Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7931 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7931 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 9227-2010 proposto da:
COMUNE DI MIRANDOLA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato

in

ROMA VIA MONTE

ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
FURITANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MARCO ZANASI, CECILIA FURITANO giusta delega
2016

a margine;
– ricorrente –

1042
contro

APOFRUTT ITALIA COOPERATIVA AGRICOLA SOCIETA’ in
persona del

legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27,

Data pubblicazione: 20/04/2016

presso lo

studio

dell’avvoudLu GIOVAN CANDIDO DI

GIOIA, che lo rappresenta e

difende

unitamente

all’avvocato GIOVANNI DAMIANI giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 104/2009 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZANASI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DI GIOIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso in subordine remissione alle
SS.UU.

di BOLOGNA, depositata il 07/12/2009;

R.G. 9227/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Comune di Mirandola notificava alla società Apofruit Italia Società Cooperativa
Agricola un avviso di accertamento per mancato versamento dell’IC 2005 relativamente ad
un fabbricato censito con categoria D18. Proposto ricorso da parte della società, la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena lo accoglieva sul rilievo che si trattava di
fabbricato strumentale all’attività agricola. Il Comune appellava la sentenza e la Commissione
Tributaria Regionale di Bologna confermava la sentenza di primo grado sul rilievo che il

bis, del decreto legge 30 dicembre 2008 poiché si trattava immobile strumentale all’attività
agricola svolta dalla società, che con tale qualifica risultava iscritta alla Camera di Commercio,
e poiché in primo grado era stato prodotto l’elenco degli apporti dei soci alla cooperativa ,
l’autorizzazione sanitaria al deposito ed alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli nonché
fotografie attestanti l’attività svolta.
2. Avverso la sentenza della c -rR propone ricorso per cassazione il Comune di Mirandola
svolgendo quattro motivi e depositando memoria. Resiste la società Apofruit Italia Società
Cooperativa Agricola con deposito di controricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ai sensi dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 9 del decreto
legge 557/1993 convertito dalla legge numero 133/1994 e successive modificazioni, all’articolo
23, comma 1 bis, del decreto-legge numero 207/2008 convertito dalla legge numero 14/2009,
all’articolo 2, comma 1, lettera a del decreto legislativo 504/1992. Sostiene il ricorrente che la
CTR non ha considerato che, qualora un fabbricato non sia classificato in catasto come rurale
(categoria A/6 per le unità abitative e categoria D/10 per gli immobili strumentali delle attività
agricole ), resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad Ici
del fabbricato in questione, salvo che il contribuente impugni la classificazione catastale
attribuita nei riguardi dell’amministrazione competente.
4. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi
dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., relativamente all’articolo 9 del decreto legge
557/1993 convertito dalla legge numero 133/1994 e successive modificazioni, all’articolo 23,
comma 1 bis, del decreto-legge numero 207 del 2008 convertito dalla legge numero 14/2009,
all’articolo 2, comma 1, lettera a del decreto legislativo 504/1992 ed agli artt. 2135 e 2513
cod. civ..
Sostiene il ricorrente che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis del decreto-legge 557/93,
ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 cod. civ.; ciò presuppone che la
cooperativa avrebbe dovuto dimostrare di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo numero 228/2001, norma che prevede si considerino
imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi quando utilizzano per
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fabbricato doveva andare esente dall’imposta Ici giusta la norma di cui all’articolo 23, comma 1

Io svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2135 cod. civ. prevalentemente prodotti dei soci
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del
ciclo biologico. Inoltre la cooperativa avrebbe dovuto dimostrare di aver adibito in concreto e
nell’annualità oggetto del contendere il fabbricato ad un’attività strumentale allo svolgimento
dell’attività agricola, quale la manipolazione, la trasformazione, eccetera e che i fabbricati
erano necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Tali prove non solo non erano state
fornite ma la CTR non aveva ritenuto fossero necessarie, così incorrendo nella denunciata
violazione di legge.

