Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7936 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12183/2014 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS) EREDE IN QUALITA’ DI FIGLIO di

C.V., F.C. C.F. (OMISSIS), IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL

MARITO C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE

GIUSEPPE MAZZINI 41, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

SAVERIO INSABATO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO COZZA;

– ricorrenti –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

UGO OJETTI 16, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FANTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO FURIOSI, ENNIO ERCOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Insabato Saverio con delega depositata in udienza

dell’avv. Cozza Mario difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Minisei Francesco con delega depositata in udienza

dell’avv. Furiosi Stefano difensore del controricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Lodi C.V. e F.C. per sentir pronunciare sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., con riferimento ad un immobile sito in (OMISSIS), da costoro promessogli in vendita con preliminare del (OMISSIS).

Nel costituirsi in giudizio, i convenuti C. e F. deducevano la simulazione del predetto contratto preliminare, dissimulante, a loro dire, una prestazione di garanzia per un debito del loro figlio, C.G., non parte in causa.

Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 975/09 dell’11.10.2009, accoglieva la domanda attorea, pronunciando l’invocato trasferimento di proprietà a fronte del pagamento, da parte dell’attore in favore dei convenuti, del corrispettivo di Euro 54.000,00, accertando altresì il diritto del primo ad un locale cantina.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli originari convenuti. Si costituiva in giudizio C.A., chiedendo la conferma della impugnata sentenza.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19.12.2013, ha rigettato l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) premesso che doveva considerarsi ormai formatosi il giudicato rispetto a quella parte della sentenza relativa all’accertamento del diritto dell’attore C.A. al summenzionato locale cantina, i convenuti non avevano soddisfatto l’onere probatorio, su di loro gravante, di dimostrare la simulazione del contratto preliminare di vendita e, in particolare, la natura effettiva del negozio dissimulato;

2) fermo restando che non era stata acquisita in atti alcuna prova documentale della intesa simulatoria, quanto alla prova testimoniale, la censura degli appellanti relativa alla considerazione di inattendibilità del teste C.G. doveva giudicarsi priva di fondamento (risultando evidente l’interesse in causa di un soggetto che si assumeva essere stato il beneficiario della garanzia che i relativi genitori avrebbero assunto verso colui – C.A. che, in tesi, veniva qualificato come suo creditore), laddove la testimonianza resa da P.M. (peraltro, dichiaratasi sentimentalmente legata a C.G.) era de relato (avendo la stessa appreso le circostanze riferite da C.G.) e le deposizioni di C.A., di R.M. e dell’arch. P. erano favorevoli alle tesi dell’attore in primo grado (in particolare, la circostanza, affermata da quest’ultimo, di aver presentato una D.I.A. in nome e per conto di C.A. – che, all’epoca, non era ancora divenuto proprietario dell’immobile compromessogli – stava, semmai, a dimostrare che l’attore era considerato non mero fruitore di una garanzia, bensì definitivo dominus dell’immobile in questione);

3) in ordine alla questione della assunta “incommerciabilità degli immobili trasferiti”, la circostanza che i lavori eseguiti da C.A. erano stati oggetto di “procedura in sanatoria conclusasi positivamente” risultava documentata dalla espletata c.t.u..

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso F.C. e C.V., sulla base di due motivi.

C.A. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.1.17, per la quale entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1197, 1414 e 2932 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la corte territoriale considerato che, in presenza di un contratto preliminare riconosciuto come, sia pure parzialmente, simulato (datio in solutum finalizzata ad estinguere un pregresso debito a carico del figlio dei promittenti venditori derivante dai lavori di ristrutturazione di un suo appartamento), non si poteva addivenire ad una pronuncia sostitutiva dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Il motivo non può trovare accoglimento, perchè non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata; quest’ultima infatti, contrariamente a quanto presupposto nel mezzo di gravame, non si fonda sull’inquadramento del contratto dedotto in giudizio nell’ambito di una datio in solutum (ipotesi richiamata a pag. 6 della sentenza al solo fine di negare che l’attore avesse confermato la simulazione del contratto con il riferimento alla datio in solutum contenuto nella sua memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, n. 1, depositata il 29.12.2006), bensì sul giudizio di fatto del mancato assolvimento – da parte dei convenuti, odierni ricorrenti – dell’onere di provare “la simulazione del contratto preliminare di vendita (OMISSIS) in questione, e in particolare alla natura effettiva del contratto dissimulato” (pagina 6, primo cpv., della sentenza); giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo, non specificamente sviluppato nel motivo in esame, del vizio di omesso esame di fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, secondo il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile nella specie in ragione della data di deposito della sentenza gravata.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 2932, 1218 e 2697 c.c. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37, per non aver la corte territoriale considerato che le unità immobiliari oggetto del contratto preliminare erano, al momento della proposizione della domanda in primo grado, incommerciabili a causa di un intervento edilizio abusivo effettuato dall’attore e che, comunque, al momento della pronuncia della sentenza, C.A. non aveva ancora provveduto ad adeguare gli immobili promessigli in vendita alle prescrizioni costruttive contenute nel provvedimento in sanatoria rilasciato dal Comune di Lodi in data 25.3.2008.

Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento. La sentenza gravata afferma che l’immobile promesso in vendita aveva formato oggetto di concessione in sanatoria e che le prescrizioni imposte al richiedente nell’atto concessorio non condizionavano l’efficacia del medesimo.

La censura mossa a tale statuizione nel mezzo di gravame in esame va giudicata inammissibile, perchè risulta formulata in termini del tutto generici; i ricorrente, infatti, non trascrivono nè riassumono il contenuto dell’atto concessorio, non indicano quale fosse l’oggetto delle prescrizioni ivi contenute, nè, da ultimo, esplicitano per quali ragioni le disposizioni richiamate nella rubrica del motivo risulterebbero violate dall’affermazione della corte territoriale secondo l’efficacia della sanatoria non sarebbe stata condizionata all’ adempimento di dette prescrizioni.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i mezzi in cui esso si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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