Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7930 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10874/2012 proposto da:

T.M., (OMISSIS), M.M.G. (OMISSIS),

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA

EMILIANI 27, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CINTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATA MATILDE MAMMOLA

MARIA MASSARI;

– ricorrenti e c/ricorrenti all’incidentale –

contro

G.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

N. MARTELLI 40, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BASSO;

– c/ricorrente e ricorrente incidentali –

avverso la sentenza n. 1073/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato DONATA MATILDE MAMMOLA MARIA MASSARI, difensore

delle Sig.re T. e M., che ha chiesto l’accoglimento

delle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.S. premetteva: di essere proprietaria nel Comune di Cipressa di un terreno con entrostante fabbricato, che detto terreno confinava a monte con la proprietà di M.G., M.M.G. e T.M., che detto terreno era pervenuto alle suddette proprietarie per successione di M.G. il quale a sua volta lo aveva acquistato da S.S. il (OMISSIS), che nel (OMISSIS) M. G. aveva iniziato a ristrutturare la sua proprietà e aveva illegittimamente sopraelevato il muro di sostegno del proprio terreno dalla proprietà G. da un’altezza di circa ml. 0,50 a ml. 2,25, effettuando il riempimento di terra fino all’altezza superiore a ml. 2, che, inoltre, sopra detto muro aveva realizzato un altro manufatto in pilastrini ed inferriata di altezza di ml. 2,25, per cui oggi complessivamente il manufatto si ergeva sino a m. 4,50 dal terreno G.; che il M. aveva eseguito i lavori senza la preventiva e necessaria sottomurazione e rinforzo della fondazione del muretto preesistente ma aveva provveduto ad una gettata in conglomerato cementizio con pietrame affogato con rialzamento del muro di circa ml. 1,70 penetrando per circa cm. 50 nella proprietà G.; che il M. aveva aperto un cancello, nonostante non sussistesse un diritto di passaggio tra i due fondi. Ciò premesso conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Imperia, chiedendo la condanna delle convenute a ripristinare lo stato dei luoghi ed a risarcire i danni cagionati alla sua proprietà.

Si costituivano le convenute, contestando le domande attrici, chiedendone il rigetto ed, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice a demolire alcuni manufatti eseguiti in violazione delle distanze regolamentari e ad eliminare un incavo eseguito sul muro di confine, oltre il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Imperia, con sentenza del 2004 n. 196, condannava le convenute a demolire il muro di confine fino all’altezza di cm. 50 e ad eliminare il cancello aperto sulla proprietà dell’attrice, respingeva la domanda dei danni; condannava l’attrice a demolire i manufatti costruiti in violazione delle distanze regolamentari e la condannava al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte di Appello di Genova, pronunciandosi su appello proposto da T.M. e dalle figlie, e su appello incidentale proposto da G.S., con sentenza n. 1073 del 2011 rigettava l’appello principale ed, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava le appellanti a risarcire i danni cagionati a G.S. a seguito dei fatti per cui è causa da liquidarsi in separato giudizio, confermava nel resto la sentenza impugnata, condannava le appellanti al pagamento delle spese del giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte di Genova osserva: a) che la sopraelevazione del muro oggetto della controversia non risultava fosse stata contestata dagli originati convenuti, adesso ricorrenti; b) che dalla prova testimoniale risultava che il muro di cui si dice avesse un’altezza di m. 0,50; c) che il muro di cui si dice doveva considerarsi quale costruzione soggetto al rispetto delle distanze legali tra costruzione posto che il terrapieno ed il relativo muro di contenimento sono stati elevati ad opera dell’uomo. d) andava accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla G. con l’appello incidentale essendo stata accertata per il tramite del CTU la sussistenza del fatto illecito dannoso perpetrato dalla controparte. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da T.M., M.M.G. e M.G. con ricorso affidato a cinque motivi, G.S. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a tre motivi. I ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con autonomo controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.- Ricorso principale.

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale in relazione al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale prescrive che il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

Il rilievo è infondato. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, detto requisito deve ritenersi soddisfatto quando il ricorso contiene elementi sufficienti ad intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata (Cass. 25 giugno 1999, n. 6573; 8 marzo 2000, n. 2642; 30 marzo 2001, n. 4743; 17 ottobre 2001, n. 12681). Orbene, nel ricorso si pone in evidenza l’oggetto della controversia, il diritto, o i diritti, che C.S. riteneva fosse (o fossero stati) stato leso (i), lo svolgimento del processo in primo e in secondo grado, le ragioni per le quali chiede la cassazione della sentenza impugnata.

Non può esservi, quindi, dubbio che l’onere imposto dalla norma sopra richiamata sia stato assolto dai ricorrenti, dal momento che le precisazioni fornite sono sufficienti ad intendere i termini delle questioni sottoposte al giudizio di questa Corte.

Il ricorso è quindi ammissibile.

