Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7937 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20267/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “BENVENUTO MOBILI S.r.l.”, in liquidazione, con sede in Diamante

(CS), in persona del liquidatore pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Calabria il 21 dicembre 2918 n. 4449/03/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 gennaio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 21 dicembre 2918 n. 4449/03/2018, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per I.V.A. ed accessori, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “BENVENUTO MOBILI S.r.l.”, in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 30 novembre 2016 n. 6003/06/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della regolarità del contraddittorio processuale, non occorrendo la chiamata in causa dell’ente impositore. La “BENVENUTO MOBILI S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, degli artt. 103,106 e 269 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 e art. 23, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che l’agente della riscossione debba autonomamente provvedere alla chiamata in causa dell’ente impositore, senza necessità di chiedere ed ottenere l’autorizzazione del giudice.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Invero, risulta per tabulas che, nonostante l’istanza dell’agente della riscossione, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza non aveva autorizzato la chiamata in causa dell’ente impositore, il quale, perciò, era rimasto estraneo al giudizio di prime cure.

1.2 L’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario; senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

1.3 In applicazione di tale orientamento, si è tra l’altro affermato (Cass., Sez. 5, 28 aprile 2017, n. 10528) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8295). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente impositore (Cass., Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6, 18 febbraio 2020, n. 3955).

1.4 Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore deve essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d’impugnazione (ex plurimis: Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1, 5 maggio 2016, n. 9016; Cass., Sez. 1, 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1, 2 ottobre 2019, n. 24589).

Si osservi, peraltro, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, è preordinata a rendere edotto l’ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili. Alla luce delle superiori considerazioni il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, appare qualificabile come litis denuntiatio. Pertanto, l’agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l’ente impositore creditore (Cass., Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6, 18 febbraio 2020, n. 3955).

1.5 Quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., Sez. 5, 15 aprile 2011, 8613).

1.6 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta a tale principio di diritto, affermando che l’incensurabilità della valutazione discrezionale del giudice di primo grado in ordine alla chiamata in causa dell’ente impositore comportasse la legittimazione passiva dell’agente della riscossione per l’inequivoca riferibilità delle doglianze della contribuente a vizi della cartella di pagamento.

2. Pertanto, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla per le spese giudiziali, giacchè la parte vittoriosa è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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