Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7937 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.C. (c.f. (OMISSIS)), R.G. (c.f.

(OMISSIS)) nella qualita’ di erede di R.A.,

RI.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO

COSSA 41, presso l’avvocato ESPOSITO ELISABETTA, rappresentati e

difesi dall’avvocato REINERI PIER COSTANZO, giusta procura a margine

del ricorso e dell’atto di intervento;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI COLLEGNO;

– intimato –

e sul ricorso n. 25222/2004 proposto da:

R.C. (c.f. (OMISSIS)), R.G. (c.f.

(OMISSIS)) nella qualita’ di erede di R.A.,

E.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO COSSA

41, presso l’avvocato ESPOSITO ELISABETTA, rappresentati e difesi

dall’avvocato REINERI PIER COSTANZO, giusta procura a margine del

ricorso e dell’atto di intervento;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI COLLEGNO;

– intimato –

e sul ricorso n. 385/2005 proposto da:

COMUNE DI COLLEGNO, (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A/4, presso l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FARRAUTO GIUSEPPE, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.C., R.G. nella qualita’ di erede di

R.A., E.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIETRO COSSA 41, presso l’avvocato ESPOSITO ELISABETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato REINERI PIER COSTANZO, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e sul ricorso n. 389/2005 proposto da:

COMUNE DI COLLEGNO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A/4, presso l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FARRAUTO GIUSEPPE, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.C., R.G. nella qualita’ di erede di

R.A., E.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIETRO COSSA 41, presso l’avvocato ESPOSITO ELISABETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato REINERI PIER COSTANZO, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso le sentenze n. 1237/2003 e 1192/2003 della CORTE D’APPELLO di

TORINO, depositate rispettivamente il 08/10/2003 e il 30/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GABRIELE PAFUNDI che ha chiesto l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso principale per Cassazione notificato il 12.11.2004 (RG n. 25221/04), proposto da C. ed R.A. nonche’ E.G. contro la sentenza n. 1237 del 19.09 – 8.10.2003 – 30.09.2003, resa dalla Corte di appello di Torino.

Visto il controricorso notificato il 21.12.2004 dal Comune di Collegno (RG n. 385/05), che avverso la medesima sentenza n. 1237 ha anche proposto ricorso incidentale.

Visto il ricorso principale per Cassazione notificato il 12.11.2004 (RG n. 25222/04), proposto da C. ed R.A. nonche’ E.G. contro la sentenza n. 1192 del 19 – 30.09.2003, resa dalla Corte di appello di Torino Visto il controricorso notificato il 21.12.2004 dal Comune di Collegno (RG n. 389/05), che avverso la medesima sentenza n. 1192 ha anche proposto ricorso incidentale.

Visto l’intervento in giudizio di R.G., nipote ed erede di R.A., deceduto il (OMISSIS).

Ritenuto che il ricorso principale RG n. 25221/04 cosi’ come il ricorso principale RG n. 25222/04 debbano essere riuniti ai rispettivi ricorsi incidentali, a norma dell’art. 335 c.p.c., essendo stati rispettivamente proposti avverso le medesime sentenze, ma anche che i ricorsi cosi’ riuniti debbano ulteriormente essere tra loro riuniti per connessione, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la cui disciplina opera anche con riguardo al giudizio di cassazione (cfr.

Cass. 2 giugno 2007, n. 14607; Cass. 25 maggio 2007, n. 12252; Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18125).

Rilevato che tutte le parti ricorrenti in via principale hanno depositato atti di rinuncia ai loro ricorsi, atti debitamente sottoscritti pure dal difensore delle stesse ed ai quali, oltre ad avere apposto il visto uno dei due difensori del Comune, Avv.to Pafundi G., a tanto disgiuntamente abilitato dalla procura speciale apposta a margine del controricorso, ha aderito il Direttore Generale del Comune di Collegno, cui lo Statuto dell’ente locale conferisce tale potere.

Visti gli atti di rinuncia ai ricorsi incidentali sottoscritti per il Comune di Collegno dal citato Direttore Generale nonche’ dai difensori del medesimo ente, atti sottoscritti per adesione anche dai ricorrenti in via principale.

Vista l’istanza odierna di estinzione del giudizio formulata dal difensore del Comune di Collegno.

Ritenuta la ritualita’ delle rinunce e delle relative adesioni – Visti gli artt. 375, 390, 391 c.p.c..

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dichiara l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

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