Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7931 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7458 – 2012 R.G. proposto da:

SOCIETA’ ELETTROMECCANICA A.S.I. s.n.c. di S.G. &

C. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Celimontana, n.

38, presso lo studio dell’avvocato Benito Piero Panariti che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Mario Dapor la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATORE del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione –

c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del ragioniere

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito, n. 23,

presso lo studio dell’avvocato Giovanni Giustiniani che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Sergio Benetti lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 243 dei 19.7/23.9.2011 della corte d’appello

di Trento, Udita la relazione della causa svolta all’udienza

pubblica del 13 gennaio 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Giovanni Giustiniani per il controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con separati ricorsi al tribunale di Rovereto la “(OMISSIS)” s.r.l. esponeva che aveva realizzato dei tapis roulants per piste da sci su incarico e per conto della “Società Elettromeccanica A.S.I. s.n.c. di S.G. & C.”; che la committente non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo.

Chiedeva ingiungersi alla “Società Elettromeccanica A.S.I.” il pagamento delle somme dovute.

Con decreti n. 242/2005 e n. 245/2005 il tribunale di Rovereto ingiungeva il pagamento, rispettivamente, delle somme di Euro 88.445,68 e di Euro 77.234,40, oltre interessi e spese di procedura monitoria.

Con separati atti di citazione ritualmente notificati la “Società Elettromeccanica A.S.I.” proponeva opposizione. Instava per la revoca delle opposte ingiunzioni.

Deduceva, tra l’altro, che la “(OMISSIS) non aveva consegnato i nastri trasportatori nei termini di contratto e che, pertanto, andavano applicate nei suoi confronti delle penali espressamente pattuite” (così ricorso, pagg. 2 – 3).

Costituitasi, la ricorrente invocava il rigetto delle opposizioni.

Riunite le opposizioni, all’esito dell’istruzione probatoria con sentenza n. 197/2010 il tribunale adito revocava i decreti opposti e condannava l’opponente a pagare la somma di Euro 103.045,18 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla domanda al saldo; compensava per 1/3 le spese di lite e di c.t.u. e condannava l’opponente al pagamento dei residui 2/3.

Interponeva appello la “Società Elettromeccanica A.S.I.” s.n.c..

Resisteva la “(OMISSIS)” s.r.l..

Con sentenza n. 243 dei 19.7/23.9.2011 la corte d’appello di Trento in parziale riforma della statuizione di primo grado condannava la “Società Elettromeccanica A.S.I.” a pagare la somma di Euro 97.248,00 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla domanda al saldo; compensava fino a concorrenza di 1/3 le spese del doppio grado e condannava la s.n.c. appellante al pagamento dei residui 2/3; poneva le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte fino a concorrenza di 1/2.

Esplicitava la corte di merito, con riferimento ai profili dell’unico motivo di gravame concernenti la pattuizione di termini e penali, che senza dubbio erano stati validamente convenuti termini essenziali ultimi di consegna per i singoli impianti; che nondimeno alla stregua dei fax della “(OMISSIS)” in data 22.11.2004, 7.12.2004, 15.12.2004, 13.1.2005 e 14.1.2005 la stessa appaltatrice aveva lamentato reiteratamente “la mancata consegna di pezzi da assemblare la cui fornitura era a carico di ASI” (così sentenza d’appello, pag. 9) e di tale omissione la medesima committente non aveva fornito “mai alcuna giustificazione, insistendo sempre e solamente sulla questione del mancato rispetto dei termini” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Società Elettromeccanica A.S.I. s.n.c. di S.G. & C.”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo, variamente articolato, la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1382 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 e 2734 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti controversi e decisivi per il giudizio; travisamento del fatto.

