Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7931 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29362-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEVANATO DARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il

07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. (OMISSIS) srl (successivamente dichiarata fallita) impugnava gli avvisi con i quali l’Ufficio operava una ripresa a tassazione di Irpef ed Irap sulla scorta dell’indebite deduzioni di costi relativi a fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla soc. R&S srl Engineering srl al fine di ottenere i benefici previsti dalla “Tremonti Ambientale”.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia accoglieva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il Fallimento si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene la nullità della sentenza in quanto sorretta da motivazione apparente ed oscura.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18 e 19 e art. 21, comma 7, e art. 54 e art. 2697 c.c., per avere la CTR giudicato infondato la ripresa fiscale per assoluta carenza di prova dei presupposti facendo malgoverno della disciplina dell’onere probatorio in caso di contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sotto il profilo oggettivo.

2 Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 , convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,nella ‘motivazione apparentè, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,

di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876 / 2017 1461/2018).

2.2 La motivazione apparente integra il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e, quindi, contrariamente a quanto eccepito dal resistente, correttamente il motivo è stato sussunto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.3 Ciò premesso nella parte della sentenza riservata alle ragioni di diritto si legge quanto segue ” preso atto di quanto esposto e non avendo nuovi elementi a riscontro se non quanto proveniente dalle dichiarazioni espresse dalle parti in questo contesto; tenuto conto che il ricorso non è supportato se non da riferimenti a quanto proveniente dal pvc, ove si riscontrano delle difformità rispetto a quanto dall’Agenzia espresso; vista la documentazione del ricorrente e tenuto anche conto che l’Agenzia non ha provato la falsità delle operazioni supportandole da indagini ben più approfondite, oltre alle presunzioni dalla stessa citate; tenuto in debito conto che è compito del Giudice decidere circa la corresponsione delle sanzioni”.

2.4 Non viene specificato nel primo periodo quale sia la ” dichiarazione espressa dall’Ufficio su ogni punto del ricorso” nè sono indicati i ” riferimenti ” provenienti dal PVC.

2.5 Incomprensibile appare l’affermazione concernente la ” difformità rispetto a quanto dall’Agenzia espresso” mentre non vengono spiegate, se non ricorrendo ad espressioni apodittiche e generiche, le ragioni per le quali ” l’Agenzia non ha provato la falsità delle operazioni supportandole da indagini ben più approfondite, oltre alle presunzioni dalla stessa citate”.

2.6 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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