;
– intimatq

avverso la sentenza n. 32/2010 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 25/02/2010;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/04/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 12629/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società Redaelli Siderurgica Acciai Speciali S.p.A. in data 10 aprile 1990 formulava
istanza di rimborso della tassa annuale di iscrizione nel registro delle imprese corrisposta per
gli anni 1987 e 1988. Avverso il silenzio rifiuto la società proponeva ricorso e la Commissione
Tributaria Provinciale di Milano lo rigettava in quanto la ricorrente aveva impugnato il silenzio
rifiuto nel 2006, oltre il termine di prescrizione di dieci anni dall’istanza di rimborso. Proposto
appello da parte della società, la Commissione Tributaria Regionale di Milano lo accoglieva sul

avrebbe dovuto effettuare autonomamente i rimborsi dell’imposta versata sicché il diritto al
rimborso della società nasceva ex lege e questa era facoltizzata a far valere le sue ragioni nel
termine di prescrizione decennale decorrente dalla entrata in vigore della legge 448/1998.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate
affidata ad un solo motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi

dell’articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 11 della legge 448/98 e
all’art. 2946 cod. civ., in quanto ha errato la CTR nel ritenere che l’articolo 11 della legge
448/1998 avesse stabilito il diritto di ottenere il rimborso delle somme versate anche nel caso
in cui fosse maturato il termine di prescrizione decennale dall’originaria domanda di rimborso
formulata dalla contribuente.
4.

Osserva la corte che il ricorso è infondato. Invero questo collegio intende dare

continuità al condivisibile principio già affermato dalla Corte di legittimità secondo cui ” Alle
disposizioni di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 11, deve riconoscersi l’indubbio valore di aver
stabilito il diritto al rimborso della tassa di concessione governativa sull’iscrizione nel registro
delle imprese a favore di quelle società che ne abbiano chiesto la restituzione nel prescritto
termine di decadenza: sicché la legge in questione ha così stabilito il

dies a quo per la

decorrenza del termine ordinario di prescrizione nel quale le società istanti possano pretendere
il rimborso ove l’amministrazione, pur sollecitata ad agire dalla stessa legge, rimanga
comunque inottemperante alla richiesta presentata dalle predette società. ( Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 16702 del 03/07/2013 ). Il ricorso va, dunque, rigettato. In considerazione del
formarsi della giurisprudenza sul punto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, le
spese processuali si compensano.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016.

rilievo che l’articolo 11 della legge numero 448/1998 aveva previsto che l’autorità governativa

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