Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7935 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22732/2012 proposto da:

TECNOCIRCUITI DI PETROSINO MARCELLO & C. SNC, (OMISSIS), IN

PERSONA DELL’AMM.RE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAPINIANO 44, presso lo studio dell’avvocato GLORIA MARTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO GRANIERO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN PEERSONA DEL CURATORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1398/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Tecnocircuiti snc ricorre contro il Fallimento (OMISSIS) srl per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Tecnocircuiti al decreto ingiuntivo con cui la stessa era stata condannata a pagare alla (OMISSIS) l’importo di Euro 128.000, oltre interessi, quale corrispettivo per la vendita di un macchinario industriale.

La corte distrettuale ha disatteso gli assunti dell’opponente secondo cui, da un lato, il contratto di compravendita avente ad oggetto il macchinario de quo non si sarebbe mai perfezionato e, d’altro lato, il venditore sarebbe rimasto inadempiente all’obbligo di consegna.

Il ricorso della Tecnocircuiti si articola su due motivi con i quali si censura – nel primo, sotto il profilo del vizio di violazione di legge (con riferimento all’art. 1510 c.c.) e, nel secondo, sotto il profilo del vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – la statuizione con cui la sentenza gravata ha ritenuto che nella specie, ancorchè l’oggetto della vendita fosse da trasportare da un luogo ad un altro, trovasse applicazione il disposto dell’art. 1510 c.c., comma 1 e non delle secondo comma dello stesso articolo, in base al rilievo che il macchinario compravenduto necessitava di collaudo e di addestramento del personale e sul medesimo erano state apportate modifiche tecniche particolari, su richiesta del compratore.

Il Fallimento (OMISSIS) non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.1.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Secondo la società ricorrente la sentenza gravata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 1510 c.c., nel ritenere che, ancorchè nella specie si trattasse di vendita da piazza a piazza, il venditore potesse ritenersi liberato dall’obbligazione di consegna pur non avendo consegnato il macchinario ad un vettore; sotto altro aspetto, la stessa sentenza sarebbe incorsa nel vizio di insufficiente motivazione nell’ancorare la scelta della disciplina applicabile alle modalità di consegna della cosa venduta (dell’art. 1510 c.c., commi 1 o 2) alle caratteristiche della cosa invece che alla circostanza se la stessa fosse o meno da trasportare da un luogo all’altro.

Le censure del ricorrente vanno giudicate inammissibili perchè attingono solo una delle due ragioni sulle quali si poggia la decisione della sentenza impugnata.

L’assunto della società Tecnocircuiti secondo cui la (OMISSIS) non poteva ritenersi adempiente alla propria applicazione di consegna, non avendo dimostrato di aver rimesso il macchinario ad un vettore, è stato infatti disatteso dalla corte milanese sulla scorta delle due argomentazioni di seguito sintetizzate:

a) in primo luogo la corte d’appello ha ritenuto che, nella specie, dovesse trovare applicazione la disciplina della consegna della cosa venduta dettata nel primo, e non nell’art. 1510 c.c., comma 2; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche del macchinario dedotto in contratto (e, precisamente, perchè tale macchinario richiedeva un collaudo, perchè per il relativo utilizzo era necessario uno specifico addestramento del personale, perchè sul medesimo erano state apportate specifiche modifiche tecniche richieste del compratore);

b) in secondo luogo la corte d’appello ha valorizzato la circostanza che la (OMISSIS) fosse stata ripetutamente invitata a ritirare il bene e non avesse mai contestato una tale modalità di consegna se non dopo la notifica del decreto ingiuntivo, “dimostrando così un comportamento contrario alla buona fede contrattuale”.

La ratio decidendi sub b) è autonoma da quella sub a) – come fatto palese dall’inciso “In ogni caso”, che apre il periodo in cui detta ratio viene esposta (pag. 11, terzo cpv. della sentenza) – e non è stata specificamente censurata nè con il primo nè con il secondo mezzo di ricorso. D’onde l’enunciata inammissibilità di tali mezzi di ricorso, alla stregua del fermo orientamento di questa Corte (S.S.U.U. n. 7931/13 e, da ultimo, Sez. Lav. n. 4293/16), alla cui stregua, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Non vi è luogo al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA