Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7932 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29378-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI

N. 14, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 853/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. M.M., esercente l’attività di medico-ginecologo, impugnava, con ricorso proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dei versamenti IRAP relativi agli anni dal 2012 al 2016 per l’importo complessivo di Euro 10.504,95.

2.La CTP accoglieva il ricorso rilevando che la partecipazione al capitale di una persona giuridica non poteva integrare gli estremi della assoggettabilità del reddito professionale ad Irap 3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello rilevando che la partecipazione societaria da parte nel contribuente nella società Tecnolab srl, che si occupa anche della gestione di servizi di laboratorio specialistico attrezzato con apparecchiature idonee per l’esecuzione di tecniche di procreazione assistita, consentiva al professionista il suo inserimento in tale struttura organizzativa.

5 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si sostiene che la CTR ha omesso qualsivoglia esame delle dichiarazioni dei redditi allegate sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dalle quali si evince l’esiguità dei costi di ammortamento per i beni strumentali all’attività professionale e l’assenza di spese per prestazioni da lavoro dipendente.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si sostiene che il ricorrente, oltre a non aver ricevuto alcun dividendo dalla partecipazione societaria come risultava dai bilanci della società Tecnolab srl versati in atti nel giudizio di secondo grado e non esaminati dalla CTR, non utilizzava nessuna struttura operativa della società Tecnolab, la cui attività non era quella di laboratorio analisi ma di gestione di servizi; piuttosto era vero il contrario e cioè era la società ad avere la sua sede operativa presso lo studio professionale del Dott. M..

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 97 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; l’impugnata sentenza viene criticata per non aver riconosciuto l’insussistenza di almeno due presupposti – mancanza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e utilizzo di collaboratori e dipendenti oltre la soglia minima – individuati dalla giurisprudenza per l’integrazione del requisito dell’autonoma organizzazione

2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati per quanto di ragione.

2.1 Giova precisare che il parametro dell’autonoma organizzazione è stato specificato da questa Corte con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12018/2016, più volte citata dalle parti nei loro scritti difensivi, che ha affermato quanto il seguente principio:” con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo Vici quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

2.2 Orbene se è vero che in giurisprudenza si è formato un consolidato indirizzo secondo il quale “l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività. (Principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale).” (Cass. S.U. 14/04/2016, n. 7371.conforme Cass. 26/09/2016, n. 18920) è altrettanto incontestabile che la posizione del professionista di socio di una compagine societaria di capitali non incide di per sè sulla propria capacità organizzativa a meno che venga allegato e provato che il professionista che esercita la propria attività in forma non associativa e/o societaria tragga dalla struttura terza della quale egli è socio utilità organizzative quali ad esempio utilizzo di strumenti informatici, computers, banche dati, riviste, attrezzatura varia, servizio di segreteria.(cfr. Cass. 22674/2014).

2.3 Sulla scorta di quanto sopra argomentato appaiono del tutto irrilevanti, ai fini della individuazione della soggettività passiva Irap, le questioni relative alla percezione o meno da parte del socio di dividendi dalla società e alla produzione di reddito da parte della Tecnolab srl.

2.4 Ciò premesso va rilevato che i Giudici di appello hanno fondato il proprio convincimento, circa lo svolgimento da parte del ricorrente della propria attività di medico specializzato in ginecologia mediante l’impiego dell’organizzazione societaria, dalla qualifica di socio del M., dall’oggetto sociale, desunto dalla visura camerale, che comprendeva anche la gestione di servizi di laboratorio specialistico attrezzato con apparecchiature idoneo per la esecuzione di tecniche di procreazione assistita e dalla circostanza che la sede operativa della società era stata fissata presso lo Studio del Dott. M.. Siamo quindi al cospetto di attrezzature e beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività di ginecologo.

2.5 Le ragioni poste a sostegno dell’impugnata sentenza fanno quindi venir meno ogni interesse ad esaminare la censura fatta valere con il primo motivo del ricorso dal momento la CTR ha ravvisato la sussistenza di una organizzazione imprenditoriale esercitata avvalendosi di una società di servizi.

2.6 Gli elementi presuntivi apprezzati dai giudici di seconde cure -attività della società di cui il ricorrente è socio per una rilevante quota esercitata presso lo studio professionale del M. e strettamente connessa e complementare a quella del ginecologo – non smentiti dal contribuente, il quale ha ammesso che la società si occupava di gestire servizi di laboratorio ed aveva un dipendente, non risultano superati da prove di segno contrario che il contribuente avrebbe dovuto offrire anche in relazione al fatto che è stata azionata dajj quest’ultimo il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata

3 Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

4 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.300 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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