Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7935 del 20/04/2020
Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 20/04/2020), n.7935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23134/2017 proposto da:
FINTECH SRL, in persona dell’amministratore unico legale
rappresentante M.A., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI,
rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDO LEONARDI, DANIELE
PROVINCIALI;
– ricorrente –
contro
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS, in persona del legale
rappresentante pro tempore Dott.ssa MA.MA.CO.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo
studio dell’avvocato ILARIA COCCO, rappresentata e difesa dagli
avvocati CARLA SANTAMARIA AMATO, GIANFRANCO D’ANGELO;
– controricorrente –
e contro
C.D., GLOBALCOM SRL (GIA’ GLOBALCOM SPA);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1004/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 19/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo;
udito l’Avvocato GIANFRANCO D’ANGELO.
Fatto
RILEVATO
che:
la Fintech s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1004/2016 con cui, riformando la decisione di primo grado, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Globalcom s.pa. e della Fintech s.r.l. nei confronti della Lenzi Broker s.r.l. (poi AON s.p.a.);
ha resistito, con controricorso, la AON Insurance & Reinsurance Brokers s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO
che:
del collegio della Corte di Appello che ha emesso la sentenza impugnata ha fatto parte un giudice ausiliario;
con ordinanza n. 32032/2019, questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa che ha introdotto la figura del giudice ausiliario d’appello, ossia “del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, siccome in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., commi 1 e 2”;
sussiste pertanto l’opportunità di rinviare il presente ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull’anzidetta questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020