Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7932 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16166/2017 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE

(OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona dei

rispettivi Ministri p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSETTA ANNA CARROCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 806/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

R.A. conveniva in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, e i Ministeri della pubblica istruzione, della salute, e dell’economia, esponendo di essersi laureato in medicina e chirurgia per poi conseguire la specializzazione in Pneumologia all’esito del corso seguito tra il 1981 e il 1984. Chiedeva la condanna delle controparti al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76;

la corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda per il periodo successivo al 31 dicembre 1982, in quanto termine ultimo per il recepimento delle direttive da parte dello Stato italiano;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione le amministrazioni articolando un motivo, corredato da memoria;

resiste con controricorso, anche in tal caso corredato da memoria, l’originario attore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Sezione Lavoro, con ordinanza n. 821 del 2020, ha rimesso alle Sezioni Unite la valutazione di questioni oggetto dei presenti ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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