Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7930 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10471/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato ETTORE D’OVIDIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO SALUTE, MINISTERO LAVORO E

POLITICHE SOCIALI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),

A.N.A., + ALTRI OMESSI;

;

– intimati –

nonchè da

AB.PA., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO GINO;

elettivamente domiciliati in ROMA, DELLE MILIZIE 9, presso lo studio

dell’avvocato CARLO RIENZI che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIULIANO GINO;

– ricorrenti –

contro

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei

Minitri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in

persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè da

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in

persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

P.M.L., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9 SC C – 2P. INT. 2-3, presso lo studio

dell’avvocato CARLO RIENZI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GINO GIULIANO;

– ricorrenti incidentali –

contro

REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso 11380/2016 proposto da:

L.L., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9 SC. C – 2 P. INT. 2-3, presso lo studio

dell’avvocato CARLO RIENZI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GINO GIULIANO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), REPUBBLICA

ITALIANA MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO LAVORO E

POLITICHE SOCIALI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, REPUBBLICA ITALIANA in persona

del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

V.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9 SC C – 2P. INT. 2-3, presso lo studio

dell’avvocato CARLO RIENZI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GINO GIULIANO;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2043/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ricorso principale RG 10471/2016.

Considerato che:

B.G. conveniva in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università, della salute, del lavoro, e dell’economia, esponendo di essersi laureato in medicina e, per quanto qui ancora rileva, di aver frequentato due corsi di specializzazione medica, in chirurgia vascolare e chirurgia generale, entrambi quinquennali, negli anni accademici tra il 1984 e il 1993;

ciò posto, chiedeva il riconoscimento della giusta remunerazione imposta dall’acquis communautaire” rispetto al quale lo Stato italiano era inadempiente;

il tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello che invece, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dei dicasteri, accoglieva la pretesa liquidando la somma prevista dalla L. n. 370 del 1999, art. 11;

avverso questa decisione ricorre per cassazione B.G. articolando tre motivi corredati da memoria;

resiste con controricorso la Presidenza del consiglio dei Ministri;

Primo ricorso successivo RG 10471/2016.

Considerato che:

Ab.Pa. e altri convenivano in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università, della salute, del lavoro, e dell’economia, esponendo di essersi laureati in medicina e, per quanto qui ancora rileva, di aver frequentato corsi di specializzazione medica in relazione ai quali chiedevano il riconoscimento della giusta remunerazione imposta dall'”acquis communautaire” rispetto al quale lo Stato italiano era inadempiente;

il tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello che, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dei dicasteri, escludeva la fondatezza della pretesa rilevando, per alcuni, che i corsi erano iniziati anteriormente al 31 dicembre 1982, e per altri che i titoli di specializzazione non rientravano tra quelli di rilevanza comunitaria;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione Ab.Pa. e altri articolando due motivi corredati da memoria;

resiste con controricorso la Presidenza del consiglio dei Ministri;

Secondo ricorso successivo RG 10471/2016.

Considerato che:

G.M. e altri convenivano in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università, della salute, del lavoro, e dell’economia, esponendo di essersi laureati in medicina e, per quanto qui ancora rileva, di aver frequentato corsi di specializzazione medica in relazione ai quali chiedevano il riconoscimento della giusta remunerazione imposta dalracquis communautaire” rispetto al quale lo Stato italiano era inadempiente;

il tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello che, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dei dicasteri, accoglieva per alcuni la pretesa, liquidando la somma prevista dalla L. n. 370 del 1999, art. 11;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Presidenza del consiglio dei Ministri articolando quattro motivi corredati da memoria;

resistono con controricorso Ac.Pi. e altri che, nelle persone di G.M., Gu.An., Li.Ma., l.b., M.C., Pa.Si., Pe.Gi., p.a., pe.id. e T.L., articolavano un motivo di ricorso incidentale;

Ricorso RG 11380/2016.

Considerato che:

Ab.Pa. e altri convenivano in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università, della salute, del lavoro, e dell’economia, esponendo di essersi laureati in medicina e, per quanto qui ancora rileva, di aver frequentato corsi di specializzazione medica in relazione ai quali chiedevano il riconoscimento della giusta remunerazione imposta dall'”acquis communautaire” rispetto al quale lo Stato italiano era inadempiente;

il tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello che, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dei dicasteri, accoglieva parzialmente le domande;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione Ab.Pa. e altri proponendo un unico ma articolato motivo corredato da memoria;

resiste con controricorso la Presidenza del consiglio dei Ministri che ha proposto altresì ricorso incidentale contenente due motivi (punti 2 e 3 delle pagg. 9 e seguenti);

Considerato che:

la Sezione Lavoro, con ordinanza n. 821 del 2020, ha rimesso alle Sezioni Unite la valutazione di questioni oggetto dei presenti ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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