Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7935 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. I, 31/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 31/03/2010), n.7935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

FILANGIERI 4, presso l’avvocato MAZZEI LUIGI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P. (c.f. (OMISSIS)), C.F. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI

88, presso l’avvocato IACOBELLI MARINA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARANO GAETANO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1158/2003 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUIGI MAZZEI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GAETANO MARANO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 1/10/93, C.P. e F. convenivano in giudizio il Comune di Piana degli Albanesi, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per perdita di proprieta’, a seguito di occupazione d’urgenza di fondo di loro proprieta’. Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva rigettarsi ogni domanda nei suoi confronti. Il Tribunale di Palermo, con sentenza 21/4 – 18/7/2000, accoglieva la domanda.

Con citazione, notificata il 19/7/2001, il Comune di Piana degli Albanesi interponeva appello. Costituitosi il contraddittorio, gli appellati chiedevano rigettarsi l’appello principale e proponevano appello incidentale.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza 31/10 – 17/12/2003, accoglieva parzialmente l’appello principale, riducendo il risarcimento, e quello incidentale, in punto calcolo degli interessi.

Ricorrono per Cassazione, con un unico motivo, C.P. e F..

Resiste, con controricorso, il Comune di Piana degli Albanesi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente Comune lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che nella specie, non tutto il terreno occupato puo’ considerarsi irreversibilmente trasformato, ma solo quello che ha interessato la costruzione di due strade, e che la “perimetrazione” di tutta l’area non e’ elemento decisivo per affermare che questa sia interamente parte dell’opera realizzata.

E’ evidente peraltro che non vi e’, al riguardo, alcun “fatto controverso” tra le parti, e il giudice a quo fa riferimento alla “perimetrazione” di tutta l’area, per affermare che il terreno in questione, per effetto dell’attivita’ costruttiva eseguita in una sua parte, e’ rimasto “irreversibilmente” destinato al soddisfacimento dell’interesse pubblico, “quale componente essenziale dell’opera”, a quest’ultima necessariamente funzionale.

Com’e’ evidente, non ad un’insufficiente o contraddittoria motivazione doveva riferirsi il ricorrente, ma ad una violazione o falsa applicazione di norme: se cioe’ l’irreversibile destinazione del fondo presupponga una sua modifica materiale, ovvero sia sufficiente la sua diversa collocazione nella realta’ giuridica, con la sostituzione del fine pubblico a quello privato, indipendentemente dalle forme in concreto assunte dell’iniziativa dell’amministrazione.

Non avendo il ricorrente proposto la questione di diritto, teste’ prospettata, ed essendosi limitato a censurare la motivazione, il ricorso va necessariamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese processuali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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