Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7932 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7932
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Casalborgone, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 44, presso lo
studio dell’avv. MILETO Salvatore, dal quale è rapp.to e difeso,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
G.L. elett.te dom.to in Roma, alla Via Crescenzio 91,
presso lo studio dell’avv. LUCISANO Claudio, dal quale è rapp.to e
difeso giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n. 41/2009/33 depositata il 20/7/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto dal G. contro la sentenza della CTP di Torino n. 59/19/2007, relativamente alla compensazione delle spese del giudizio. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il G.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: la CTR avrebbe riformato la decisione di 1^ grado, in ordine alle spese, in assenza dei presupposti di legge.
La censura è inammissibile in quanto priva di indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.
Con secondo motivo il ricorrente assume la insufficiente motivazione circa la liquidazione delle spese di 2^ grado.
La censura è infondata avendo la CTR ricollegato la condanna alle spese alla soccombenza del Comune (“Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza”). Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del G., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 250,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del G., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 250,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011