1.- Con il primo motivo del ricorso principale M.G., M.M.G. e T.M. lamentano insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo. Le ricorrenti ritengono che, erroneamente, la Corte distrettuale abbia ritenuto che esse, originarie convenute, non avessero contestato le opere così come lamentate dalla sig.ra G. e che le dichiarazioni delle sig.re M. contenute negli atti difensivi (comparsa di risposta, memoria ex art. 183 c.p.c.) avessero carattere confessorio perchè, al contrario, negli atti del giudizio di primo grado, sarebbe stata espressamente contestata la sopraelevazione del muro di sostegno e, comunque, le misure della sopraelevazione.

1.1. – Il motivo appare inammissibilmente formulato. Ed invero, esso si manifesta finalizzato ad ottenere da parte di questa Corte, non già una verifica della logicità o della completezza del giudizio in punto di fatto, ma, bensì, la revisione del giudizio decisorio congruamente e razionalmente sviluppato dal giudice di appello e perfettamente percepibile nel suo itinerario logico e semantico, senza che risulti alcun mancato od insufficiente esame dei punti rilevanti della controversia. Epperò ciò è contrario agli insegnamenti di questa Corte secondo cui: “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo” (in particolare cfr. Cass. n. 3161 del 05/03/2002).

2. – Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 228 e 229 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Le ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale, nell’attribuire alle dichiarazioni riportate negli atti difensivi carattere confessorio, non avrebbe tenuto conto che quelle dichiarazioni era state rese dal loro difensore e, come tale, non potevano avere carattere confessorio. Per altro, la Corte distrettuale si contraddirebbe ammettendo che le “inequivoche” dichiarazioni contrastavano con le altre successive, abilitando in tal modo un principio di prevalenza delle dichiarazioni più antiche rispetto alle più recenti.

2.1. – Il motivo è inammissibile per mancata specificità. Infatti, le ricorrenti non chiariscono se la comparsa di risposta e la memoria ex art. 183 c.p.c., non riportano anche la firma delle sig.re M., dato che, in quest’ultima ipotesi, le dichiarazioni sarebbero immediatamente riconducibili alle stesse. Tuttavia, il motivo è inammissibile, anche perchè le ricorrenti non specificano se ritenendo le dichiarazioni di cui si dice quali mezzi o elementi indiziari, la decisione, al di là di ogni ragionevole dubbio, sarebbe stata assolutamente diversa da quella adottata dalla Corte distrettuale.

3. – Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano, ancora, carente ed errata motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Le ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale, nel ritenere provato per testimoni che il muro preesistente avesse un’altezza di cm. 50, non avrebbe tenuto conto dell’intero impianto probatorio dal quale risultavano diverse ragioni per ritenere non attendibili i testimoni. Piuttosto, se avesse tenuto conto e valutato le risultanze probatorie nonchè la stessa CTU avrebbe dovuto considerare che mancava ogni dimostrazione che il preesistente muro fosse di cm. 50.

3.1. – Il motivo è infondato. E’ sufficiente ribadire quanto è stato già detto in più occasioni da questa Corte di Cassazione e, cioè, che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (da ultimo Cass. n. 16056 del 02/08/2016).

4. – le ricorrenti lamentano, ancora:

a) Con il quarto motivo l’errata applicazione dell’art. 873 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Le ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale avrebbe errato nell’applicare l’art. 873 c.c., alla situazione oggetto di causa perchè il rispetto delle distanze tra fondi finitimi non è applicabile alla costruzione di muri di contenimento. Piuttosto, anche a seguire l’orientamento espresso dalla sentenza citata dalla Corte distrettuale (Cass. 13626 del 2010), sarebbe chiaro che, nel caso in esame, il muro di cui si dice era tutt’altro che livellato, essendo la proprietà della G., posta inferiormente a quella delle sig.re M.. Non essendo, dunque, risultato che i terreni confinanti fossero allo stesso livello e che fosse stato creato artificialmente un nuovo terrapieno con relativo nuovo muro, non poteva essere applicata al caso in questione la normativa di cui all’art. 873 c.c..

b) Con il quinto motivo, è denunciata la violazione per mancata applicazione dell’art. 878 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo le ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel non aver applicato, alla situazione in esame, la normativa di cui all’art. 878 che esclude dal rispetto delle distanze, il muro di cinta ed ogni altro muro isolato, che non abbia un’altezza superiore ai tre metri. Le ricorrenti sostengono, in particolare, che, se il muro era di cinta ed anche di contenimento di terrapieno naturale, l’installazione della soprastante recinzione era da considerarsi legittima, in quanto non superiore a tre metri; se invece, il muro era solo di cinta, la sua eventuale illegittimità riguarderebbe solo la parte eccedente i tre metri.