diritto, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., relativamente all’articolo 9 del
decreto legge 557/93 convertito dalla legge numero 133/1984, all’articolo 1, comma 2, e
all’articolo 3, comma 1, legge 27 luglio 2000 numero 212, all’articolo 11 delle disposizioni sulla
legge in generale. Sostiene il ricorrente che la CTR è incorsa in violazione di legge per aver
ritenuto che la norma di cui all’articolo 42 bis del decreto-legge 159/2007, modificativo
dell’articolo 9 del decreto-legge 557/93, fosse retroattiva poiché si trattava, invece, di norma
innovativa non applicabile all’annualità Ici in oggetto.
6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione circa fatti
controversi decisivi per il giudizio, in relazione all’articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. in
quanto la CTR non ha adeguatamente motivato in ordine: a) alla ritenuta sussistenza in capo
alla cooperativa della qualifica di imprenditore agricolo; b) all’avere la cooperativa adibito in
concreto e nell’annualità 2005 il fabbricato ad un’attività strumentale allo svolgimento
dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 cod. civ.; c) all’essere il fabbricato necessario allo
svolgimento dell’attività agricola.
7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato.
La CTR ha accertato che si trattava immobile strumentale all’attività agricola svolta dalla
società, che con tale qualifica risultava iscritta alla Camera di Commercio.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che “Presupposto
dell’imposta dell’IC è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.
2, comma 1, lett. a) sancisce che “Ai fini dell’ICI: a) per fabbricato si intende l’unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano…”;
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, prevede che “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1,
comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel
senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel
catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n.
557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni”. Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n.
2

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di

133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n.
159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che “Ai fini fiscali deve
riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell’attività agricola di cui all’art. 2135 cod. civ. e in particolare destinate: …: i) alla
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative …. Nei caso di specie si tratta di
fabbricato censito al catasto edilizio urbano alla categoria D/8 di proprietà di una cooperativa
di produttori agricoli e nel quale si svolgono attività di “elaborazione” dei prodotti agricoli dei

Questa Corte intende dare continuità all’orientamento espresso nel principio sancito dalla
Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009 secondo cui

“in

tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto
fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza
della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L.
n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato
disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n.
14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile
di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che
pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando
altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare
l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere
l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto
l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n.
557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario
investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare
prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la
ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli conferiti dai soci”.
Le ragioni condivisibilente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testé citata si
sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009

(Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano
fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ) ha la funzione di
3

soci.

determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l’immobile è
classificato come rurale ( categorie A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili
strumentali alle attività agricole ), esso è automaticamente esente dall’imposizione Ici. Perciò
alla classificazione catastale va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato
come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati
dalla norma dì cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di
imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia

per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne
la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita
categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia
stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poiché compete
all’organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente
all’esito di azione giudiziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto,
invece, l’accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal
giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’IC pagata
per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo
caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al
contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9,
commi 3 e 3 bis.
Mette conto considerare, poi, che successivamente alla pronuncia della sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009 è stato emanato il D.L. n. 70 del 13
maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che, all’art 7, comma 2 bis, ha
previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avevano la
facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all’allora Agenzia del Territorio
una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e
D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di
un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all’art. 9
del D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994, e modificato dall’art. 42 bis del D.L. 1
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via
continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda”. Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22
dicembre 2011, n. 214 ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di
variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione
al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli
immobili ad uso abitativo”. Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio
2012 ha stabilito, all’art. 1, che ” Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati
strumentali all’esercizio dell’attivita’ agricola e’ attribuito il classamento, in base alle regole

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stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti

ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini
dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralita’ in capo ai
fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria 0/10 (Fabbricati
per funzioni produttive connesse alle attivita’ agricole), e’ apposta una specifica annotazione.
Per il riconoscimento del requisito di ruralitai, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133. Art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito
di rurali” . Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre

legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel
senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2 bis,
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti
per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere
dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Le richiamate
disposizioni rafforzano l’orientamento esegetico adottato dalla Corte di legittimità a Sezioni
Unite in quanto disciplinano le modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla
classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare
dell’esenzione Ici e non sarebbe stata necessaria l’adozione di dette norme se la ruralità fosse
dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a
prescindere dalla classificazione catastale.
Nel caso che occupa il fabbricato della contribuente deve, perciò, ritenersi assoggettato
all’imposizione Ici per l’anno 2005, posto che non risulta sia stato chiesto il riconoscimento
della ruralità a norma del D.L. n. 70 del 2012 ed, in ogni caso, l’efficacia retroattiva prevista
dalla norma stessa non si sarebbe estesa a tale periodo di imposta.
Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell’intero
giudizio si compensano in considerazione dei discordi precedenti e della complessità delle
questioni trattate.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del Comune, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nei merit
rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016.

2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

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