Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7932 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 555-2012 proposto da:

FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI SRL, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO LETO 6, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO STRONATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO DI NAPOLI;

– ricorrente –

contro

G.O. SPA 0011950094, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO LANIGRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO BUZIO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, n.r. 1193/09 depositata

il 21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato GIANZANTE Francesco, con delega orale, difensore del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento in sub rigetto del

ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

La Frentana Finanziaria Realizzi srl propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., con un unico motivo, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ha revocato il decreto di liquidazione in favore dell’IVG del compenso di 2.272,98 Euro oltre Iva D.M. n. 109 del 1997, ex art. 33.

Il Tribunale, in particolare, rilevava che l’IVG, nominato custode dei beni pignorati ed effettuato l’accesso, non aveva rinvenuto alcun bene e dunque non aveva mai effettuato la materiale apprensione dei beni nè espletato la custodia dei beni medesimi.

Il creditore procedente G.O. spa resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso la Frentana Finanziaria Realizzi srl denunzia la violazione del D.M. n. 109 del 1997, art. 33 censurando l’ordinanza impugnata per aver escluso il diritto al compenso in quanto l’IVG non aveva svolto alcuna attività, dovendo la citata disposizione interpretarsi nel senso che il compenso del custode prescinde dall’apprensione dei beni pignorati e dallo svolgimento della custodia.

Secondo la tesi del ricorrente l’ausiliario IVG, una volta nominato e incaricato delle operazioni di ricognizione, e comunque necessarie alla procedura, anche nel caso di estinzione della stessa – per qualunque motivo non dipendente dall’IVG – matura il diritto al compenso D.M. n. 109 del 1987, ex at. 33. Detta disposizione, infatti, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, prescinde dall’apprensione dei beni e dallo stesso espletamento della custodia da parte dell’IVG, cui sono comunque demandate ulteriori operazioni della procedura esecutiva delegate nel provvedimento di nomina e relative alla procedura esecutiva, quale ad esempio la verbalizzazione di sottrazione dei beni pignorati per consentire al creditore di poter presentare la querela ex art. 388 c.p.

Il motivo è infondato.

E’ incontroverso che l’IVG fu nominato custode dei beni pignorati il 23.2.2010, ed il successivo 29.3.2010 dichiarò di non avere rinvenuto il compendio pignorato, chiedendo ed ottenendo la liquidazione delle spese di accesso.

Non vi fu dunque la materiale apprensione dei beni pignorati, nè lo svolgimento di alcuna attività riconducibile alla custodia da parte dell’IVG, finalizzata alla successiva vendita dei beni, che, nel caso di beni non asportabili, ben può prescindere dalla materiale presa in carico dei beni, ma che si sostanzia comunque in un obbligo di vigilanza sui beni pignorati.

Appare evidente che in assenza di beni è priva di contenuto la stessa prestazione dell’ausiliario, con conseguente mancanza dello stesso presupposto per il sorgere del diritto al compenso.

Non può invero ritenersi che la mera nomina e conferimento dell’incarico determini ex se il sorgere del diritto al compenso, fermo l’eventuale rimborso per le spese sostenute, che all’evidenza ha una diversa ragione giustificatrice, e che nel caso di specie fu appunto liquidato.

La disposizione del D.M. n. 109 del 1997, art. 33 va dunque interpretata nel senso che all’IVG spetta il diritto al compenso anche in caso di estinzione del processo esecutivo ed anche se la vendita non abbia avuto luogo per cause non dipendenti dall’istituto, ma presuppone che vi sia stata da parte dell’istituto medesimo, dopo il conferimento dell’incarico lo svolgimento di attività ad esso incarico riconducibili e potenzialmente utili per il procedimento, restando escluso nell’ipotesi, quale quella in esame, in cui tali attività non siano state concretamente espletate.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 1.100,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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