Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7934 del 20/04/2020
Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 20/04/2020), n.7934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19566/2018 proposto da:
P.L., B.R., quali soci della cessata SOCIETA’
OFFICINA DIESEL DI P.L. S.N.C., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio
dell’avvocato MARIO FERRI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI CUOMO ULLOA;
– ricorrenti –
contro
BA.SA., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DISMA VITTORIO
CERRUTI;
– controricorrente –
e contro
ECO ARTE COSTRUZIONI SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1620/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 19/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.L. e B.R., quali soci della cessata società Officina Diesel di P.L. & Co snc ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1620 del 2017 che, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Ba.Sa., locatore dell’immobile di cui è causa e dell’appello incidentale del conduttore Officina Diesel di P.L. & Co., ha ridotto del 30% l’importo del canone mensile dovuto per il periodo in cui l’immobile locato è stato interessato da infiltrazioni, ha rigettato le domande risarcitorie proposte dal conduttore, ha condannato il locatore a pagare, in favore dell’appaltatrice Eco Arte Costruzioni srl, la somma di Euro 11.400, oltre interessi ed ha conseguentemente regolato le spese di lite.
La Corte d’Appello, per quel che ancora qui di interesse, ha sostanzialmente escluso la responsabilità del locatore per i danni alla cosa locata, ritenendo che valesse nel caso la sola responsabilità dell’appaltatore incaricato di svolgere dei lavori nell’immobile per eliminare le infiltrazioni. La sentenza ha riformato la pronuncia di primo grado sul punto relativo alla responsabilità del locatore; ha sostanzialmente confermato la pronuncia di primo grado in ordine alla responsabilità del conduttore per il mancato pagamento dei canoni di locazione, in presenza di una solo parziale inutilizzabilità dell’immobile ed ha disposto la riduzione del canone del 30%.
Avverso la sentenza i soci della cessata società Officina Diesel di P.L. & Co snc propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste Ba.Sa. con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che la decisione del ricorso non possa prescindere dalla soluzione della questione degli effetti, sulla legittimazione dei ricorrenti, della intervenuta cancellazione, nelle more del giudizio, di Officina Diesel di P.L. & Co. s.n.c. dal registro delle imprese: e tanto sull’abbrivio del principio per cui, intervenuta “la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo” (Cass., 19 luglio 2018 n. 19302).
Peraltro, trattandosi di questione rilevata d’ufficio e che in ogni caso involge profili di particolare delicatezza, appare opportuno rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza, contestualmente invitando, ex art. 384 c.p.c., comma 3, le parti e il pubblico ministero ad interloquire sul punto.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 384 c.p.c., comma 3, riservata la decisione, rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza, assegnando al pubblico ministero e alle parti termini di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni sulla medesima questione.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020