Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7933 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7933 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 27589-2010 proposto da:
COMUNE DI MIRANDOLA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE
ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
FURITANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MARCO ZANASI, CECILIA FURITANO giusta delega
a margine;
– ricorrente contro

MARCHESI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato
EUGENIO DELLA VALLE, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 20/04/2016

giusta delega in calce;
– controrlcorrente

avverso la sentenza n.

86/2009 della COMM.TRIB.REG. di

BOLOGNA, depositata il 16/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZANASI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DELLA VALLE
ROBERTO per delega dell’Avvocato DELLA VALLE EUGENIO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso in subordine remissione alle
SS.UU.

udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. LIANA

R.G. 27589/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Comune di Mirandola notificava a Giuseppe Marchesi cinque avvisi di accertamento
per mancato versamento dell’ICI dal 2001 al 2005 relativamente ad un fabbricato non iscritto
al catasto ed utilizzato per l’allevamento suinicolo che eccedeva i limiti quantitativi previsti
dall’art. 32 del d.p.r. 917/86. Il contribuente impugnava gli avvisi e la Commissione Tributaria
Provinciale di Modena, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Proposto appello da Parte dell’Ufficio, la
CTR di Bologna lo rigettava sul rilievo della ruralità del fabbricato , essendo irrilevante ai fini

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Mirandola
svolgendo due motivi e depositando memoria. Resiste il contribuente con controricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ai sensi dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 9 del decreto
legge 557/1993 convertito dalla legge numero 133/1994 e successive modificazioni, all’articolo
23, comma 1 bis, del decreto-legge numero 207/2008 convertito dalla legge numero 14/2009,
all’articolo 32 dpr 917/86, all’art. 2, comma 1, lettera a del decreto legislativo 504/1992.
Sostiene il ricorrente che il contribuente, trattandosi di immobile non iscritto al catasto,
avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9 del decreto legge
557/1993 e, nel caso che occupa, l’attività del contribuente nel fabbricato stesso non era
agricola ma industriale, avendo egli superato i limiti di cui all’art. 32 del TUIR.
4. Con il secondo motivo deduce omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa
fatti controversi decisivi per il giudizio, in relazione all’articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. in
quanto la CTR non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta ruralità del fabbricato.
5. Osserva la corte che entrambi i motivi, in quanto sottendono la medesima questione
giuridica, vanno esaminati congiuntamente.
La CTR ha accertato che l’immobile di cui si tratta era adibito, nel periodo cui è riferita
l’imposta, ad allevamento suinicolo ed un tanto, peraltro, non risulta essere stato contestato. Il
Comune sostiene che, trattandosi di attività, quella esercitata nel fabbricato, non agricola ma
industriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 d.p.r. 917/86, perché l’allevamento degli animali
non era effettuato con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, non sussistevano i
presupposti per l’esenzione ed, inoltre, neppure avrebbe provato il contribuente la
strumentalità del fabbricato all’attività agricola.
Il Digs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che “Presupposto
dell’imposta dell’ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.
2, comma 1, lett. a) sancisce che “Ai fini dell’ICI: a) per fabbricato si intende l’unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano…”;
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla legge 27 febbraio
1

dell’Ici il superamento dei limiti previsi dall’art. 32 TUIR.

2009, n. 14, prevede che “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1,
comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel
senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel
catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n.
557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni”. Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n.

riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell’attività agricola di cui all’art. 2135 cod. civ. e in particolare destinate: …: d)
all’allevamento ed al ricovero degli animali”. Nel caso di specie si tratta di fabbricato non
censito al catasto adibito all’allevamento suinicolo.
Questa Corte intende dare continuità all’orientamento espresso nel principio sancito dalla
Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009 secondo cui

“in

tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto
fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o 0/10), in conseguenza
della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L.
n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato
disposto del D. L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n.
14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile
di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che
pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando
altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare
l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere
l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto
l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n.
557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario
investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare
prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la
ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli conferiti dai soci”.
Le ragioni condivisibilente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testé citata si
sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009
(Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano
2

159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che “Al fini fiscali deve

fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ) ha la funzione di
determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l’immobile è
classificato come rurale ( categorie A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili
strumentali alle attività agricole ), esso è automaticamente esente dall’imposizione Ici. Perciò
alla classificazione catastale va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato

dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di
imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia
stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti
per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne
la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita
categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia
stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poiché compete
all’organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente
all’esito di azione giudiziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto,
invece, l’accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal
giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata
per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo
caso, trattandosi dì domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al
contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9,
commi 3 e 3 bis. Ora, posto che non è contestato che il fabbricato, non accatastato, è adibito
all’allevamento di animali, per il che ricorre il requisito di cui al più volte citato D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, legittimamente la CTR ha ritenuto non dovuta l’IC in quanto il contribuente ha
fornito la prova dei presupposti per l’esenzione da detta imposta, a nulla rilevando la
circostanza che il reddito ai fini Irpef non possa essere considerate) agrario a norma dell’art. 32
d.p.r. 917/86, trattandosi di imposte diverse.
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese
processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorni” 3 marzo 2016.

come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati

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