Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7931 del 20/04/2020
Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28085/2016 proposto da:
B.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA,
che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per
legge;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per
legge;
– controricorrenti –
nonchè da
C.R., D.S.D., D.S.N. in qualità di
eredi di D.S.A., D.A., D.F.A.,
G.F.M., GU.FR., g.c.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo
studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA che li rappresenta;
– ricorrenti –
avverso la sentenza n. 6504/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
A.R. e altri medici, odierni ricorrenti, convenivano in giudizio i Ministeri dell’istruzione, della salute, e dell’economia, esponendo di aver conseguito varie specializzazioni di rilievo comunitario all’esito di corsi seguiti tra il 1981 e il 1995. Chiedevano la condanna delle controparti al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16; il tutto oltre: maggior danno e interessi; accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e del punteggio, e correlativo risarcimento;
il Tribunale rigettava le domande, per alcuni in quanto iscritti in anni accademici anteriori al 1983, e dunque in assenza di un obbligo di adeguamento per lo Stato italiano, riguardo ad altri per difetto di prove;
la corte di appello rigettava il gravame per gli iscritti anteriormente al 31 dicembre 1982, e lo accoglieva per gli altri liquidando la somma prevista dalla L. n. 370 del 1999, oltre interessi legali;
avverso questa decisione ricorrono A.R. e altri articolando quattro motivi corredati da memoria;
resistono con controricorso le amministrazioni;
con successivo ricorso C.R. e altri medici impugnavano la medesima sentenza proponendo tre motivi;
resistono con controricorso le amministrazioni.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la Sezione Lavoro, con ordinanza n. 821 del 2020, ha rimesso alle Sezioni Unite la valutazione di questioni oggetto dei presenti ricorsi.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020