Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7930 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25496-2019 proposto da:

GLMI SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO Q. VISCONTI 15, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO

ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANZO LUCIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1156/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La soc. GI.MI. Cooperativa s r.l. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione riprendeva a tassazione la maggiore Iva dovuta per l’anno di imposta 2011. 2.La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la mancanza di alcune pagine dell’atto aveva impedito al contribuente la reale comprensione delle motivazioni dell’avviso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello rigettando l’eccezione preliminare dell’appellata che faceva leva sulla illegittimità della notifica del ricorso in appello telematico essendo stato il ricorso in primo grado notificato in forma cartacea e, nel merito, ritenendo non provata la circostanza della mancanza di pagine dell’atto di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a due motivi, l’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo denuncia la ricorrente violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 16-bis, del D.M. n. 163 del 2013, art. 2 commi 3, 5, 9 e 10 per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello in quanto introdotto con modalità telematiche laddove il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla società in modalità cartacea.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR malamente applicato la disciplina dell’onere della prova della mancanza delle pagine dell’avviso di accertamento.

2. Il primo motivo è infondato

2.1 Non è contestato che l’appello risulta proposto nella vigenza del processo tributario telematico dolendosi il ricorrente esclusivamente del fatto che la notifica andava fatta in cartaceo così come era avvenuto nel procedimento di primo grado.

2.2 Sul punto questa Corte insegna che “inconferente si palesa, poi, il richiamo contenuto nella sentenza impugnata, al D.M. n. 163 del 2013, art. 2, comma 3, in base al quale “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonchè per l’appello, salvo sostituzione del difensore”, disposizione dalla quale la CTR evince il principio secondo cui le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere adottate in tutti i gradi di giudizio, traendone la conseguenza che, avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado secondo le modalità tradizionali, in appello è preclusa la possibilità di avvalersi della notifica a mezzo Pec. L’interpretazione della norma compiuta dal giudice di appello, invero, non si attaglia alla fattispecie in esame, posto che la disposizione si riferisce alla parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche e che abbia successivamente proposto appello, mentre, nella specie, si verte nella diversa ipotesi in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l’appello è stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma dalla parte soccombente ” (cfr. Cass. 25713/2019).

3 II secondo motivo è anch’esso infondato.

3.1 Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questo Collegio “il principio di conoscenza legale, da parte del destinatario, dell’atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall’avviso di ricevimento), . .. esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell’atto notificato. La lettera raccomandata o il telegramma, invero, costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. Proprio dalla prova contraria che lo steso destinatario dell’atto è tenuto a fornire (“se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”, recita lo stesso art. 1335 c.c. per gli atti negoziale ricettizi), deriva la presunzione legale di conoscenza dell’atto che è estesa al contenuto proprio dell’atto (Cass. 21852/1621856/13, n. 22133 /2004; 10536 /2003).

3.2 La CTR nel ritenere la piena conoscenza da parte del destinatario del testo integrale dell’avviso di accertamento regolarmente notificato non avendo la soc. GI.MI srl fornito alcun elemento probatorio del proprio assunto circa la mancanza di alcune pagine dell’atto non ha affatto sovvertito i criteri di riparto dell’onere probatorio facendo buon uso dei principi giurisprudenziali sopra enunciati.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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