Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7933 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FALVO D’URSO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato MARZOLO RICCARDO (AVVOCATURA COMUNALE), che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36146/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 28/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.M.A. propone ricorso per Cassazione contro il Comune di Roma, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Roma n. 36146/04 che ha rigettato l’opposizione al verbale n. (OMISSIS) della p.m. di Roma per passaggio con semaforo rosso.
Il ricorrente deduce:
1) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7 e nullita’ della sentenza per mancata lettura immediata del dispositivo;
2) violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. per essere stato ritenuto ritualmente notificato il verbale perche’ l’opponente aveva avuto piena conoscenza degli atti;
3) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. per nullita’ del verbale per assenza della firma dell’agente accertatore;
4) violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. ed illegittimita’ costituzionale dell’art. 126 bis C.d.S.. Il GP ha ignorato le richieste istruttorie del ricorrente. Era necessaria la contestazione immediata e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005 il proprietario non e’ soggetto alla decurtazione dei punti.
In ordine alla prima censura potrebbe essere utile l’esame degli atti ma il fascicolo di ufficio, come risulta dalla comunicazione della cancelleria del GP, non e’ stato rinvenuto ed e’ stata presentata denunzia di smarrimento.
La sentenza risulta emessa il 16.9.2004 e depositata il 28.9.2004, con la indicazione “la causa e’ stata quindi trattenuta in decisione con riserva di lettura del dispositivo in udienza”.
Il controricorrente deduce che il GP ha esclusivamente rinviato ad altra udienza per espletare l’incombenza della lettura del dispositivo ed invoca giurisprudenza sulla possibilita’ di lettura del dispositivo in udienza successiva a quella di discussione ma l’argomentazione in fatto e’ irrilevante posto che l’amministrazione comunale e’ rimasta contumace nella precedente fase e solo la lettura del verbale puo’ fare fede di quanto nello stesso indicato.
Cio’ premesso, osserva la Corte che la dizione indicata in sentenza e’ generica e non fa presumere l’avvenuta lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice, peraltro, puo’, anche dopo la discussione, rinviare ad altra udienza, nella quale reiterate le relative formalita’, dar luogo alla lettura del dispositivo e tale irregolarita’ non impedisce all’atto di raggiungere lo scopo ne’ comporta una violazione insanabile dei diritti di difesa, come nel caso della omessa lettura del dispositivo (Cass. 14.7.06 n 16114, Cass. 25.8.05 n. 17288).
La lettura del dispositivo non deve necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza o nel verbale ben potendo essere documentata da qualsiasi atto processuale o desumersi per implicito da determinate circostanze (cfr. Cass. 8.6.06 n. 19291 sia pure in tema di locazione e Cass. 8.3.05 n. 4970 in tema di sanzioni amministrative) fermo restando che l’omessa lettura determina la nullita’ (Cass. 27.2.2007 n. 4438).
Nella specie, in mancanza di qualsiasi elemento dal quale desumere la lettura del dispositivo, va accolto il primo motivo con assorbimento degli altri.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese ad altro GP di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010