Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7936 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso

l’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COLOMBARO RENZO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 2642/2007 proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso l’avvocato

CERSOSIMO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NELA PIER LUCA, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1224/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

LUCIO LAURITA LONGO, per delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;

letta la relazione scritta del Cons. Delegato CULTRERA Maria Rosaria:

visto l’art. 380 bis c.p.c., ne riferisce al Presidente per la

fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

 

Fatto

OSSERVA

Rilevato che l’avv. V.G. ha impugnato per Cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1226 depositata il 18 luglio 2006 e notificata il 20 ottobre 2006, che aveva rigettato la sua domanda, proposta innanzi al Tribunale di Asti nei confronti di M.A. sul presupposto che questi si fosse accollato nei suoi confronti il debito della s.r.l. Autostyle.

Che l’intimato ha resistito con controricorso contenente a sua volta ricorso incidentale condizionato tardivo. Che il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione del ricorso principale rilevando l’omessa formulazione del quesito di diritto, in relazione al primo, secondo e quarto motivo, con i quali e’ stata denunciata violazione di legge, nonche’ l’omessa indicazione del momento di sintesi conclusiva, in relazione al terzo motivo, avente ad oggetto vizio di motivazione, con conseguente inammissibilita’ del ricorso incidentale.

Che i ricorsi, proposti avverso la medesima decisione, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Che il collegio ritiene di condividere la riferita proposta, non smentita da argomentazioni critiche che inducano ad un suo eventuale ripensamento.

Che il P.G. ha concluso negli stessi sensi.

Che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile in quanto il primo il secondo ed il quarto motivo, con cui si denuncia rispettivamente – 1.- violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1273 c.c., – 2. – violazione degli artt. 1272 e 1367 c.c. – 4.- violazione dell’art. 345 c.p.c. – si concludono con formulazione di conseguenti quesiti di diritto che non contengono specifica indicazione della fattispecie oggetto d’esame ne’ propongono a questa Corte specifico quesito in ordine all’interpretazione della norma che si assume violata. Si limitano infatti a chiedere a questa Corte se la sentenza impugnata abbia violato le norme rubricate.

Che tale generica formulazione non e’ conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui il quesito di diritto non puo’ mai risolversi in una generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma, in quanto funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto – per tutte Cass. n. 4044/2009. Cio’ perche’ il quesito deve essere inteso come sintesi logico – giuridica della questione, si’ da rilevare l’errore di diritto che si ascrive al giudice di merito e la corrispondente prospettata regola da applicare.

Che il terzo motivo, che deduce vizio di motivazione, non illustra affatto, attraverso sintesi conclusiva chiara, il fatto controverso in relazione al quale si assume il vizio dedotto ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione.

Che ne discende la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso.

Che analoga pronuncia deve essere assunta in relazione al ricorso incidentale, tardivamente proposto con atto notificato il 20.1.07, atteso che, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., ha perso efficacia.

Che le spese del presente giudizio vengono per l’effetto compensate.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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