4.1. – I motivi che per la loro innegabile connessione, essendo l’uno consequenziale all’altro, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati, non solo perchè si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto, perchè la Corte distrettuale ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali nel caso specifico trovava applicazione la normativa di cui all’art. 873 c.c., specificando che il muro di cui si dice (realizzato dal M.) non era naturale, ma artificiale e rispondeva alle caratteristiche di una nuova “costruzione”. Come ha avuto modo di specificare la Corte distrettuale “(…) la nozione di costruzione si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato aventi i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio od incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente (…) deve considerarsi costruzione per la parte del muro che si innalza, oltre il piano del fondo sovrastante ed alla medesima disciplina deve ritenersi soggetto il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo che va quindi equiparato a muro di fabbrica e come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni”.

B.) – Ricorso incidentale.

5. – Con il primo motivo del ricorso incidentale G.S. lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). La ricorrente incidentale si duole che la Corte distrettuale non abbia correttamente valutato la distanza tra le proprie costruzioni e il muretto di contenimento del fondo M. per aver omesso di esaminare le risultanze fotografiche, pervenendo in tal modo ad ordinare l’abbattimento di costruzione che, invece, risulterebbe conforme alle distanze legali. E di più, la Corte distrettuale pur affermando che non vi era prova dell’esatta data della costruzione delle opere di cui è causa sul fondo G.S., per altro contraddittoriamente applica una normativa regolamentare entrata in vigore nel 1982 e, dunque, vigente in ragione di un ben preciso riferimento temporale. Piuttosto, sempre secondo la ricorrente incidentale, la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare la legge Ponte (L. n. 765 del 1967) e la legge urbanistica (L. n. 1150 del 1942), che non prevedevano alcuna distanza delle costruzioni dai confini del fondo adiacente.

5.1. – Il motivo è infondato, perchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le ragioni che hanno condotto la Corte distrettuale ad assumere la decisione censurata, trovano puntuale fondamento nei dati processuali ovvero nelle risultanze probatorie. Infatti, come afferma la Corte distrettuale “(…) debbono, invece, essere respinte le restanti domande proposte con l’appello incidentale poichè, avuto riguardo agli strumenti urbanistici locali, tenuto conto degli esiti dei numerosi elaborati peritali svolti in causa, dal mancato assolvimento all’onere probatorio attorea in ordine all’epoca di costruzione delle dette opere, nonchè del contenuto dell’atto di notorietà in data 20 marzo 1992 tali domande risultano inaccoglibili per le stesse ragioni rilevate dal Tribunale (…)”. E’ di tutta evidenza che la Corte distrettuale ha valutato tutti i dati processuali ed ha verificato che le costruzioni realizzate da G.S. (considerato l’atto di notorietà del 20 marzo 1992 e il mancato assolvimento dell’onere probatorio attoreo in ordine all’epoca di costruzione delle dette opere) erano soggette alla normativa di cui al Regolamento edilizio del Comune di Cipressa entrato in vigore nel 1982.

6. – la ricorrente incidentale lamenta, ancora:

a) Con il secondo motivo la violazione e falsa (mancata) applicazione degli artt. 876 e 877 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente incidentale sostiene che la Corte distrettuale, senza alcuna spiegazione, non avrebbe applicato, come avrebbe dovuto, la normativa di cui agli artt. 876 e 877 c.c., pur sussistendone i presupposti di fatto. Piuttosto, se la Corte distrettuale avesse fatto buon governo della normativa appena richiamata avrebbe dovuto condannare G.S. non già a demolire le opere oggetto di causa ed arretrare la sua costruzione, ma solamente a distaccarle dal muro avversario in modo che non vi fossero appoggiate.

b) Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo la ricorrente incidentale, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto che le distanze legali fra costruzioni di cui all’art. 873 c.c., andrebbero osservate solo quando si creano intercapedini

6.1. – I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento, poichè si pongono in radicale contrasto col consolidato e condiviso insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui quando i regolamenti locali prescrivano espressamente determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita (salvo concreta, diversa previsione della norma regolamentare) la costruzione in aderenza o in appoggio, poichè l’imposizione di un distacco assoluto dal confine mira a tutelare interessi generali, quali l’assetto urbanistico di una certa zona, e non soltanto ad evitare la formazione di intercapedini nocive all’igiene, alla salute ed alla sicurezza. Solo nel caso in cui i regolamenti locali prevedano, anche implicitamente, la possibilità di costruire in appoggio od in aderenza, come alternativa all’obbligo di osservare una determinata distanza dal confine, con la conseguente, non contestabile operatività del principio di prevenzione, sarà consentito derogare al principio dell’assolutezza del distacco minimo dal confine (cfr. Cass., n. 14261 del 07/07/2005; n. 5339 del 13 giugno 1997, n. 13286 del 5 ottobre 2000, e Cass. n. 43662 del 6 marzo 2001,).

In definitiva, vanno rigettati entrambi i ricorsi (principale ed incidentale) La reciproca soccombenza è ragione sufficiente per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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