Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7935 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7935 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 2649-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MORANO FRANCO;
– intimato –

avverso la sentenza n.

66/2008 della COMM.TRIB.REG. di

TORINO, depositata il 02/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 20/04/2016

udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il

Svolgimento del processo
Nei confronti di Morano Franco venne emesso avviso di accertamento per
l’anno d’imposta 2002 per omessa dichiarazione, ai fini delle imposte dirette e
dell’IVA, dei redditi e dei ricavi, sulla base della contestazione dell’esistenza di
società di fatto con Cerchione Isidoro e Novello Piercarlo operante nel settore
del commercio di ferramenta. Nel p.v.c., richiamato nell’atto impositivo, si

individuale di Cerchione Isidoro, poneva in essere attività commerciale nel
settore sopra menzionato, da lui svolta anni prima con un’impresa individuale
poi dichiarata fallita; usando la partita IVA della ditta del Cerchione, il
contribuente intratteneva i rapporti commerciali con i clienti, mentre il Novello
effettuava i trasporti della merce dal deposito sito in Moncalieri; uno dei
fornitori conosceva il Morano quale referente per i contatti commerciali; presso
il magazzino di Moncalieri era stata rinvenuta anche documentazione epistolare
destinata al contribuente ed alla di lui moglie; il contribuente si recava
giornalmente presso i locali aziendali; risultava infine dichiarazione del
Cerchione in ordine ai corrispettivi percepiti per la messa a disposizione della
partita IVA a beneficio del contribuente e del Novello. Il ricorso del
contribuente, con cui si deduceva che i suoi rapporti con la ditta del Cerchione
erano di lavoro dipendente, venne accolto dalla CTP. L’appello dell’Ufficio, con
cui si deducevano gli elementi ricavabili dal p.v.c. quale fonte probatoria di tipo
presuntivo, venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte sulla base delle seguente motivazione.
“L’Ufficio appellante ritiene che il ruolo assunto dal contribuente
accertato fosse quello di socio/amministratore di una società di fatto, ma non
fornisce alcuna prova certa ed incontrovertibile di quanto affermato. Affinché
sussista una società di fatto è necessaria la prova dell’esistenza di elementi
concreti quali l’apporto di capitale, la ripartizione degli utili e la collaborazione
paritaria, ma nessuno di detti elementi caratterizzanti emerge dal caso in
esame. In buona sostanza, nessun comportamento verso terzi da parte delle
persone indicate come soci ha ingenerato negli esterni il convincimento che fra
loro esistesse una società di fatto”.

evidenziava quanto segue: il contribuente, schermato dalla F.I.M., ditta

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
un motivo.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia motivazione insufficiente ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Espone la ‘ricorrente che nell’atto di appello erano
state evidenziate le circostanze indicate nel p.v.c., ed in particolare che: dietro

era intrattenuta dal contribuente; lo stesso Morano era stato riconosciuto
anche da un fornitore come soggetto chiave della F.I.M.; la corrispondenza
commerciale era indirizzata al contribuente ed alla moglie presso la F.L.M.; dei
soggetti che avevano dato vita alla società solo il Morano aveva specifiche
competenze nel settore. Aggiunge che all’atto di appello era stata allegata
sentenza resa in giudizio penale che corroborava la ricostruzione dell’Ufficio.
Osserva quindi la ricorrente che la CTR, nonostante gli elementi indicati, non
ha ritenuto sussistente la società di fatto e che la motivazione è insufficiente,
non illustrando le ragioni per quali gli elementi addotti dall’Ufficio non fossero
sufficienti a dimostrare l’esistenza della società di fatto.
Il motivo è fondato. Ai fini della sufficienza della motivazione della
sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad
enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il
solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve
impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è
passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale
costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico’? della
dichiarazione stessa (Cass. 23 gennaio 2006, n. 1236). La CTR si limita ad
affermare che “nessun comportamento verso terzi da parte delle persone
indicate come soci ha ingenerato negli esterni il convincimento che fra loro
esistesse una società di fatto”, ma tale giudizio non è supportato da un
procedimento logico che illustri il processo cognitivo. Tale non può essere il
rilievo che l’Ufficio non ha fornito alcuna prova del proprio assunto o quello per
il quale nessuno degli elementi caratterizzanti la società di fatto emergerebbe
nel caso di specie, perché anch’esse costituiscono affermazioni

2

Io schermo offerto dalla ditta del Cerchione, l’attività gestionale della società

autoreferenziali. La dimostrazione del carattere circolare della motivazione
risiede nel fatto che la conclusione del giudice tributario non dà conto delle
circostanze enunciate nell’atto di appello, le quali restano così prive di
confutazione logico-fattuale. Ne discende il carattere gravemente insufficiente
della motivazione.
P.Q.M.

sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 5 aprile 2016
Il consigliere e

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra

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