Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7936 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. II, 06/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 06/04/2011), n.7936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23993/2009 proposto da:
COMUNE DI RIACE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA DIVISIONE TORINO 31,
presso lo studio dell’avvocato ERMOCIDA TERESA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROTUNDO Francesco, giusta delibera di Giunta
Municipale, e giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 412/2008 del TRIBUNALE di LOCRI Sezione
Distaccata di SIDERNO del 17.9.08, depositata il 23/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Rotundo che si riporta
ai motivi del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione di stancata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Riace avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal Sig. Z.F. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità) rilevata mediante apparecchiatura “Velomatic 512” direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto perchè, pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168), non era stata eseguita la contestazione immediata dell’illecito, nè era stata fornita la prova dell’avvenuta informazione agli automobilisti della installazione dell’apparecchiatura, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. cit..
Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui la parte intimata non ha resistito.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ipotizzata la manifesta fondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 C.d.S., è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 D.L. cit., e si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi – ricorrente nella specie – di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e).
2. – Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (e pluribus, Cass. 389/2007, 20118/2006, 5493/2001), atteso che con il suo unico motivo viene censurata soltanto la prima delle due autonome rationes decidendi su cui è basata la sentenza impugnata, consistente nell’omissione della contestazione immediata dell’illecito, e non anche la seconda, consistente nel difetto di informazione agli automobilisti ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. cit..
3. – Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011