Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7933 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C. e O.C., elett.te dom.to in Roma, al Corso

V. Emanuele II n. 21, presso lo studio dell’avv. VIGNOLA Gianfranco,

dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Comune di Santa Giustina, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 65/2009/29 depositata il 10/09/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.C. e O.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Belluno n. 29/2/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2003-2004, e il diniego di rimborso 10343 ICI 200/2004.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, nonchè della L. n. 504 del 1992, art. 5. La CTR avrebbe erroneamente attribuito al provvedimento di rettifica della rendita efficacia ex nunc anzichè ex tunc. La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).

Con secondo motivo i ricorrenti assumono la insufficiente e contraddittoria motivazione. La Ctr non avrebbe esposto l’iter logico seguito per privilegiare l’efficacia probatoria della nota del 9/12/2005 rispetto al provvedimento di autotutela del 7/7/2005.

La censura è infondata avendo la CTR affermato la rilevanza del contenuto della nota del 9/12/2005 – circa la esistenza di motivi sopravvenuti – in quanto risposta ufficiale ad una altrettanto ufficiale richiesta di informazioni sul punto da parte del Comune.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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