Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7931 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28085/2016 proposto da:

B.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– controricorrenti –

nonchè da

C.R., D.S.D., D.S.N. in qualità di

eredi di D.S.A., D.A., D.F.A.,

G.F.M., GU.FR., g.c.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo

studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA che li rappresenta;

– ricorrenti –

avverso la sentenza n. 6504/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

A.R. e altri medici, odierni ricorrenti, convenivano in giudizio i Ministeri dell’istruzione, della salute, e dell’economia, esponendo di aver conseguito varie specializzazioni di rilievo comunitario all’esito di corsi seguiti tra il 1981 e il 1995. Chiedevano la condanna delle controparti al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16; il tutto oltre: maggior danno e interessi; accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e del punteggio, e correlativo risarcimento;

il Tribunale rigettava le domande, per alcuni in quanto iscritti in anni accademici anteriori al 1983, e dunque in assenza di un obbligo di adeguamento per lo Stato italiano, riguardo ad altri per difetto di prove;

la corte di appello rigettava il gravame per gli iscritti anteriormente al 31 dicembre 1982, e lo accoglieva per gli altri liquidando la somma prevista dalla L. n. 370 del 1999, oltre interessi legali;

avverso questa decisione ricorrono A.R. e altri articolando quattro motivi corredati da memoria;

resistono con controricorso le amministrazioni;

con successivo ricorso C.R. e altri medici impugnavano la medesima sentenza proponendo tre motivi;

resistono con controricorso le amministrazioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Sezione Lavoro, con ordinanza n. 821 del 2020, ha rimesso alle Sezioni Unite la valutazione di questioni oggetto dei presenti ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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