Deduce che ha errato la corte distrettuale, allorchè ha assunto che la causa del ritardo fosse da ascrivere ad essa s.n.c. e non già alla “(OMISSIS)” sulla base “di una corrispondenza proveniente dal debitore stesso (i fax di (OMISSIS) in data 22.11.04, 7.12.04, 15.12.04, 13.1.05, 14.1.05)” (così ricorso, pagg. 10 – 11); che è “evidente che le dichiarazioni effettuate dalla parte possono valere come prova solo contro di essa e non a suo favore” (così ricorso, pag. 11); che pertanto la prova della sua responsabilità “nella causazione del ritardo non è stata raggiunta” (così ricorso, pag. 11) e quindi la sua domanda risarcitoria andava accolta.

Deduce altresì che la corte territoriale non ha “indicato per quali ragioni un eventuale ritardo nella consegna di alcuni materiali relativi ad un impianto abbia reso “impossibile” la tempestiva consegna degli altri impianti” (così ricorso, pag. 12).

Deduce inoltre che la corte di Trento ha errato, allorchè ha assunto che i ritardi sarebbero dipesi anche dal fatto che la “(OMISSIS)” ebbe a provvedere “al montaggio degli impianti, non previsto nell’ultimo accordo 17.11.04” (così ricorso, pag. 13); che invero contrariamente all’erronea interpretazione della corte d’appello è da ritenere che, “quando le parti, nella corrispondenza successiva all’accordo del 17.11.04, scrivevano di “montaggio”, si riferissero all’assemblaggio in officina, pacificamente a carico di (OMISSIS), e non al montaggio in loco” (così ricorso, pag. 13); che d’altronde la circostanza che l’appaltatrice mai abbia svolto attività di montaggio in loco, nei vari cantieri, “emerge dal fatto che nessuna richiesta di compensi riferiti a lavori in tali cantieri (…) (OMISSIS) ha mai avanzato” (così ricorso, pag. 15).

Il ricorso è infondato e va respinto.

Si premette che l’addotto motivo di ricorso si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si condivide quindi la prospettazione del controricorrente secondo cui “attraverso la deduzione del vizio motivazionale controparte mira – in realtà – a una nuova valutazione delle prove espletate e acquisite”: così controricorso, pag. 6).

Occorre tener conto, da un lato, che “Società Elettromeccanica A.S.I.” s.n.c. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (la corte distrettuale “cade poi in errore laddove afferma che la causa del ritardo è ascrivibile al creditore e non al debitore”: così ricorso, pag. 10).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini si rappresenta che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al Giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta in particolare che ai fini di una corretta decisione il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta conseguentemente che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte territoriale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte di Trento ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“diverse emergenze rinvenibili in alcuni passi delle prove testimoniali (…) diventano pertanto irrilevanti, in quanto esse non possono prevaricare riscontri documentali”: così sentenza d’appello, pag. 10), altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (il soggetto che si era impegnato a rispettare i termini finali “ha lamentato (e documentato) la impossibilità di farvi fronte per fatti imputabili alla controparte, e questa, dal canto suo, non è stata in grado di fornire adeguate e supportate giustificazioni o controdeduzioni agli addebiti mossi”: così sentenza d’appello, pag. 10; “l’interrogatorio del sig. S. (…) non fa che avvalorare le contestazioni della (OMISSIS)”: così sentenza d’appello, pag. 11).

Da ultimo si puntualizza che, contrariamente all’assunto della ricorrente, in alcun modo la corte d’appello ha travisato il fatto, interpretando “il sostantivo “montaggio” come “montaggio in loco”” (così ricorso, pag. 13).

La corte di merito difatti ha avuto cura di specificare che, sebbene la committente “A.S.I.” si fosse lamentata “del mancato rispetto dei termini di “montaggio” (…) tale incombenza, che è diversa dall’assemblaggio, non risulta convenuta tra le parti” (così sentenza d’appello, pag. 9); e che del resto il tenore letterale dell’ultimo accordo in data 17.11.2004 era nel senso di “impianti finiti con collaudo interno”, “il che significa solo assemblaggio in ditta e non montaggio in loco” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente s.n.c. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente “Società Elettromeccanica A.S.I. s.n.c. di S.G. & C.” a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA