Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7938 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26847/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Toscana il 7 febbraio 2019 n. 178/05/2019, notificata il 22

febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 gennaio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 7 febbraio 2019 n. 178/05/2019, notificata il 22 febbraio 2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’I.V.A. relativa all’anno 2012, ha accolto l’appello proposto da A.G. nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siena il 12 luglio 2017 n. 137/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’amministrazione finanziaria non avesse assolto all’onere di provare il fondamento della pretesa impositiva. A.G. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21 e 54, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109, e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente applicato i principi in materia di presunzioni e di riparto dell’onere della prova.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver considerato l’irrilevanza della documentazione prodotta dal contribuente e l’esecuzione in Italia delle transazioni commerciali.

RITENUTO CHE:

1. La stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto dei due motivi.

1.1 Invero, entrambe le censure, oltre a risolversi nella sollecitazione di una rinnovazione del giudizio di fatto, sono carenti di autosufficienza, oltre che per l’omessa allegazione al ricorso, per l’omessa trascrizione nel ricorso dei documenti (almeno nelle parti rilevanti e salienti) dei quali si pretende di contraddire la valenza presuntiva (sul piano della carenza di gravità, precisione e concordanza) in relazione all’effettuazione all’estero (segnatamente, in Slovenia) delle controverse operazioni di acquisto di tartufi. Tanto vale soprattutto con riguardo a taluni documenti che, secondo la ricorrente, avrebbero riportato datazioni incompatibili con le risultanze di altri documenti o, comunque, non sarebbero stati rilevanti per contestare la pretesa impositiva.

Invero, è pacifico che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469).

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla per le spese giudiziali, giacchè la parte vittoriosa è rimasta intimata.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA