Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7934 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22294-2020 proposto da:

D.A.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4481/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, SEZ. DISTACCATA di LATINA, depositata il

19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo, avverso il ricorso per cassazione proposto da D.A.F. contro la sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione Distaccata di Latina n. 4481/2019 depositata in data 19/7/2019;

che il suddetto ricorso non risulta depositato nella cancelleria della Corte;

che è principio affermato da questa Corte che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo;

che, tuttavia, le parti controricorrenti non si sono costituite al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso – per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 1 settembre 2008, n. 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327) – ma chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato nel merito il ricorso questioni assorbite stante la preliminare questione di improcedibilità;

che il ricorso va dichiarato improcedibile e che, pertanto le spese vanno compensate in assenza di difese in punto improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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